N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P.Bolzano del 23/07/2007. L'articolo 21 così recitava: "1. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano è istituito il registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi.

2. Il registro consta di tre sezioni, relative, rispettivamente, agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di bevande, agli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande, e agli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi, e l'iscrizione in una delle stesse avviene in ragione della specifica qualificazione professionale del richiedente.

3. L'iscrizione nella sezione degli abilitati alla conduzione di esercizi ricettivi consente anche la conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande; l'iscrizione nella sezione degli abilitati alla conduzione di esercizi di somministrazione di pasti e bevande consente anche la conduzione di esercizi di somministrazione di bevande."

Dalla redazione