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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 14/12/1988, n. 58
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- L.P. 13/05/1992, n. 13
- L.P. 11/04/1990, n. 8
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TITOLO I - GENERALITÀ |
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Art. 1. (Oggetto)1. La presente legge disciplina l’esercizio, svolto in forma professionale, dell’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande e dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali: a) legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”; |
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TITOLO II - CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI |
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SEZIONE I - Esercizi di somministrazione di pasti e bevande |
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Art. 2. (Esercizi di somministrazione di bevande) |
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Art. 3. (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande)1. Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie, i bistro e simili. |
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Art. 4. (Esercizi di trattenimento)1. Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di attrazione, e gli altri esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di trat |
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SEZIONE II - Esercizi ricettivi |
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Art. 5. (Esercizi ricettivi a carattere alberghiero)1. Sono esercizi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence. 2. I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili. |
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Art. 6. (Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero)1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi. N76 2. I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti. 3. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzu |
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SEZIONE III - Obbligo della licenza |
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Art. 7. (Obbligo della licenza)1. Nessun esercizio di somministrazione o ricettivo di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 può essere condotto senza preventiva licenza e fornire prestazioni diverse da quelle dalla stessa autorizzate in conformità con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione. Nella licenza va esplicitamente specificato se autorizza alla somministrazione di bevande analcooliche o alcooliche oppure anche di quelle superalcooliche. 2. Gli ospedali, le case di cura, gli asili infantili, le case di riposo, i centri educativi o formativi, i convitti per appren |
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Art. 8. (Delega ai sindaci delle funzioni amministrative)1. Il rilascio delle licenze di esercizio e le altre funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate al sindaco competente per territorio. La delega |
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Art. 9. (Validità nel tempo delle licenze di esercizio)1. Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità |
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Art. 10. (Accampamenti e colonie per la gioventù)1. Alle associazioni per la gioventù, agli enti religiosi e alle iniziative pedagogiche o terapeutiche può essere consentita, prev |
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Art. 11. (Giuochi leciti)1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in ordine alle sale da biliardo, da giochi e di attrazione, nei pubblici esercizi possono essere tenuti e praticati i giochi non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, o possono essere raccolte le scommesse ai sensi dell’articolo 88 del citato Testo unico. |
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Art. 12. (Ampliamento e trasferimento degli esercizi) |
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TITOLO III - REQUISITI PER IL RILASCIO DI LICENZE DI ESERCIZI |
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SEZIONE I - Generalità |
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Art. 13. (Conduzione dell'esercizio)1. Il titolare della licenza conduce direttamente l'esercizio, garantendone l'ordinato e regolare funzionamento, ferma la facoltà di nominare un pr |
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Art. 14. (Subingresso)1. In caso di trasferimento dei diritti sull'uso dell'esercizio pubblico per atto tra vivi, il subentrante, sempre che sia provato l'effettivo tra |
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Art. 15. (Titolare della licenza)1. La licenza di esercizio può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche. 2. In c |
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Art. 16. (Requisiti per il rilascio di licenze)1. Ai fini del rilascio di licenze di esercizio vanno verificate: |
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SEZIONE II - Capacità di agire e affidabilità del richiedente |
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Art. 17. (Capacità di agire e affidabilità del richiedente)1. La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto possono essere rilasciate solo a coloro che hanno la capacità d |
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Art. 18. (Motivi cogenti di diniego)1. La licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si |
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Art. 19. (Motivi discrezionali di diniego) |
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SEZIONE III - Qualificazione professionale |
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Art. 20. (Qualificazione professionale)1. I richiedenti la licenza d’eserci |
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Art. 21. (Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi) |
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Art. 22 - (Requisiti per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi) |
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Art. 23 - (Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi)1. La verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a) e c), nonché l’effettuazione degli esami di cui alla lettera b) sono eserc |
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Art. 24. (Regolamento di esecuzione) |
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SEZIONE IV - Accertamento del fabbisogno di pubblici esercizi |
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Art. 25. (Commissione per i pubblici esercizi)1. Per la determinazione del fabbisogno di pubblici esercizi, esclusi gli spacci interni, le mense aziendali e le case per ferie, il sindaco sente il parere della commissione costituita in ogni comune, per la durata di un quinquennio, con deliberazione consiliare, che si compone: a) dal sindaco medesimo, o dall'assessore da questi delegato, con funzioni di presidente; b) da due membri designati dalle associazioni imp |
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Art. 26. (Direttive della Giunta provinciale)1. La Giunta provinciale, entro otto mesi dell'en |
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Art. 27. (Direttive comunali di adeguamento) |
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Art. 28. (Procedure per la formazione delle direttive di adeguamento)1. Le direttive comunali di |
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SEZIONE V - Disponibilità e idoneità dei locali |
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Art. 29. (Disponibilità dei locali di esercizio)1. Il richiedente la licenza di esercizio che non può dimostrare la disponibilità dei locali e delle superfici, in quanto ancora d |
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Art. 30. (Idoneità dei locali)1. La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i locali dell’esercizio nonché i locali di soggiorno del personale risultano conformi al |
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Art. 31. (Concessioni edilizie)1. La concessione edilizia per la costruzione o per l’ampliamento di pubblici esercizi è rilasciata garantendo l’osservanza del |
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Art. 32. (Inquinamento da rumore) |
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TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE E DENOMINAZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI |
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Art. 33. (Classificazione degli esercizi ricettivi)1. Gli esercizi ricettivi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Dalla classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù “, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi”N67. Le case e gli appartamenti per vacanze sono invece classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle singole tipologie di esercizi ricettivi è assegnato il seguente numero di stelle: a) garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-alberghi: da una a cinque stelle; b) campeggi: da una a cinque stelle; c) residence: da due a cinque stelle; d) villaggi |
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Art. 34. (Classificazione degli esercizi di somministrazione)1. Gli esercizi di somministrazione, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono classificati in cinque categorie, in rela |
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Art. 35. (Validità della classificazione)1. La classificazione, attribuita a tempo indeterminato, può essere modificata in ogni tempo, su richiesta o d'ufficio. Per la denu |
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Art. 36. (Denominazione)1. Ogni esercizio pubblico assume una denominazione dalla quale traspare anche la tipologia. La denominazione aggiuntiva di "gelater |
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TITOLO V - CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO |
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Art. 37. (Mantenimento della quiete)1. Il conduttore, del pubblico esercizio garantisce la quiete nello stesso, richiedendo, ove necessario, l'intervento degli organi d |
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Art. 38. (Prestazioni)1. Durante l'orario di apertura gli esercizi pubblici forniscono le usuali prestazioni a chiunque ne domandi e ne corrisponda il pre |
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Art. 39 (Orario di apertura e chiusura) |
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Art. 40. (Deroghe all'orario di chiusura) |
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Art. 41. (Riposo settimanale) |
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Art. 42. (Chiusura temporanea)1. La chiusura temporanea di un esercizio pubblico va comunicata al sindaco territorialmente competente per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa. Ove la chiusura temporanea superi la durata di 14 giorni va comun |
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Art. 43. (Pubblicità dei prezzi)1. I conduttori di esercizi di somministrazione di pasti o bevande, esclusi gli spacci interni e le mense aziendali, sono tenuti a esporre o a distribuire all'interno dei locali le liste dei pasti e delle bevande, con l'indicazione dei prezzi praticati. 2. I conduttori di esercizi ric |
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Art. 44. (Identificazione degli alloggiati)1. I conduttori di esercizi ricettivi non possono fornire alloggio a clienti sprovvisti di idoneo documento di identificazione. |
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Art. 45. (Controlli sanitari sul personale)1. Negli esercizi pubblici non possono essere tenuti in servizio addetti il cui stato di salute può essere pregiudizievole per quel |
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Art. 46. (Vigilanza sugli esercizi pubblici)1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli esercizi pubblici sono svolte dalla polizia statale e locale, nonché dalle amministrazioni comunali e provinciale tramite personale dipendente all'uopo inca |
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Art. 47. (Sospensione dell'attività dell'esercizio)1. I difetti dei locali e delle dotazioni, atti a pregiudicare la salute o la vita della clientela o degli addetti, riscontrati nel corso della funzione di vigilanza e controllo sono comunicati al sindaco. Lo stesso vale nel caso in cui siano messi a disposizione giochi leciti o raccolte scommesse in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 11. |
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Art. 48. (Cessazione dell'attività)1. La cessazione dell'attività di un esercizio pubblico va comunicata al comune competente entro trenta giorni, per iscritto. |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI PROCEDURALI |
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Art. 49. (Presentazione delle domande)1. Le domande relative alle licenze di esercizio, alla classificazione, e alle altre autorizzazioni previste dalla presente legge va |
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Art. 50. (Istruttoria delle domande)1. Le domande sono istruite effettuando i rilevamenti, richiedendo i pareri, le prese d'atto e informazioni e, ove necessario, proponendo le limitazioni e condizioni |
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Art. 51. (Ricorsi)1. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40 e al comma 3 dell'articolo 50 o contro singole disposizioni degli stessi, il ric |
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Art. 52. (Rilascio della licenza)1. La licenza di esercizio, la classificazione, e le altre autorizzazioni previste dalla presente legge sono rilasciate a seguito del provvedimento del sin |
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Art. 53. (Comunicazioni al Ministero dell'interno) |
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TITOLO VI-BIS - MAESTRO/MAESTRA PROFESSIONALE NEL SETTORE ALBERGHIERO |
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Art. 53-bis (Formazione di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero)1. "Maestro/Maestra professionale nel settore alberghiero" è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti: a) professio |
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Art. 53-bis.1 (Equiparazione di diplomi di maestro professionale nel settore alberghiero) |
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Art. 53-ter. - Art. 53-novies. |
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Art. 53-novies.1 (Associazione dei maestri professionali)1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è insediata l'associazione dei maestri professionali di tutti i settori economici. L'appartenenza alla stessa è facoltativa. 2. I compiti dell'associazione dei maestri professionali sono: a) promuovere la conservazione e lo sviluppo della formazione di maestro prof |
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TITOLO VI-TER - REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL BENESSERE 24) |
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TITOLO VII - SANZIONI |
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Art. 54. (Sanzioni)1. In caso di apertura o conduzione, senza la prescritta licenza, di uno degli esercizi disciplinati dalla presente legge, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 915 a un massimo di Euro 2.739. N44 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 195 a un massimo di Euro 915, chiunque: N44 a) non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata; b) pratica prezzi superiori a quelli indicati nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza; c) non rispetta l'orario di chiusura e di apertura. 3. È |
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Art. 55. (Sanzioni accessorie)1. In caso di accertamento delle infrazioni di cui al comma tre, lettere a) e d), dell'articolo 54, è applicata, come sanzione accessoria, la chiusura dell'es |
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Art. 56. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)1. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è compito degli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 57. Omissis
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Art. 58. (Disposizioni transitorie)1. Con l'entrata in vigore della presente legge, ai sindaci competenti per territorio saranno trasmessi i fascicoli in trattazione e elenchi descrittivi dei registri perché provvedano agli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. La consegna viene fatta constare da appositi verbali. 2. In attesa dell'entrata in vigore dell |
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Art. 59. (Norme che cessano di avere applicazione nella Provincia di Bolzano)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale, in particolare: a) gli articoli 86, 87, 93, 99, 100, 102, 103 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni; |
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