D. P.G.P. Bolzano 13/06/1989, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.P. Bolzano 13/06/1989, n. 11

Regolamento di esecuzione della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi.
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CAPO I - Generalità
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Art. 1 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento per “legge” si intende la

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CAPO II - Idoneità dei locali
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Art. 2 (Esercizi di somministrazione e ricettivi)

1. “Salvo quanto previsto per i campeggi, le aree di sosta per autocaravan, le piscine natatorie e le rimesse di autoveicoli o vetture, che devono rispondere alle rispettive norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno i requisiti di cui all’articolo 30, comma 2, della legge:” N51

A) gli esercizi di somministrazione di pasti o bevande e gli esercizi ricettivi fino a venticinque posti-letto, quando

a) si rispettano le norme e gli standard vigenti in materia di igiene e sanità e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le eventuali prescrizioni del sindaco; N52

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Art. 3 (Campeggi)

1. Il suolo dei campeggi deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire una agevole percorribilità dei veicoli.

2. Gli accessi ai campeggi devono essere tenuti sotto costante controllo. La recinzione deve coprire, ad eccezione delle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, l’intero perimetro del campeggio.

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Art. 3-bis (Aree di sosta per autocaravan)

N53

1. Le aree di sosta per autocaravan sono esercizi ricettivi all’aria aperta a carattere extralberghiero, soggetti all’obbligo della licenza di cui all’articolo 7 della legge. Possono essere aree di parcheggio pubbliche o aperte al pubblico e sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni specifiche vigenti in materia urbanistico-edilizia, di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

2. Le aree di sosta per autocaravan pubbliche sono individuate nel piano urbanistico comunale

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Art. 4 (Piscine natatorie)

1. Le pareti ed i fondi delle piscine aperte al pubblico devono essere rivestiti di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro. Le pareti devono essere perpendicolari, e, alle testate dei lati corti, per una profondità di almeno m. 0,80, perfettamente piani al fine di assicurare una regolare virata. Le piscine devono essere altresì circondate, da ogni lato, da una banchina rivestita di materiale antisdrucciolevole di larghezza non inferiore a m. 1,50.

2.

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Art. 5 (Rimesse di autoveicoli)

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Art. 6 (Idoneità - attestazione)

1. Il sindaco attesta la corrispondenza dell’esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2, 3 e 3/bis del presente regolamento, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell’Azi

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CAPO III - Esercizi di somministrazione
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Art. 7 (Criteri di classificazione)

1. Gli esercizi

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Art. 8 (Ristoranti)

1. I ristoranti sono esercizi aperti al pubblico per le sole fasce orarie localmente usuali per l

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Art. 9 (Spacci interni)

1. La licenza di esercizio per gli spacci interni è richiesta dal legale rappresentante dei circoli

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Art. 10 (Mensa aziendale)

1. La licenza d

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CAPO IV - Esercizi ricettivi
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Art. 11 (Servizi accessori)

1. Fra gli altri servizi accessori che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge,

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Art. 12 (Classificazione)

1. Gli esercizi ricettivi, alberghieri ed extralberghieri, e gli esercizi di somministrazione annessi agli stessi, sono classificati in base ai criteri e con i segni distintivi di cui all’allegato E al presente regolamento.

2. In caso di reiterati reclami nei confronti di un esercizio ricettivo per carenza nel servizio e nella pulizia o su proposta dell’Assessorato provinciale al turismo, il sindaco può disporre, previa diffida e senti

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Art. 12/bis (Mystery-Guest-Check)

N63

1. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero classificati a 5 stelle si sottopongono annualmente a un “mystery guest check” in merito alla loro dotazione, ai requisiti strutturali, ai servizi offerti e alla qualificazione degli addetti; l’esercizio trasmette il risultato di questa valutazione della qualità alla struttura provinciale competente in materia di turismo per l’espletamento dei relativi controlli.

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Art. 13 (Alberghi e ostelli per la gioventù)

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Art. 14 (Comunicazione del listino prezzi e reclami)

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Art. 15 (Registro degli alloggiati)

1. N39

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CAPO V - Licenze temporanee - salsicce al banco
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Art. 16 (Licenze temporanee)

1. Per il rilascio delle licenze temporanee di cui all’articolo 9, comma 2, della legge non è richiesta una qualificazione professiona

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Art. 17 (Salsicce al banco)

1. Ai fini del rilascio della licenza di cui all’articolo 7, comma tr

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CAPO VI - Stabilimenti balneari

 

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Art. 18 (Stabilimenti non soggetti a licenze)

1. La licenza di cui all’a

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Art. 19 (Bagni fluviali e lacuali)

1. I commi cinq

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Art. 20 (Orario di apertura)

1. L’orario d

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CAPO VII - Esercizi di autorimesse
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Art. 21 (Rimesse di autoveicoli o vetture)

1. La licenza d

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Art. 22 (Orario di apertura)

1. L’orario d

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Art. 23 (Esercizi di rimessa - conduzione)

1. L’orario d

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CAPO VIII - Accampamenti e colonie per la gioventù
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Art. 24 (Procedure per ottenere il nullaosta)

1. Il sindaco rilascia il nulla osta di cui all’articolo 10 della legge, dopo aver accertato, a

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CAPO IX - Qualificazione professionale

N35

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Art. 25 (Natura e formazione del registro)

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Art. 26 (Iscrizioni al registro dei residenti all’estero)

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Art. 27 (Obblighi scolastici)

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Art. 28 (Annotazioni nel registro del trasferimento di residenza)

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Art. 29 - (Requisiti professionali - Corsi e titoli di studio/formazione)

N72

1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti i seguenti titoli di studio o di formazione, purché nei relativi ordinamenti o piani di studio siano previste sostanzialmente le materie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge, e successive modifiche:

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Art. 30 (Requisiti professionali - Esami)

1. N41

2. L’esame comprende una prova scr

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Art. 31 (Requisiti professionali - Esercizio di attività specifiche)

N34

1. Il possesso del requisito di cui all’art. 22, comma 1, lette

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Art. 32 - Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi

N35

1.

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Art. 33 (Cancellazione dal registro)

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CAPO X - Commissione comunale per gli esercizi pubblici
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Art. 34 (Commissione comunale per gli esercizi pubblici)

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CAPO XI - Subingresso
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Art. 35 (Subingresso)

1. Per trasferimento dei diritti sull’uso dell’esercizio pubblico deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della conduzione ad altri che l’assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell’esercizio.

2. La prova del trasferimento dell’azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrat

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CAPO XII - Disposizioni procedurali
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Art. 36 (Presentazione delle domande)

1. Le domande per il rilascio delle licenze di esercizio di cui all’articolo 49 della legge devono essere corredate della planimetria dei locali in scala 1:100 o, in caso di nuova costruzione, del progetto, o, comunque, di tutti i dati necessari per una sufficiente valutazione dell’ubicazione prescelta.

2. Il sindaco emette provvedimento motivato di diniego della licenza:

a) ove accerta la mancanza dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 17, 18 e 20 della legge, o della documentazione di cui al comma uno;

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Art. 37 (Licenze stagionali)

1. Il rilascio

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Art. 38 (Deroghe all’orario di chiusura)

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CAPO XIII - Disposizioni transitorie
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Art. 39 (Iscrizione nel registro)

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Art. 40 (Idoneità dei locali)

1. Le disposizioni d

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Art. 41 (Attività assimilabili all’esercizio di aree di sosta per autocaravan)

N53

1. I comuni e i priva

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Allegato A - Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere

 

Titolo I - Generalità

 

Art. 1 Oggetto

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall’articolo 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58(Norme in materia di esercizi pubblici).

 

Art. 2 Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto (ad eccezione dei campeggi), esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

Le presenti disposizioni non si applicano alle aree di sosta per autocaravan. N55

Per quanto non specificatamente normato dal presente allegato si rimanda alle vigenti normative di prevenzione incendi.

 

Art. 3 Classificazione

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell’edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;

b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III;

c) attività con capienza tra ventisei e cinquanta posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo V. N58

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.

 

Art. 4 Definizioni

Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;

Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. N13

 

Titolo II - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto
Parte prima - Attività di nuova costruzione

 

Art. 5 Ubicazione

 

5.1. Generalità

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l’osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).

 

5.2. Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette a controllo ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

 

5.3. Accesso all’area

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3.50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 12 m;

pendenza: non superiore 15%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m).

 

5.4. Accostamento mezzi di soccorso

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

 

Art. 6 Caratteristiche costruttive

 

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture

Le strutture portanti devono garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

 

Altezza antincendio dell’edificio

R/REI

fino a 24 m

60

per la copertura

30

superiore a 24 m fino a 54 m

90

oltre 54 m

120

 

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

 

6.2. Reazione al fuoco dei materiali edili

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i rivestimenti delle pavimentazioni e dei soffitti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure in legno non classificato se in presenza di adeguata compartimentazione e di rivelazione fumi; il mobilio non è sottoposto a queste prescrizioni;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l’installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati. Per i materiali già in opera, nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall’articolo 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

 

6.3. Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell’edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m², faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

 

TABELLA A

 

Altezza antincendi

Sup. max compartimenti (m²)

fino a 24 m

3000

superiore a 24 fino a 54 m

2000

(*) oltre 54 m

1000

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

 

6.4. Piani interrati

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

 

6.5. Corridoi

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

 

6.6. Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di diciotto. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni diciotto gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

Non sono ammesse scale nuove in legno allo interno dell’edificio.

 

6.7. Ascensori e montacarichi

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all’interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

 

6.8. Ascensori antincendio

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti “ascensori antincendio” da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l’accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L’accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall’esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;

2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

3) in caso d’incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;

4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;

5) i montanti dell’alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l’azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;

6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;

7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

 

Art. 7 Misure per l’evacuazione in caso di emergenza

 

7.1. Affollamento

Il massimo affollamento è fissato in:

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

 

7.2. Capacità di deflusso

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

50 per il piano terra;

37,5 per i piani interrati;

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

 

7.3. Sistemi di vie di uscita

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell’uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all’esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell’esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno, al fine di facilitare l’uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

 

7.4. Larghezza delle vie di uscita

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

 

7.5. Lunghezza delle vie di uscita

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

 

7.6. Larghezza totale delle uscite

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all’aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d’ingresso, quando queste sono apribili verso l’esterno.

È consentito installare porte d’ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l’esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l’esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l’alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

 

7.7. Numero di uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l’osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall’esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all’area riservata alle camere.

 

Art. 8 Aree ed impianti a rischio specifico

 

8.1. Locali adibiti a depositi

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

 

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile

Possono essere ubicati all’interno dell’edificio con esclusione dei piani camere per ospiti. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d’incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L’aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

 

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all’interno del volume dell’edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

 

8.2. Servizi tecnologici

8.2.1. Impianti di produzione calore

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d’arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;

b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati all’esterno;

c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l’interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;

d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all’esterno;

e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);

f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

 

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l’attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all’esterno, direttamente all’arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

 

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) mantenere l’efficienza delle compartimentazioni;

2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

 

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18874 10336129
Allegato C - Classificazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande ai sensi dell’articolo 34 della legge e dell’articolo 7 del regolamento

A) Gli esercizi sono classificati nella prima categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

a) sala con tavolini separati, arredata con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli e con caratteristiche della massima confortevolezza in un complesso di notevole rilievo con altri ambienti;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell’aria; impianto telefonico urbano ed interurbano in cabina;

c) locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall’esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente; impianti moderni e in perfetta efficienza; impianto di areazione e depurazione dell’area nei locali adibiti alla preparazione delle vivande; montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; locali e servizi igienici adeguati alle caratteristiche dell’esercizio, destinati ad esclusivo uso del personale di servizio;

d) personale di servizio in un numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e comunque in armonia all’importanza dell’esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio; personale di sala a conoscenza di almeno una delle principali lingue estere;

e) assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati e di annata e che includa vini tipici sudtirolesi; servizio di barman con piena conoscenza del ricettario delle bevande composte;

f) panin

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18874 10336130
Allegato D - Classificazione degli esercizi di somministrazione di pasti ai sensi dell’articolo 34 della legge e dell’articolo 7 del regolamento

A) Gli esercizi sono classificati nella prima categoria, quando presentano i seguenti requisiti:

a) complesso di notevole rilievo con sale, saloni ed altri ambienti. Sale con tavoli separati, arredate con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli, con caratteristiche della massima confortevolezza; disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. Corredi (biancherie, stoviglie, cristalleria, argenteria, ecc.) di primissima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell’aria; impianto per la rinnovazione automatica dell’aria; impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina;

c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell’esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza, con sistema di aereazione e depurazione dell’aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; adeguati locali e servizi igienici destinati ad esclusivo uso del personale;

d) personale di servizio in numero più che sufficiente, in relazione a quello dei tavoli e dei coperti e comunque in armonia all’importanza dell’esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio; personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere e i cantinieri a conoscenza di almeno due lingue estere; servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e da personale numericamente adeguato alla migliore efficienza del servizio s

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Allegato E - Criteri per la classificazione degli esercizi alberghieri

N47

 

TABELLA A - REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI (esclusi i residences)

Sono classificati in base alla presente tabella anche gli esercizi che hanno camere ed unità abitative, quando l’offerta prevalente è composta da camere.

Per l'assegnazione ad un determinato livello di classificazione l'esercizio alberghiero deve avere i requisiti obbligatori previsti per tale livello.

 

Note:

1. Obbligatorio per esercizi a 1 stella.

2. Obbligatorio per esercizi a 2 stelle.

3. Obbligatorio per esercizi a 3 stelle.

(3S) Obbligatorio per esercizi a 3 stelle “superior”.

4. Obbligatorio per esercizi a 4 stelle.

(4S) Obbligatorio per esercizi a 4 stelle “superior”.

5. Obbligatorio per esercizi a 5 stelle.

 

È consentita la mancanza di un requisito obbligatorio.

Requisiti non derogabili sono:

— la dimensione delle camere;

— il numero dei collaboratori;

— mystery guest check positivo annuale in caso di esercizi a 5 stelle.N64

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con un’altra sottovoce di grado superiore.

Hotel tipo A: Esercizi con licenza annuale o stagionale ed una permanenza media degli ospiti alloggiati superiore a tre giorni.

Hotel tipo B: Esercizi con licenza annuale e con una permanenza media degli ospiti alloggiati fino a tre giorni.

 

1. DOTAZIONE

La qualità delle dotazioni, degli impianti e delle attrezzature, devono corrispondere agli standard usuali dei singoli livelli di classificazione.

 

1.01 DOTAZIONE STANDARD DEI LOCALI BAGNO

 Il locale bagno è completo, se dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.

 

1.02 DOTAZIONE STANDARD DELLE CAMERE

 Letto, tavolino, armadio, comodino o equivalente, cestino rifiuti e, per le camere senza bagno, specchio con presa corrente e lavabo con acqua calda e fredda

 

1.03 DIMENSIONE MINIMA DELLE CAMERE

1.03.1.1 Hotel tipo A

Negli esercizi esistenti almeno il 80% delle camere deve avere le seguenti superfici nette:

 

Camere doppie incluso il locale bagno privato:

Camere singole incluso il locale bagno privato:

30 mq

20 mq 5.

25 mq

17 mq (4S)

21 mq

15 mq 4.

19 mq

14 mq (3S)

17 mq

13 mq 3.

 

Le camere per le quali non sono previste delle superfici minime, devono corrispondere alle norme in materia di igiene e sanità.

 

1.03.1.2 Le camere degli esercizi di nuova costruzione, nonché le camere di esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, devono avere per il 100% le seguenti superfici nette, incluso il locale-bagno privato:

 

Camere doppie incluso il locale bagno privato:

Camere singole incluso il locale bagno privato:

35 mq

25 mq 5.

30 mq

20 mq (4S)

25 mq

17 mq 4.

23 mq

16 mq (3S)

20 mq

15 mq 3.

15 mq

12 mq 2. 1.

 

1.03.2.1 Hotel tipo B

Negli esercizi esistenti almeno il 80% delle camere deve avere le seguenti superfici nette:

 

Camere doppie incluso il locale bagno privato:

Camere singole incluso il locale bagno privato:

26 mq

18 mq 5.

23 mq

15 mq (4S)

19 mq

14 mq 4.

17 mq

14 mq (3S)

15 mq

13 mq 3.

 

Le camere per le quali non sono previste delle superfici minime, devono rispondere alle norme in materia di igiene e sanità.

 

1.03.2.2 Le camere degli esercizi di nuova costruzione, nonché le camere di esercizi esistenti, per la cui ristrutturazione o ampliamento è richiesta la concessione edilizia, devono avere per il 100% le seguenti superfici nette incluso il locale-bagno privato:

 

Camere doppie incluso il locale bagno privato:

Camere singole incluso il locale bagno privato:

30 mq

22 mq 5.

27 mq

18 mq (4S)

22 mq

16 mq 4.

20 mq

16 mq (3S)

18 mq

15 mq 3.

15 mq

12 mq 2. 1.

 

1.04 DIMENSIONE DELLE CAMERE SENZA LOCALE-BAGNO

Queste camere devono rispondere alle norme in materia di igiene e sanità.

Se oltre alle camere si dispone anche di unità abitative, queste devono avere la superficie prevista per un residence dell’equivalente livello di classificazione.

 

1.05 COLLABORATORI, COMPRESI I COLLABORATORI FAMIGLIARI A TEMPO PIENO

 Se si dispone anche di unità abitative, il 40% di queste è preso in considerazione per calcolare il numero dei collaboratori. Ad esempio, in presenza di 40 camere e 10 unità abitative si rende necessario un numero di collaboratori pari a 44 unità. (3S) 4. (4S) 5.

 Nell’arco di ogni anno turistico (dal 1° novembre al 30 ottobre) il numero previsto di collaboratori deve essere presente almeno nei giorni di occupazione piena dei posti letto. Il periodo individualmente necessario si ottiene dividendo i pernottamenti ufficialmente denunciati per il numero dei posti letto a disposizione degli ospiti e sottraendo il 45% (3S) 4. (4S) rispettivamente il 30% 5. dal relativo risultato.

 

1.05.1 Hotel tipo A N65

 - Oltre ai collaboratori familiari a tempo pieno, si calcolano solo gli addetti ai servizi di ricevimento e di portineria-informazioni, ai piani, in cucina, al bar e al servizio ristorante, in relazione al numero di camere o unità abitative (in tale rapporto non sono inclusi gli addetti ai servizi non destinati agli ospiti alloggiati):

 

1:1,25

per garni 1:4

(5)

1:2

per garni 1:5

(4S)

1:2,5

per garni 1:6

(4)

1:3,5

per garni 1:10

(3S)

1:4

per garni 1:12

(3)

1:8

per garni 1:15

(2)”

 

1.05.2 Hotel tipo B

 

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Allegato F

N46

 

 

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