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L.P. Bolzano 07/07/1992, n. 27

Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
Gli articoli da 1 a 24, 31, 32 e 33 sono stati abrogati dalla L.P. 7/98.
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[Premessa]


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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Obiettivi della valutazione dell'impatto ambientale

1. Al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita e quindi al fine di evitare fin dall'inizio danni ambientali, la provincia autonoma di Bolzano, in base alla propria competenza in mater

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La procedura di VIA si applica a tutte le attività ed opere che presentino ripercussioni sull'ambiente c

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Capo II - La valutazione dell'impatto ambientale ordinaria
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Art. 3 - Esame preliminare ed elaborazione di direttive

1. Il committente di un'attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 che intende proporre una decisione per la cui istruttoria deve essere effettuata la VIA, deve dare comunicazione scritta della sua intenzione alla ripartizione competente per la VIA mediante una breve descrizione del progetto stesso. La ripartizione competente per la VIA registra la data d'arrivo di tale comunicazione e fa pervenire la ricevuta al richiedente, con indicazione di tale data. Contemporaneamente esso invia copia di tale comunicazione alla Commissione VIA con indicazione della data d'arrivo. La ripartizione competente per la VIA provvede alla pubblicazione delle intenzioni del committente in almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua te

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Art. 4 - Relazione di impatto ambientale (RIA)

1. La relazione di impatto ambientale, che deve essere redatta dal committente, deve evidenziare, descrivere e valutare le possibili conseguenze dell'attività sull'ambiente e mettere in evidenza le eventuali alternative che ragionevolmente possono essere prese in co

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Art. 5 - Partecipazione pubblica

1. Il progetto e la relativa RIA devono essere depositati presso la ripartizione competente per la VIA per la durata del procedimento. Copia del progetto e della RIA devono esse

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Art. 6 - Accertamenti in relazione alla RIA

1. Per gli accertamenti necessari durante l'intero procedimento le ripartizioni provinciali competenti, i comuni, nonché gli altri enti pubbl

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Art. 7 - Parere del comitato VIA

1. Il comitato VIA esamina la Ria ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio di qualità da parte della commissione VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto. Il committente ha diritto che il comitato VIA, pri

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Art. 8 - Approvazione

1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilità del progetto ai sensi della presente legge

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Art. 9 - Rapporti con altri provvedimenti amministrativi

1. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i parerei ed

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Art. 10 - Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1. La procedura di VIA non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale.

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Capo III - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale semplificata
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Art. 11 - Campo di applicazione

1. Alle attività che non superano le soglie indicate dalla tabella allegata alla presente legge e/o a quelle soggette ad una o più appr

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Art. 12 - Presentazione del progetto

1. Il committente deve depositare presso il comune territorialmente interessato, oltre agli elaborati tecnici previsti dalle leggi provinciali

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Art. 13 - Esame del progetto

1. Il sindaco provvede ad inoltrare il progetto con la relazione di cui all'articolo 12, e con il parere della commissione edilizia comunale ove richiesto al comitato VIA. Il termine per il rilascio della concessione è interrotto fino all'emissione del parere della conferenza dei direttori d'ufficio di cui al comma 3. Qualora il sindaco non trasmetta la domanda entro 60 giorni al comitato VIA, il committente può presentare domanda direttamente al comitato VIA o qualora sia richiesta la concessione edilizia, chiederà l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 54 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45.

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Capo IV - Attività di controllo
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Art. 14 - Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli

1. Gli uffici provinciali, competenti per i settori di cui all'articolo 9, vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale, onde assicurarne la rispondenza a quanto previsto nel relativo provvedimento.

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Art. 15 - Sanzioni

1. Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 8, è soggetto, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, da lire 10.000.000 a lire 100.000.000. Ad una sanzione da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 è soggetto chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ovvero si discosti nella real

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Art. 16 - Coordinamento tra VIA e pianificazione urbanistica

1. Qualora si tratti di opere o di impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale e ove dalla VIA dovesse risultare che per l'attività progettata deve essere scelta una localizzazione diversa da quella prevista nel piano urbanisti

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Capo V - Il comitato VIA
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Art. 17 - Istituzione del comitato VIA

1. Presso l'amministrazione provinciale è costituito il comitato VIA. Esso è composto:

a) dal direttore della ripartizione competente per la VIA;

b) dal direttore della ripartizione competente per l'urbanistica;

c) da un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità, esperto in materia di igiene e sanità pubblica, designato dall'assessore provinciale competente;

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Art. 18 - Nomina e funzionamento del comitato VIA

1. Alla nomina del comitato VIA si provvede con deliberazione della Giunta provinciale. Nella deliberazione di nomina la Giunta provinciale indica quale dei membri assume la funzione di pres

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Art. 19 - Compiti del comitato VIA

Il comitato VIA ha i seguenti compiti:

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Capo VI - La commissione VIA
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Art. 20 - Costituzione della commissione VIA

1. É istituita una commissione per la valutazione dell'impatto ambientale composta da esperti nel campo della descrizione, della tutela dell'inquinamento e dei danni all'ambiente. La commissione è composta da 5 a 7 persone che vengono nominate dalla Giunta provinciale e sulla base delle loro specifiche capac

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Art. 21 - Compiti della commissione VIA

1. La commissione VIA:

a) suggerisce le direttive ai sensi dell'articolo 3 per l'effettuazione della VIA;

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Art. 22

1. L'Amministrazione provinciale conferisce annualmente il "Premio per meriti nel campo dell'ecologia

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Capo VII - Aumento della dotazione organica
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Art. 23 - Aumento della dotazione organica

1. Affinché la ripartizione "Ambiente e tutela del lavoro" dell'Amministrazione provinciale po

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Art. 24 - Norma transitoria sull'istituzione dell'ufficio VIA

1. Fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici ai sensi della legge provinciale sulla nuova struttura dirigenziale della Provincia è istituito, nell'ambito della ripartizione competente per la tutela dell'ambiente l' "ufficio VIA".

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Capo VIII - Modifiche di leggi provinciali
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Art. 25

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 4 della legge

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Art. 26

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e dall'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1.

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Art. 27

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articol

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Art. 28

1. L'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 27 giugno 1978, n. 43, nonché dall'articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:


Art. 12

1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale con la procedura prevista dal capo III della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale:

a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela di cui alle lettere a), b), - limitatamente alle zone dichiarate zone di rispetto -, c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1;

b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,50 metri o di lunghezza superiore a 1000 metri, gli allacciamenti di malghe, nonché gli allacciamenti di masi con una larghezza superiore a 3,50 metri e una lunghezza superiore a 1,5 chilometri;

c) la costruzione di ferrovie;

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Art. 29

1. L'articolo 13 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'articolo 8 della legg

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Art. 30

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è così so

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Capo IX - Copertura finanziaria
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Art. 31 - Copertura delle spese

1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale di cui agli articoli 23 e 24, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 e in lire 300 milioni all'an

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Art. 32 - Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

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Art. 33 - Norma transitoria

1. Le disposizioni dei capi I e II della presente legge si applicano a partire dalla costituzione del

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Allegato - progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale


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Progetti/Soglie


1. Agricoltura

a) Progetti volti a destinare terre incolte od estensioni seminaturali alla coltivazione agraria intensiva: oltre i 20 ha;

b) Dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo: oltre i 20 ha;

c) Progetti di idraulica agraria: irrigazione: oltre i 300 ha su aree che costituiscono una unità funzionale;

d) Malghe (stalle): oltre le 200 unità bestiame adulto (UBA);

e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile: oltre i 30.000 capi;

f) Impianti che possono ospitare suini: oltre i 500 capi;

g) Impianti che possono ospitare bovini: oltre le 100 UBA da latte ed oltre le 200 UBA da ingrasso;

h) Impianti che possono ospitare conigli: oltre i 5.000 capi;

i) Pescicolture: oltre i 5 ha di superficie complessiva delle vasche.


2. Industria estrattiva

a) Estrazione della torba; estrazione di prodotti di cava per materiali da costruzione, per refrattari e per ceramiche: con estrazione superiore a 400.000 metri cubi (mc) di materiale;

b) Cokerie (distillazione a secco del carbone): tutti i progetti;

c) Impianti industriali destinati alla produzione di cemento, calce, gesso e refrattari: tutti i progetti.


3. Industria energetica

a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda: con potenza termica complessiva al generatore superiore a 10 Megawatt (MW);

b) Nuova costruzione di linee aeree di alta tensione: superiori a 200 Kilovolt (kV) e con una lunghezza superiore a 5 chilometri (km);

c) Stoccaggio di combustibili liquidi: con capacità complessiva superiore a 5.000 tonnellate (t);

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