L. P. Bolzano 25/07/1970, n. 16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 25/07/1970, n. 16

Tutela del paesaggio.
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Art. 1. (Oggetto della tutela del paesaggio)

1. Per tutela della bellezza e del carattere dei paesaggi e siti si intende la conservazione e, dove possibile, il restauro dell’aspetto dei paesaggi e siti, naturali, rurali ed urbani, che presentano un interesse culturale od estetico o costituiscono un ambiente naturale tipico.

2. A tale scopo possono essere individuati accanto alla tutela generica del paesaggio estesa a tutto il territorio nei

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Art. 1-bis.

1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge:

a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

b) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,

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Art. 1-ter.

1. Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da un allegato grafico

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Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio)

N47

1. La Giunta provinciale nomina per la durata della legislatura le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:

a) Commissione per la natura, il paesaggio e lo s

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Art. 3 (Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica)

N47

1. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio propone i beni o complessi di beni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da a) a e), che devono essere assoggettati a tutela specifica ai sensi della presente legge. L’iniziativa può essere promossa anche dalla Giunta provinciale, dalle comunità comprensoriali nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata motivazi

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Art. 3-bis. (Procedimento abbreviato)

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Art. 4. (Vincolo paesaggistico)

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Art. 5. (Prescrizioni del vincolo paesaggistico)

N12

1. Il vincolo assoggetta i beni ai poteri dell’autorità secondo le norm

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Art. 6. (Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica)

1. L’individuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l’imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge.

2. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell’ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all’articolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui all’articolo 20 dell’ordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere ne

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Art. 7 (Effetti dei vincoli paesistici)

N50

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Art. 8. (Autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all’interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l’interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.

1-bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L’autorizzazione viene trasmessa all’Ispettorato forestale competente.

1-bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Q

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Art. 9. (Ricorso al collegio tutela del paesaggio)

1. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata emesso dal sindaco o dal “direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio” N49 ai sensi dell’articolo 8, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al collegio per la tutela del paesaggio. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è così composto:

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Art. 10.

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Art. 11 - (Abbattimento di piante legnose)

N40

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Art. 12. (Lavori ed impianti speciali comunque soggetti a preventivo esame)

1. Gli interventi sull’ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l’autorizzazione da parte del “direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio” N49:

a) tutti gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela "monumenti naturali", "biotopi" e "giardini e parchi";

b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,5 m o di lunghezza superiore a 1000 m, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con una larghezza superiore a 3,5 m e una lunghezza superiore a 1,5 km;

c) la costruzione di ferrovie;

d) la realizzazione e l’ampliamento di aeroporti;

e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5000 Volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;

f) derivazioni d’acqua, ad eccezione di derivazioni d’acqua fino a 3 l/sec nonché il rinnovo di condutture esistenti senza aumento della qualità di derivazione d’acqua, della costruzione di serba

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Art. 12-bis.

1. Per la valutazione sull’impatto paesaggistico dei progetti per la regolazione dei corsi d’acqua, di difesa del suolo e viabilità agraria e forestale di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, che saranno eseguite in economia, la commissione di cui all’articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modif

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Art. 13.

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Art. 14. (Rimozione di manufatti)

1. Il proprietario o l’imprenditore, su richiesta del Sindaco o dell’Assessore

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Art. 15. (Efficacia dei vincoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. Le norme e le misure di tutela del paesaggio esercitano la loro efficacia verso chiunque ad esclusione delle opere per la difesa militare. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osserv

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Art. 16. (Accesso ai luoghi)

1. Al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla presente legge e di vigilare l’osservanza, il Presidente della giunta provinciale ha sempre facoltà di autori

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Art. 17. (Assistenza della polizia dello Stato)

1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5

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Art. 18. (Assistenza)

1. Per i vincoli imposti a norma della presente legge non è dovuto alcun indennizzo.

2. L’Amministrazione provinciale favorisce l’educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l’attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. L’Amministrazione provinciale può inoltre favorir

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Art. 18-bis (Fondo del paesaggio)

N40

1. Presso l’amministrazione provinciale è istituito un fondo denominato “fondo del paesaggio”, il quale contribuisce alla promozione di iniziative dirette alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodive

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Art. 18-ter (Partecipazione della Provincia alla Fondazione UNESCO, concernente le Dolomiti)

N42

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione legata al riconoscimento delle Dolomi

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Art. 19.

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Art. 20. (Copertura spese)

1. I mezzi necessari per l’attuazione della presente legge, quelli inerenti all

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Art. 21. (Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni comminate in base ad altre disposizioni di legge vigenti, il contravventore alla presente legge è tenuto ad eseguire lavori per il ripristino dello stato originario o al restauro a proprie spese o al risarcimento in denaro del danno arrecato alla natura e al paesaggio. I relativi provvedimenti, avverso i quali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993,

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Art. 22. (Elenco dei vincoli paesistici)

1. Presso l’autorità provinciale per la tutela del paesaggio e presso gli uffici comprensoriali viene tenut

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Art. 22-bis.

1. La Provincia sottopone a specifica normativa d’uso e di valorizzazione paesa

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Art. 22-ter. (Provvedimenti definitivi)

1. Sono definitivi i provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all’art

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Art. 22-quater.

1. Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alt

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Disposizioni transitorie e finali
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Art. 23. (Efficacia dei vincoli preesistenti)

1. Tutti i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente rimangono in vigore

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Art. 24. (Assistenza in giudizio)

1. A norma dell’articolo 34, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951

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Art. 25. (Esercizio delle funzioni delegate)

1. Le funzioni in materia di tutela del paesaggio di cui agli articoli 8, 11 e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni per delega della Provincia.

2. Nell’esercizio delle funzioni delegate i Sindaci devono attenersi alle direttive generali che potranno essere impartite dalla Giunta provinciale, sentita la “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” N49. Le direttive diventano obbligatorie il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli organi provinciali competenti possono sempre sostituirsi al Sindaco nell’esercizio della funzione delegata in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive di cui al comma precedente. N39

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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