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D. P.G.R. Toscana 17/12/2012, n. 76/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento").
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[Premessa]


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PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 R (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e in particolare l’articolo 13;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’articolo 92, comma 6;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”);

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 6 settembre 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare delibera di Giunta regionale n. 890 del 8 ottobre 2012 di adozione dello schema di regolamento (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”);

Visto il parere favorevole con proposte di modifica espresso dalle commissioni consiliari II e VI, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, nella seduta congiunta del 31 ottobre 2012;

Visto il parere favorevole con condizioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’ articolo 66 dello Statuto, nella seduta del 15 ottobre 2012;

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 15 novembre 2010, n. 2;

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Capo I - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) sono inserite le seguenti:

“ b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo;

b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75(Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009);”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserita la seguente:

“c bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate

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Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Le province, i comuni e l’autorità idrica toscana (AIT) di cui alla le

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Art. 3 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

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Art. 4 - Modifiche alla rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del titolo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “Autoriz

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Art. 5 - Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole “di cui agli articoli” è inserita la

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Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2008 la parola “AATO” è sosti

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Art. 7 - Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente :

“1. I moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione sono esclusivam

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Art. 8 - Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell’articolo 8 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

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Art. 9 - Modifiche all’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla

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Art. 10 - Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Rilascio delle nuove autorizzazi

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Art. 11 - Modifiche dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“ 3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta all’AIT, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizion

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Art. 12 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Nel comma 1 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2008, la parola “AATO” è s

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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Disposizioni generali sui trattamenti appropriati) — 1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2 del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.

3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale .

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Art. 14 - Inserimento dell’articolo 19 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE) — 1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condiz

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Art. 15 - Inserimento dell’articolo 19 ter nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 19 ter (Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE) — 1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono ai seguenti criteri temporali:

a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati gli scarichi situati a monte di punti di derivazione ad uso acquedottistico di cui agli articoli 80 e 81 del decreto legislativo, o direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;

b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli scarichi con oltre 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stat

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Art. 16 - Abrogazione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2008 è abrogato.

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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati) — 1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto

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Art. 18 - Sostituzione dell’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 (Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) — 1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita a condizione che:

a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;

b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;

c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;

d) siano rispettati i tempi di distribuzione;

e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela

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Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Divieti di utilizzazione agronomica dei letami) — 1. L’utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

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Art. 20 - Inserimento dell’articolo 24 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 24 bis (Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami) — 1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1 l’utilizzo dei liquami è vietato:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;

b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distrib

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Art. 21 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

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Art. 22 - Modifiche all’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Gli effluenti di allevamento destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamen

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Art. 23 - Modifiche all’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. L’accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento.

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Art. 24 - Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 (Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari) — 1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;

b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

2. E’ esclusa l’utilizzazione agronomica:

a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi

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Art. 25 - Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari) — 1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolam

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Art. 26 - Modifiche all’articolo 33 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

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Art. 27 - Modifica all’articolo 36 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell’articolo 36 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: “31 gennaio” sono

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Art. 28 - Inserimento del titolo IV bis nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo il titolo IV del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 29 - Inserimento del capo I nel titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo il titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 30 - Inserimento dell’articolo 36 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 31 - Inserimento del capo II nel titolo IV bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente capo:

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Art. 32 - Inserimento dell’articolo 36 ter nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 ter (Disposizioni di rinvio) — 1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano:

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Art. 33 - Inserimento dell’articolo 36 quater nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 quater (Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici) — 1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti dì allevamento di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5.

2. L’utilizzazione degli effluenti d’allevamento e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell&r

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Art. 34 - Inserimento dell’articolo 36 quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 quinquies (Divieti relativi all’utilizzazione agronomica dei letami e all’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici) — 1. L’utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all’articolo 24, comma 1.

2. L’utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.

3. L’utilizzazione agronomica dei letami e l’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:

a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regio

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Art. 35 - Inserimento dell’articolo 36 sexies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 quinquies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 sexies (Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami) — 1. L’utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all’articolo 24 bis, commi 1 e 5.

2. L’utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:

a) su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 4;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;

c) entro 30 metri di distanza:

1) dall’inizio dell’arenile delle acque marino - costiere, lacuali e di transizione risulta

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Art. 36 - Inserimento dell’articolo 36 septies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 sexies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 septies (Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi) — 1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano

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Art. 37 - Inserimento dell’articolo 36 octies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 septies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 38 - Inserimento dell’articolo 36 nonies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 octies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 nonies (Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari) — 1. All’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si applicano le disposizioni dell’articolo 29, commi 2 e 4.

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Art. 39 - Inserimento dell’articolo 36 decies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 36 nonies del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 36 decies (Controlli e monitoraggio) — 1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.

2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute al

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Art. 40 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 38 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 41 - Sostituzione dell’articolo 39 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 39 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (Acque meteoriche contaminate (AMC)) — 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attivi

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830083 839840
Art. 42 - Sostituzione dell’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Disposizioni sulle cave) — 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’ allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 R (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili). L’acquisizione dell’ autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni

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Art. 43 - Inserimento dell’articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 40 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 40 bis (Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie) — 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 R (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse l

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Art. 44 - Inserimento dell’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 40 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 40 ter (Disposizioni sui cantieri) — 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. L’ente competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.

2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, l’ente competente può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti c

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Art. 45 - Modifiche all’articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell’articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

&l

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Art. 46 - Modifiche all’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

“Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale”

2. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 46

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Art. 47 - Sostituzione dell’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 43 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 43 (Disposizioni per le attività di cui all’allegato 5, tabella 5) — 1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo.

2. L‘ente competente al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individu

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Art. 48 - Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 3 dell’articolo 45 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o po

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Art. 49 - Modifiche all’articolo 48 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 48 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “11, com

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Art. 50 - Modifiche all’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ARPAT.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 del d.p.

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Art. 51 - Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole “corpi idrici fluenti&rdq

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Art. 52 - Sostituzione dell’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’ articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 52 (Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all’articol

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Art. 53 - Inserimento dell’articolo 52 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 52 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 52 bis (Condizioni per il rilascio

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Art. 54 - Inserimento dell’articolo 52 ter nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 52 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 55 - Sostituzione dell’articolo 53 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’articolo 53 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 53 (Criteri tecnici per l’identificazione di corpi idrici superficiali) — 1. Esclusiva

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Art. 56 - Inserimento del Capo I bis nel titolo VIII del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 54 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 57 - Inserimento dell’articolo 54 bis nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’articolo 54 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 54 bis (Norm

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Art. 58 - Modifiche alla rubrica del capo II del titolo VIII del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica del capo II del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente: “ Ulterior

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Art. 59 - Modifiche all’articolo 55 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Il comma 2 dell’articolo 55 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

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Art. 60 - Inserimento dell’articolo 55 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1.Dopo l’articolo 55 del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 61 - Inserimento dell’articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’ articolo 55 bis del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

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Art. 62 - Inserimento dell’articolo 55 quater del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l’ articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 55 quater (Norma transito

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Art. 63 - Sostituzione degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al d.p.g.r. 46/R/2008

1. L’allegato 1 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dall’allegato 1 al presente regolamento.

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Capo II - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 64 - Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (

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Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblic

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Allegato 2

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Allegato 3

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