Comma abrogato dal D.P.G.R. 11/01/2018, n. 3/R, così recitava:

“2. Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di una provincia diversa da quella che rilascia la concessione le condizioni del rilascio sono determinate d’intesa con la provincia ove avviene il rilascio.”

Dalla redazione