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D. P.G.R. Toscana 04/06/2024, n. 20/R

Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e dell'articolo 21, comma 2 della l.r. 20/2006. Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").
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Preambolo

 

Visto articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e in particolare l’articolo 13 e l’articolo 21;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, l'articolo 101, comma 2, di tale decreto;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della

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Art. 1 - Disposizioni per la definizione delle condizioni per l'autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101 comma 2, del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 21, comma 2 della l.r.20/2006. Inserimento del capo III-bis nel titolo II del regolamento di attuazione emanato con d.p.g.r. 46/R/2008

1. Nel Titolo II del regolamento emanato con il d.p.g.r. 46/R/2008, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente capo:

"Capo III-bis - Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d. lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del medesimo decreto

Art. 16-bis - Ambito di applicazione

1. In attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera o-ter) della legge regionale, il presente capo disciplina le

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Art. 2 - Indicazioni operative per l’individuazione di limiti di emissione diversi ai sensi del d.lgs.152/2006. Inserimento dell'allegato 7-bis al regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l'allegato 7 del regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2006, è inserito il seguente allegato 7-bis recante "Indicazioni operative finalizzate alla individuazione di «limiti di emissione diversi», ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d. lgs. 152/2006".

“Allegato 7-bis (d.p.g.r. 46/R/2008)

Indicazioni operative finalizzate all'individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs.152/2006

 

1. Premessa

Le presenti indicazioni operative hanno la finalità di strutturare, da un punto di vista tecnico, gli studi e le eventuali attività scientifiche necessarie, quali elementi decisionali utili a supportare eventuali richieste di limiti diversi ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d. lgs. 152/2006.

Il contesto normativo nel quale si inserisce il presente documento, come appena indicato, è l’articolo 101, comma 2 del d. lgs. 152/2006, a sua volta connesso con la sezione 1.2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto ed all'articolo 21 della l.r. 20/2006.

L’articolo 101, comma 1, del d.lgs.152/2006 indica espressamente che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i limiti previsti nell’Allegato 5; il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le Regioni, nell’ambito dell’esercizio della loro autonomia (in tal senso, anche l’articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006) possono individuare valori limite di emissione “diversi” da quelli dell’allegato 5, tenuto conto:

a) dei carichi massimi ammissibili;

b) delle migliori tecnologie disponibili;

c) del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (secondo la finalità indicata dall’articolo 101, comma 1 del d.lgs.152/2006);

Tali valori limite massimi possono essere definiti sia in concentrazione, che in flusso di massa (in tal senso, dispone anche la sezione 1.2 dell’allegato 5 parte III del d.lgs 152/2006) e devono essere riferiti ad un periodo temporalmente definito individuato sulla base di tutti gli elementi di seguito indicati:

a) capacità del corpo idrico recettore di mantenere il proprio stato di qualità ambientale (di seguito indicato come “SQA”);

b) disponibilità di tecniche di abbattimento;

c) costi ambientalmente ed economicamente sostenibili che consentano il rientro nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006;

d) eventuali altre considerazioni che si rivelino necessarie in relazione al caso.

L’articolo 101, comma 2 del d.lgs.152/2006 disciplina, inoltre, le casistiche per le quali non è possibile attribuire valori limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli contenuti nella Parte III dell'allegato 5 del d.lgs.152/2006:

1. previsti dalle tabelle 1, 2;

2. previsti dalle tabelle 3 e 4, limitatamente alle sostanze disciplinate nella tabella 5.

Esistono pertanto delle condizioni escludenti previste dal d.lgs. 152/2006, ma è necessario, ai fini della tutela ambientale dei corpi idrici recettori, individuare ulteriori cause escludenti che non consentono l’accoglimento della domanda di applicazione di “diversi limiti”. In particolare, sono cause escludenti la mancata applicazione delle migliori tecniche disponibili ormai consolidate a costi sostenibili e/o la mancata sostituzione di prodotti inquinanti a favore di altri meno inquinanti.

Inoltre, la richiesta di valori limite di emissione diversi dall’allegato 5 per lo scarico in acque superficiali deve dimostrare l’insostenibilità economica del raggiungimento dei limiti tabellari in maniera oggettiva e verificabile.

Con riferimento a quelle sostanze per le quali il legislatore ha differenziato limiti in acqua superficiale da limiti in fognatura, i “limiti diversi” non possono superare i valori limite di emissione previsti dalla colonna “Scarico in rete fognaria” di cui alla Tabella 3 dell' allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, fermo restando il caso di cui al paragrafo 3, punto 8 delle presenti indicazioni operative.

Ai fini dell’autorizzazione, costituiscono oggetto di valutazioni specifiche e puntuali quelle richieste nelle quali, pur con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (definite come “Best Available Tecniques” da ora in poi, indicate con l’acronimo “BAT”) e mediante valutazioni sulla sostituzione di reagenti e/o intermedi, non si riesca comunque a raggiungere uno dei limiti previsti per lo scarico nella Tabella 3 dell' allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006.

La Tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006 individua, inoltre, alcuni parametri per i quali non esiste differenziazione tra limiti allo scarico in acqua superficiale e limiti di scarico in fognatura. Per tali parametri si può individuare un “limite diverso” anche superiore al limite di scarico in fognatura, valutando la compatibil

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