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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 03/08/2007, n. 23
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- L.R. 29/12/2023, n. 37
- L.R. 30/04/2009, n. 10
- L.R. 14/12/2007, n. 36
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Art. 1 - Finalità e oggetto della legge1. La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del comm |
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Art. 2 - Definizioni1. Il distretto produttivo è caratterizzato da: a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante; b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell'attività di sostegno all'economia locale. 2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformit� |
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Art. 3 - I soggetti1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale. 2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono: |
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Art. 4 - Nucleo promotore del distretto produttivo1. Per giungere al riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all'articolo 3, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un'azione volta al riconoscimento del distretto produttivo, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a trenta, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni sindacali. 2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore deve essere cos |
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Art. 5 - Comitato di distretto produttivo1. Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l'avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del comitato di distretto. 2. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti: a) redigere e coordinare l'adozione |
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Art. 6 - Presidente del distretto produttivo1. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di distretti tecnologici il presidente deve essere espresso dai soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell'innovazione. 2. Il co |
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Art. 7 - Programma di sviluppo dei distretti produttivi1. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal comitato di distretto e prevede: a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto; b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo; c) le azioni e i connessi progetti da realizzare |
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Art. 8 - Procedure per l'approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre 180 giorni dal riconoscimento provvisorio previsto dall'articolo 4, comma 6. Per i riconoscimenti provvisori già intervenuti, il programma deve essere presentato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente: a) al Dipartimento sviluppo economico per i distretti produttivi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b), c) e d) e al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d-bis) e d-ter); N5 |
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Art. 9 - Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo1. La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla |
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Art. 10 - Norme finanziarie e finali1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 2. Nell'ambito della regolamentazione dei sistemi turistici locali, la Regione individua specifiche misure volte ad armonizzare la normativa in ma |
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