Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025).
TITOLO II - Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse
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Capo I - Disposizioni di rilievo finanziario
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Interpretazione e Modifiche alla L.R. 9/2017
1. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è così interpretata e modificata:
a) il comma 6-bis dell'articolo 7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
b) dopo il comma 6-ter dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6-ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: "o al comune", sono aggiunte le parole: "nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.";
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Art. 8 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Modifica all'articolo 9 della L.R. 24/2012
Art. 24 - Sostegno alla sperimentazione delle comunità formative
1. Al fine di accrescere, aggiornare e innovare le conoscenze e le competenze per lo sviluppo produttivo della Puglia, la Regione promuove l'istituzione delle comunità formative, d
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Art. 25 - Sostegno a nuove iniziative di impresa
1. Al fine di favorire processi di riconversione industriale nel settore delle plastiche monouso e dei materiali alternativi ai sensi del Regolamento (CE) n. 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020, la Regione sostiene
1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia di cui all'articolo 9, emana direttive e criteri per determinare l'entità del contributo ambientale quale componente della tariffa di conferimento agli impianti di rif
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Art. 28 - Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Osservatorio georischi
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) istituisce l'Osservatorio georischi per la gestione della banca dati unificata sui monitoraggi e sugli interventi di messa in sicurezza ambientale, dissesto idrogeologico, frane, rischio idraulico, rischio sismico, bonifiche.
2. La Regione, le agenzie, le province, i comuni, le università, l'Autorità di distretto d
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Art. 32 - Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Integrazione regionale al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza
1. La Regione incrementa le risorse del fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall'articolo 1
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Art. 35 - Art. 75 - Omissis
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Art. 76 - Sostegno ai comuni che hanno adottato i PEBA nell'attuazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche
1. Per sostenere i comuni che hanno adottato i PEBA nell'attuazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche in essi individuate, nel
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Art. 77 - Scuola di alta formazione antimafia sociale
Art. 94 - Contributo straordinario per l'apertura di ambulatori di medicina generale
1. Per garantire l'assistenza primaria e sopperire alla cronica carenza di medici nei comuni di Spinazzola, Margerita di Savoia, San Ferdinando di Pugl
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Art. 95 - Omissis
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Art. 96 - Piantumazione di alberi e piante autoctone per la rigenerazione urbana
1. La Regione promuove il progetto "Alberi per il futuro", in attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023), volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le
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Art. 97 - Aree giochi per la rigenerazione urbana
1. La Regione Puglia sostiene la rigenerazione urbana dei comuni pugliesi, con particolare attenzione alle aree pubbliche non riqualificate, mediante la creazione di aree giochi destinate all'installazione di giochi per bambine e bambini.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
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Art. 98 - Art. 99 - Omissis
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Art. 100 - Modifiche alla L.R. 19/1997
1. Alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"3. L'ordinamento amministrativo di ciascun ente parco è definito dalla legge istitutiva ed è disciplinato dallo statuto in relazione alle specificità della singola area protetta secondo criteri di efficienza, economicità e buon andamento che assicurino l'attuazione dei
a) nel titolo della legge, le parole "Provincia di Bari" sono sostituite con le seguenti "Città metropolitana di Bari"; N4
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Gestione)
1. La gestione del parco naturale regionale Lama Balice è affidata all'ente di diritto pubblico denominato Ente Lama Balice, istituito ai sensi della presente legge.
2. L'ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione. L'organizzazione interna dell'ente è disciplinata da apposito statuto nel rispetto delle previsioni della presente legge.";
c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Organi del parco)
1. Sono organi dell'ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la comunità del parco di Lama Balice;
d) il revisore legale dei conti.
2. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni.
3. È fatto divieto di istituire organi diversi e ulteriori da quelli previsti dalla presente legge. La designazione e nomina degli organi avviene secondo criteri di professionalità, esperienza, onorabilità, rotazione e non cumulabilità degli incarichi, previa adozione di procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie di selezione nell'ambito delle quali sono assicurati gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Nella composizione degli organi deve essere rispettato il criterio della parità di genere.
4. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Lo statuto dell'ente di gestione definisce le funzioni principali dell'ente da svolgersi nel rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio e della preventiva copertura finanziaria delle spese, l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.
6. Lo statuto dell'ente di gestione è adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ente, ed è trasmesso agli enti locali territorialmente interessati per l'espressione dell'intesa. Acquisita l'intesa, ovvero decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l'acquisizione dell'intesa, il Presidente della Giunta regionale approva lo statuto con proprio decreto.";
d) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis (Il Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente parco e ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
2. Il Presidente dell'ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale nell'ambito di un elenco di almeno tre soggetti proposti dalla comunità del parco, in possesso di comprovate professionalità ed esperienza in materia di aree protette e biodiversità o di gestione amministrativa in strutture pubbliche o private. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale della Regione e dell'ente parco.
3. Per la nomina del Presidente si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione";
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione Puglia, al fine di creare, rafforzare e sostenere reti di collaborazione e realizzare lo scambio di competenze tra il mondo scientifico e le imprese, sviluppare interconnessioni tra catene del valore, garantire migliori complementarità e sinergie nelle filiere produttive, incentivando la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutti i settori produttivi regionali, disciplina i criteri di individuazione, le procedure di riconoscimento e le forme di coinvolgimento dei distretti produttivi nelle strategie di sviluppo regionale.
2. A fini conoscitivi, sono altresì disciplinate le modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati.
3. I distretti produttivi e le ulteriori forme di aggregazione possono essere coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nei programmi di intervento regionali al fine di:
a) accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese, anche per ampliarne la presenza sui mercati esteri;
b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, in particolare nelle attività a più alto contenuto tecnologico.
4. È garantita la partecipazione dei distretti produttivi ai processi di formazione della decisione pubblica, anche secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 30 (Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici).";
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Definizioni e requisiti per il riconoscimento)
1. La Regione riconosce i distretti produttivi, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano una progettualità strategica comune in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente, che posseggono i seguenti requisiti:
a) una significativa concentrazione di imprese, in numero non inferiore a trenta, anche non territorialmente contigue, prevalentemente con sede legale o operativa in Puglia, che operano nel medesimo settore produttivo o nella medesima filiera o nel medesimo ecosistema industriale oppure che attuino azioni strategiche condivise;
b) la partecipazione in numero tale da garantire il perseguimento della progettualità strategica comune di università, associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale, enti locali, aziende speciali, camere di commercio, industria e artigianato, società a partecipazione pubblica, enti del terzo settore, associazioni e fondazioni pubbliche o private, istituti tecnici superiori, enti di ricerca pubblici e privati.
2. La Regione riconosce i distretti produttivi tecnologici, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano una progettualità strategica comune ad elevato contenuto tecnologico e con la presenza necessaria di partecipanti dediti alle attività di ricerca e sviluppo, in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente.
3. La Regione riconosce, compatibilmente con la normativa eurounitaria e nazionale in materia, previa la stipulazione di eventuali accordi con le amministrazioni competenti, i distretti transnazionali e i distretti interregionali.
4. La Regione censisce ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati che si riuniscono al fine di sviluppare una progettualità strategica comune, sempre che coinvolgano un numero di soggetti, tra quelli indicati al comma 1, non inferiore a dieci. Le modalità di censimento sono definite all'articolo 10-bis.
1. Alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato), dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis (Realizzazione di centro elaborazione dati)
Art. 108 - Trasferimento della gestione relativa agli acquedotti rurali ad Acquedotto pugliese s.p.a.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'equilibrio nella gestione corrente del Consorzio di bonifica centro sud Puglia, in applicazione dell'artic
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1246816112629558
Art. 109 - Omissis
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Art. 110 - Modifica all'articolo 26 della L.R. 1/2023
1. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "Collegio dei revisori" sono aggiunte le seguenti: "Presidente del Consiglio di amministrazione e Consiglio di amministrazione.";
b) dopo l'articolo 8) sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis (Presidente del Consiglio di amministrazione)
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, nel rispetto dei requisiti di onorabilità, eleggibilità, professionalità e competenza, previa valutazione del relativo curriculum, in relazione al settore specifico di operatività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa verifica, a cura della struttura regionale competente, dell'insussistenza di cause di incompatibilità, di diritto e di fatto, e di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all'Agenzia, la Giunta regionale definisce:
a) gli obiettivi generali e di settore attribuiti all'Agenzia nonché i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali e delle attività irrigue;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare eventualmente all'Agenzia;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) gli strumenti e le modalità per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione e per il controllo dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) approva la dotazione organica, provvisoria e definitiva, nonché il regolamento di cui all'articolo 5, comma 3;
g) designa il direttore generale e il collegio di revisori dei conti."
b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento proposto dal Direttore generale ed adottato dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di insediame
a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:
"a-bis) il Consiglio di amministrazione;
a-ter) il Presidente del Consiglio di amministrazione;";
b) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis (Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, tutti nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell'equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L'incarico dei componenti è rinnovabile per una sola volta e, non può eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, si intende prorogato fino alla data di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale. Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l'incarico termina allo scadere dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell'Agenzia, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari. Ai componenti del Consiglio di amministrazione
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1246816112629566
Art. 117 - Omissis
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1246816112629567
Art. 118 - Modifiche all'articolo 10 della L.R. 29/2018
1. All'articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al capolarato) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituit
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Art. 119 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 15/2021
"e-quinquies) aumento una tantum dell'altezza massima delle zone C degli strumenti urbanistici generali non ancora attuate fino a un massimo del 50 pe
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1246816112629570
Art. 121 - Modifiche alla L.R. 22/2014
1. Alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa e l'abitare ed istituzione dell'Arca Sveva-Ofantina)
1. Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) ed è istituita l'Arca Sveva-Ofantina.
1-bis. I Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani, già rientranti nella competenza dell'ARCA Puglia Centrale ed i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, già rientranti nella competenza dell'ARCA Capitanata, sono trasferiti nella competenza, giurisdizione e gestione dell'ARCA Sveva-Ofantina.
2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 1.
3. Le Agenzie svolgono le funzioni tecnico amministrative relative all'edilizia residenziale pubblica e sociale e subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli ex IACP.
3-bis. L'ARCA Sveva Ofantina subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'ARCA Puglia Centrale e all'ARCA Capitanata nei modi e termini definiti dalla presente legge.
4. Ciascuna Agenzia, di seguito denominata "ARCA Territoriale" è identificata dalle seguenti denominazioni:
a) ARCA Puglia Centrale;
b) ARCA Nord Salento;
c) ARCA Jonica;
d) ARCA Capitanata;
e) ARCA Sud Salento;
f) ARCA Sveva Ofantina (già ARCA Puglia centrale per i Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani e già ARCA Capitanata per i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli).
5. Le Agenzie hanno sede e competenza nei territori ove sono insediate ed operanti; possono operare in altri territori d'intesa con le altre agenzie territorialmente competenti e nel territorio di paesi comunitari nell'ambito di programmi internazionali.
6. È, altresì, istituita l'ARCA Puglia, anch'essa, al pari delle altre Agenzie, ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica che informa la propria attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell'articolo 1, comma 4. L'ARCA Puglia ha sede in Bari, presso le strutture di proprietà dell'ARCA Puglia Centrale, come da quest'ultima individuate e messe a disposizione.".
b) l'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Funzioni e attività delle Agenzie)
1. L'ARCA Puglia Centrale, l'ARCA Nord Salento, l'ARCA Jonica, l'ARCA Capitanata, l'ARCA Sud Salento e l'ARCA Sveva Ofantina agiscono come operatori pubblici nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, svolgendo le seguenti attività:
a) gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti pubblici, favorendo l'autogestione dei servizi da parte dell'utenza;
b) interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
c) gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone e delle famiglie;
d) prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi in locazione.
2. Le Agenzie agiscono, altresì, come operatori pubblici nel campo dell'edilizia e dei piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, svolgendo le seguenti attività:
a) progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e infrastrutturazione, sia in esecuzione di piani e programmi regionali, sia in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni, privati;
b) predisposizione, anche con i comuni e altri soggetti interessati, di piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati;
c) progettazione e attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera b) anche per incarico di soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni, società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto delle norme vigenti;
d) progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri soggetti pubblici e privati, di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a innalzare la qualità e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche e architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, soprattutto orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell'abitare;
e) promozione e offerta di alloggi in locazione temporanea o permanente;
f) gestione del patrimonio in proprietà e di quello eventualmente affidato da enti, associazioni, privati, in forme e modalità che garantiscano qualità, efficienza ed economicità del servizio;
g) partecipazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dai commi precedenti e previa autorizzazione della Giunta regionale, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo, nonché a fondi immobiliari, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio disponibile.
3. L'ARCA Puglia, unitamente alle competenze proprie delle Agenzie regionali di cui al comma 1 del presente articolo, ha la funzione di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni delle altre ARCA di cui all'articolo 6 della presente legge. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 6 comma 6, l'ARCA Puglia si occupa del coordinamento delle funzioni delle altre ARCA territoriali al fine di ricondurle ad unità ed addivenire, attraverso la propria attività, alla razionalizzazione dell'uso delle risorse economiche e umane.
4. L'ARCA Puglia individua e determina gli indirizzi strategici regionali, li trasmette alla Giunta regionale e, successivamente alla loro approvazione, li comunica a tutte le altre ARCA affinché possano conformarsi ed adeguarsi.
5. L'ARCA Puglia raccoglie, con cadenza almeno trimestrale, le necessità di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché di approvvigionamento di personale delle singole ARCA e provvedere alla predisposizione di unitarie o singole gare di appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e di unitarie o singole procedure concorsuali per l'approvvigionamento di personale. L'ARCA Puglia, qualora ritenga che gli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 6, siano più efficacemente raggiunti per mezzo dell'attività delle singole ARCA, le può delegare all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedure di evidenza pubblica, nonché all'approvvigionamento di personale mediante procedure concorsuali.
6. L'ARCA Puglia si occupa dello studio e della analisi delle attività svolte dalle singole ARCA, acquisendo dalle stesse un report, con cadenza semestrale, per verificarne la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per proporre eventuali modalità unitarie di svolgimento delle medesime.
7. L'ARCA Puglia, previa approvazione dello Statuto da parte dell'organo competente ai sensi degli articoli 9 e 13, è costituita e avvia le proprie funzioni e prerogative entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
"1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione urbana in coerenza con il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e con le strategie comunitarie, nazionali, regionali, comunali e intercomunali, finalizzate al miglioramento della qualità degli insediamenti urbani e periurbani, in relazione alle condizioni abitative, socio-economiche e culturali, favorendo il contrasto al consumo di suolo, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei rischi antropici e naturali, l'inclusione e la coesione sociale, l'uso condiviso dei beni pubblici, mediante strumenti elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati, anche grazie a concorsi di idee per la componente giuridico economica e di progettazione urbana.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ambiti oggetto degli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge sono i contesti individuati all'interno del perimetro urbano della città, totalmente o prevalentemente edificati, periferici o marginali, interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate; i contesti che, in ragione delle mutate esigenze di fruizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, si prestano ad una riconversione e riutilizzo, favorendo il contrasto al consumo di suolo in un'ottica di transizione ecologica.";
c) all'art. 1 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Tutti gli interventi realizzati ai sensi della presente legge sono conformi alle norme statali e regionali in materia edilizia, urbanistica, di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici; gli interventi sono coerenti con gli indirizzi e le direttive e conformi alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del PPTR e, ove previsto, acquisiscono l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 90 delle Norme tecniche di attuazione(NTA) del PPTR o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle medesime norme."
2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana
1. Il Documento Strategico per la Rigenerazione Urbana (DSRU) definisce gli obiettivi, le strategie e le prestazioni attese per la rigenerazione di ambiti di città o di sistemi urbani e periurbani, caratterizzati dalla presenza di fenomeni di degrado fisico o di disagio sociale o economico, che necessitano di un insieme coordinato ed organico di interventi in grado di attivare processi di rigenerazione urbana. I comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti possono definire il DSRU in modalità coordinata con i comuni adiacenti o possono definire congiuntamente un DSRU unico per tutti i comuni interessati.
2. Il DSRU viene definito all'esito di un processo partecipativo coerente con i principi, le definizioni e gli obiettivi definiti dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione).
3. I processi partecipativi finalizzati alla definizione del DSRU possono essere sostenuti dalla Regione secondo le modalità previste dall'art. 14 della L.R. n. 28/2017. Nella selezione dei processi partecipativi di cui al presente articolo, la Regione dà priorità alle proposte relative ai DSRU definiti in modalità coordinata o a quelli unici definiti congiuntamente tra comuni adiacenti aventi popolazione non superiore a 15.000 abitanti.
4. Basandosi sull'identificazione e sull'analisi dei problemi di degrado fisico e di disagio abitativo e socio-economico, il DSRU:
a) riconosce ed evidenzia le cause che contribuiscono a determinare i problemi di degrado e le forme di disagio identificate a livello comunale;
b) individua gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità economica ed ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) e, in generale, con le strategie, i piani e gli strumenti di programmazione regionale e comunale in materia, economica, sociale, ambientale e di governo del territorio;
c) definisce le strategie che, in ragione delle problematiche evidenziate e dei potenziali scenari evolutivi nel breve, medio e lungo periodo, consentono il perseguimento degli obiettivi individuati. Nella definizione delle strategie sono ritenuti necessari, al fine di garantire la realizzazione e la gestione degli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti dal DSRU:
1) gli strumenti operativi e le misure premiali di natura urbanistico-edilizia ed economico-finanziaria;
2) gli attori;
3) gli strumenti di governance per il partenariato pubblico e privato: regole d'ingaggio, strumenti di selezione, partecipazione, concertazione e cooperazione;
d) individua gli ambiti localizzati in contesti urbani periferici, marginali o comunque interessati dalla presenza di fenomeni di degrado fisico o di disagio sociale o economico che, anche in ragione delle mutate esigenze di fruizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, necessitano di interventi di rigenerazione urbana;
e) definisce il perimetro urbano della città in cui tali ambiti di rigenerazione sono inclusi;
f) definisce i criteri e gli indicatori per valutare la coerenza degli interventi di rigenerazione urbana negli ambiti individuati, con gli obiettivi e le strategie definiti dal DSRU, nonché il valore economico corrispondente da attribuire alle trasformazioni sociali e immateriali, ai fini della valutazione del contributo straordinario, ove dovuto;
g) verifica il rispetto delle quantità minime destinate agli spazi pubblici ed attività collettive previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) all'interno del perimetro urbano.
5. Sulla scorta delle analisi e delle valutazioni relative alle specifiche condizioni degli ambiti da rigenerare individuati ai sensi del comma 4, lettera d) e delle relative dinamiche evolutive, per ciascuno degli ambiti individuati il DSRU indica:
a) il set di obiettivi, individuati ai sensi del comma 4, lettera c), da perseguire nello specifico ambito; tali obiettivi contengono necessariamente almeno una finalità per ciascuna delle quattro dimensioni della rigenerazione urbana: fisica, ambientale, economica e sociale;
b) le strategie definite a
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1246816112629572
Art. 123 - Art. 127 - Omissis
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Art. 128 - Modifica all'articolo 14 della L.R. 24/2012
Art. 129 - Piano straordinario di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare
1. Al fine di migliorare le modalità di utilizzo e recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per sostenere una più efficace gestione del servizio, la Re
Art. 132 - Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del Reg. reg. 9/2016
1. Per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, previste dagli articoli 4, 5 e 6 del Reg. reg. 9/2016 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionali
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Art. 133 - Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
1. È istituito nella Regione Puglia il "Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici" (SRPS).
2. Il SRPS assicura l'approccio integrato One Health nella sua evoluzione Planetary Health, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
3. Il SRPS è composto:
a) dalla Regione, attraverso le articolazioni organizzative del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale;
b) dall'Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS), attraverso l'Area Epidemiologia e care intelligence;
Art. 143 - Sostegno ai comuni per il miglioramento della qualità dell'aria.
1. La Regione sostiene il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni caratterizzati dai livelli critici di PM10 e l'incremento dell'efficienza energetica mediante la sostituzione dei generatori d
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Art. 144 - Art. 148 - Omissis
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Art. 149 - Modifiche alla L.R. 2/2023
1. Alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"), sono apportate le seguenti modifiche:
a) N6 nella rubrica la parola "agriasilo" è sostituita dalla seguente: "agri-infanzia";
Art. 152 - Attività di stoccaggio e utilizzazione delle acque dei frantoi oleari
1. Le attività di stoccaggio e conseguente utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, disciplinate dal Reg.
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Art. 153 - Omissis
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Art. 154 - Creatività urbana e competenze professionali
1. Al fine di promuovere la creatività urbana come processo di comunità orientato alla costruzione collettiva dello spazio pubblico, inteso nella sua dimensione sociale, civica e culturale, secondo i principi e le finalità della
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Art. 155 - Art. 156 - Omissis
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Art. 157 - Strutture connesse alla balneazione
1. Le strutture connesse alla balneazione, ricomprese nei territori disciplinati dall'articolo 45 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
1. I servizi di sharing mobility, intesi quali soluzioni innovative di mobilità sostenibile in ambito urbano, laddove complementari o integrati ai ser
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Art. 180 - Progetti di vita indipendente e di inclusione lavorativa per cittadini pugliesi in situazione di fragilità permanente
1. La Regione con l'ausilio dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI) e le associazioni del terzo settore, promuove e sostiene, nell'ambito del salone Expo Salento 2025 speciale "Essere sociali" che si svolge a Carmi
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Art. 181 - Art. 182 - Omissis
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Art. 183 - Modifica delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque
1. Alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque, aggiornamento 2015-2021, approvate con Delib.C.R. del 23 maggio 2023, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 28, è sostituito dal seguente:
"5. Nelle ZVN il rilascio di nuove concessioni all'estrazione di acque sotterranee ad uso irriguo, ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari, o il rinnovo di quelle in essere, è subordinato alla riconversione ad attività di agricoltura biologica delle colture ricadenti per almeno il 70 per cento nell'area perimetrata, ovvero all'adesione al sistema di qualità nazionale di produzione integrato (SQNPI), ovvero alla gestio
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1246816112629600
Art. 184 - Omissis
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Art. 185 - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico
1. Per la realizzazione e il completamento di investimenti strutturali, manutenzione straordinaria, miglioramento tecnico-funzionale e riqualificazione del patrimonio pubblico, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e del territorio a rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a valere sull'esercizio finanziario 2025.
2. Per le finalità stabilite al comma 1, da attuarsi mediante il finanziamento diretto o attraverso l'erogazione di contributi agli investimenti in favore delle aziende e amministrazioni pubbliche e delle aziende sanitarie locali, nel rispetto dell'articolo 3, co
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Art. 186 - Modifica all'articolo 7-bis della L.R. 53/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 7-bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) è sost
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Art. 187 - Art. 198 - Omissis
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Art. 199 - Applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001
Art. 208 - Criteri localizzativi del PRGRU e del PRGRS
1. Il criterio localizzativo del PRGRU e del PRGRS: Aspetto considerato "Uso del suolo" Fattore Ambientale "Aree di pregio agricolo: zone di produzione di prodotti a
1. Per le finalità della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), la Regione finanzia la realizzazione di interventi nell'ambito dell'attività agricola di util
1. Alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali), l'allegato E "Oneri istruttori" è sostituito dal seguente:
"Allegato E - Oneri istruttori
PROCEDIMENTO
Quota Fissa [euro]
Quota Variabile (1)
Verifica di assoggettabilità a VIA, anche comprensiva di V.I.
800,00
0,02%
Valutazione di impatto ambientale, anche comprensiva di V.l.
1.500,00
0,05%
Autorizzazione Integrata Ambientale
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Art. 239 - Oneri istruttori per l'avvio procedimenti di Autorizzazione Unica
1. La presente legge disciplina le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai comuni pugliesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico) come modificato in sede di conversione in legge, con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII).
Art. 2 Società dei comuni pugliesi
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i comuni pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti in house.
2. Per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla Società veicolo le proprie azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-ter, del d.l. 153/2024, non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della Società veicolo.
3. La Regione mette a disposizione della Società veicolo un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).
Art. 3 Trasferimento delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 2-ter, del d.l. 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione.".
Allegato A: Quote di partecipazione
N
Provincia
Comuni
Numero di azioni AQP per comune
Peso percentuale rispetto al capitale sociale di AQP
1
BA
BARI
73.025
0,910
2
TA
TARANTO
58.781
0,733
3
FG
FOGGIA
39.522
0,493
4
LE
LECCE
34.230
0,427
5
BAT
BARLETTA
29.829
0,372
6
BR
FASANO
26.917
0,336
7
BR
BRINDISI
25.947
0,324
8
FG
CERIGNOLA
23.480
0,293
9
BAT
ANDRIA
23.061
0,288
10
BA
CORATO
17.347
0,216
11
FG
MANFREDONIA
16.934
0,211
12
BA
MONOPOLI
16.762
0,209
13
LE
NARDO
16.514
0,206
14
FG
SAN SEVERO
16.427
0,205
15
BAT
BISCEGLIE
16.381
0,204
16
BAT
TRANI
16.320
0,203
17
BA
ALTAMURA
16.137
0,201
18
BA
MOLFETTA
14.105
0,176
19
BR
OSTUNI
13.961
0,174
20
TA
LATERZA
13.446
0,168
21
TA
GROTTAGLIE
13.425
0,167
22
BA
BITONTO
12.623
0,157
23
LE
TRICASE
12.409
0,155
24
TA
MARTINA FRANCA
12.227
0,152
25
LE
UGENTO
11.478
0,143
26
TA
MASSAFRA
11.359
0,142
27
TA
GINOSA
11.299
0,141
28
LE
MELENDUGNO
11.198
0,140
29
BR
CAROVIGNO
11.052
0,138
30
LE
GALATINA
10.753
0,134
31
BA
GRAVINA IN PUGLIA
10.597
0,132
32
BA
CONVERSANO
10.414
0,130
33
BA
PUTIGNANO
10.239
0,128
34
FG
LUCERA
10.174
0,127
35
BA
GIOVINAZZO
10.169
0,127
36
BR
FRANCAVILLA FONTANA
10.074
0,126
37
BA
MOLA DI BARI
9.999
0,125
38
LE
OTRANTO
9.876
0,123
39
LE
GALATONE
9.869
0,123
40
LE
GALLIPOLI
9.738
0,121
41
TA
CASTELLANETA
9.736
0,121
42
BAT
CANOSA DI PUGLIA
9.649
0,120
43
LE
COPERTINO
9.593
0,120
44
BA
MODUGNO
9.344
0,117
45
FG
SAN GIOVANNI ROTONDO
9.092
0,113
46
BR
MESAGNE
8.979
0,112
47
BA
CASSANO DELLE MURGE
8.734
0,109
48
TA
LEPORANO
8.648
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Art. 242 - Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione
1. Il presente articolo disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto e della normativa statale vigente in materia. La Regione provvede alle nomine e designazioni secondo criteri di onorabilità, professionalità ed autonomia, fra persone che abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa adeguata alle caratteristiche della carica o dell'incarico che deve essere ricoperto, informandosi altresì ai principi di buon andamento, trasparenza e prevenzione della corruzione, pubblicità, partecipazione, imparzialità, pari opportunità e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze. Il presente articolo si applica alle nomine e designazioni di competenza della Regione Puglia negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall'organismo stesso, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica, consultiva o amministrativa nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione. Il presente articolo non si applica:
a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;
b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative a organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;
c) alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale a essi assegnato a partecipare a organismi con compiti istruttori o consultivi;
e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 19, comma 1.
2. Sono di competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni spettanti alla Regione:
a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
b) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;
c) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;
d) del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio.
3. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:
a) negli organi di amministrazione attiva di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;
b) negli organi che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione attiva e gestione di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;
c) negli organismi collegiali che svolgono funzioni di natura tecnica, consultiva o amministrativa presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale;
d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza del Consiglio ai sensi del comma 1.
4. Ai fini del comma 2, lettera b), e del comma 3, lettera a), gli enti, aziende, agenzie e gli altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
a) costituzione o scioglimento;
b) nomina degli organi;
c) approvazione dei bilanci;
d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
e) definizione di indirizzi e direttive;
f) disciplina dell'ordinamento interno;
g) disciplina del personale.
Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.
Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza degli organi di governo o del Consiglio regionale ai sensi del presente articolo debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvedono rispettivamente il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
5. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi del comma 9, sono sottoposte al parere della Commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio provvede alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. La Commissione consiliare competente istruisce le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 9, determinando previamente all'esame delle candidature, con votazione a maggioranza, i requisiti curriculari ritenuti idonei per ricoprire la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione, assegnando a essi un punteggio, e valuta, sulla base della documentazione presentata, i requisiti professionali e di esperienza richiesti per la nomina, predisponendo una relazione. La Commissione dà mandato alla competente struttura tecnica di supporto di cui del comma 8 di stilare un elenco dei candidati ritenuti idonei per la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione e trasmette il relativo parere sulle candidature al Presidente del Consiglio regionale, che lo comunica agli altri consiglieri regionali. La Commissione consiliare competente può procedere all'audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. Se la Commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi dei soggetti da nominare, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
6. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui comma 3, lettere a) e b) sono effettuate, previo controllo da parte del Consiglio. Tale controllo è svolto sottoponendo la proposta di candidatura per la nomina o designazione al parere preventivo della Commissione consiliare competente. La Giunta comunica alla Commissione consiliare competente le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate della documentazione di cui al comma 11 e di una relazione che illustri i motivi che giustificano la proposta di candidatura in relazione ai fini e agli in
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1246816112629628
Capo II - Disposizioni finali
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1246816112629629
Art. 243 - Norma di rinvio
La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio p
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1246816112629630
Art. 244 - Entrata in vigore
La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Formazione specialistica sulle modifiche apportate dal D.lgs. n. 36/2023 all'area degli appalti pubblici e concessioni con focus sui compiti, funzioni e responsabilità del RUP, sulle modalità di indizione e conduzione delle procedure di affidamento, sull’esecuzione e sul contenzioso
Formazione specialistica su attività, incombenze e responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) e delle altre figure tecniche di supporto. Disamina e approfondimenti dell'attività del Direttore dell'Esecuzione (DEC) negli appalti di servizi e forniture. Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Formazione specialistica sulle modifiche apportate dal D.lgs. n. 36/2023 all'area degli appalti pubblici e concessioni con focus sui compiti, funzioni e responsabilità del RUP, sulle modalità di indizione e conduzione delle procedure di affidamento, sull’esecuzione e sul contenzioso
Formazione specialistica su attività, incombenze e responsabilità del Direttore dei Lavori (DL) e delle altre figure tecniche di supporto. Disamina e approfondimenti dell'attività del Direttore dell'Esecuzione (DEC) negli appalti di servizi e forniture. Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
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