Articolo abrogato dalla L.P. del 19/07/2013 n. 11. L’articolo 40 così recitava: “Art. 40. (Deroghe all'orario di chiusura) - 1. In occasione di speciali evenienze locali o per particolari motivi di interesse pubblico, il sindaco può, anche a favore di singoli esercizi pubblici, consentire deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura.

2. Deroghe all'orario generale di apertura e di chiusura possono essere consentite dal sindaco, avuto riguardo delle esigenze di approvvigionamento della popolazione residente e fluttuante, anche su richiesta degli esercenti. Le deroghe aventi per oggetto la posticipazione dell'orario di chiusura, oltre a quello di cui all'articolo 39, comma 1, sono comunque riservate al Presidente della giunta provinciale.”

Dalla redazione