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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 27/06/2007, n. 18
L. R. Puglia 27/06/2007, n. 18
- L.R. 31/12/2024, n. 42
- L.R. 29/12/2017, n. 67
- L.R. 14/12/2015, n. 35
- L.R. 28/12/2012, n. 45
- L.R. 02/08/2010, n. 9
- L.R. 09/10/2008, n. 26
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TITOLO I - Finalità e destinatari |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Puglia con la presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, |
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Art. 2 - Destinatari1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi dei vigenti regolamenti recanti norme in materia di autonomia didattica, delle università, delle istituzion |
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Art. 3 - Tipologia degli interventi.1. Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi e in particolare: a) borse di studio e di ricerca; b) servizi abitativi; c |
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TITOLO II - Programmazione e partecipazione |
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Art. 4 - Programma triennale sul diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Conferenza di programmazione di cui all'articolo 6, approva il programma triennale per il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione. 2. Il programma, in armonia e nell'ambito delle previsioni del piano regionale di sviluppo e del bilancio plu |
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Art. 5 - Piano annuale1. Il piano annuale deliberato dalla Giunta regionale definisce: a) gli obiettivi e gli interventi da attuare nell'anno di riferimento; b) il |
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Art. 6 - Conferenza regionale di programmazione1. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 4 e del piano annuale degli interventi di cui all'articolo 5, l'Assessore regionale competente, per il tramite dell'Agenzia, promuove annualmente con le università e le istituzioni dell'al |
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TITOLO III - Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari e dell'alta formazione (PUGLIADISU) |
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Art. 7 - Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, è istituita, con sede legale in Bari, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia, di seguito den |
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Art. 8 - Organi1. Gli organi dell'Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l'inizio di ogni legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica |
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Art. 9 - Il Presidente1. Il Presidente dell'ADISU-PUGLIA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa consultazione del Comitato universitario regionale di coordinamento, tra persone che abbiano conseguito una particolare esperienza desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria. Esso è rinnovabile per una sola volta. 2. Il Presidente: |
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Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di amministrazione è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) il Presidente dell'ADISU-PUGLIA; b) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa; c) due rappresentanti dell'Assessorato competente nominati dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore al ramo; d) un docente universitario designato da ciascuna università presente nel territorio pugliese; |
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Art. 11 - Collegio revisori dei conti1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; nel corso della seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Preside |
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Art. 12 - Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori1. La Regione non può designare personale dell'università quale proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'ADISU-PUGLIA. 2. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti c |
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Art. 13 - Indennità e compensi agli amministratori1. Al Presidente dell'ADISU-PUGLIA, al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. 2. Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Vi |
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Art. 14 - Direttore generale1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico. 2. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualifica di dirigente nei ruoli dell'amministrazione regionale o di qualifica dirigenziale equiparata presso altre amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali. Costituisce titolo di valutazione la provata esperienza di dirigente nel settore del diritto allo studio. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di natura privatistica in via esclusiva e a tempo |
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Art. 15 - Patrimonio e beni1. I beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altro bene acquistato con il finanziamento regionale dagli ADISU Bari Università, EDISU Poli |
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Art. 16 - Bilancio1. Il bilancio annuale di previsione, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 |
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Art. 17 - Rendiconto e gestione finanziaria1. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce ed � |
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Art. 18 - Assetto organizzativo dell'Agenzia1. L'assetto organizzativo dell'Agenzia è costituito da: a) direzione generale; b) |
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Art. 19 - Attività part-time1. L'ADISU-PUGLIA realizza forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei p |
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TITOLO IV - Servizi |
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Art. 20 - Orientamento e informazione1. Gli interventi di orientamento e di informazione, da realizzare in collaborazione con le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica |
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Art. 21 - Borse di studio1. Le borse di studio sono concesse per concorso per il conseguimento, per la prima volta, del titolo di studio previsto da ciascuno dei livelli di cor |
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Art. 22 - Servizi abitativi1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede. 2. Al servizio abitativo si acc |
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Art. 23 - Servizio di mensa1. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una plu |
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Art. 24 - Servizio editoriale, biblioteca e prestito libri1. Il servizio editoriale, biblioteca e prestito libri favorisce, in collaborazione con le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica |
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Art. 25 - Interventi attuati congiuntamente con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale1. L'ADISU-PUGLIA stipula convenzioni con le singole università e istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale per l'attuazione congiunta di |
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Art. 26 - Promozione culturale e sportiva1. L'Agenzia sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni studentesche e stabilisce rapporti di collaborazione con le università, le |
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Art. 27 - Prestiti d'onore e prestiti fiduciari1. Le modalità e le procedure per la concessione e per l'assegnazione dei prestiti d'onore e fiduciari a tasso agevolato sono stabilite annualmente d' |
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Art. 28 - Interventi per studenti diversamente abili1. Per gli studenti diversamente abili l'Agenzia prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi. |
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Art. 29 - Programmi comuni all'Agenzia e agli enti locali1. L'Agenzia e gli enti locali possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali in |
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Art. 30 - Controllo degli utenti1. Per garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività rese dall'Agenzia è costituita una Commissione di controllo sulla qualità dei servizi in ogni città capoluogo di provincia nella quale si erogano servizi previsti dalla presente legge. Ciascuna Commissione è costituita da: |
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TITOLO V - Mezzi finanziari |
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Art. 31 - Mezzi finanziari1. L'ADISU-PUGLIA dispone dei seguenti mezzi finanziari: a) finanziamento della Regione per il funzionamento; |
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Art. 32 - Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione1. All'aggiornamento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 549/1995 provvede la Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato. N2 2. Sono tenuti al pagamento della tassa gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle università, del Politecnico, degli istituti universitari, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e degli istituti superiori di grado universitario funzion |
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Art. 33 - Accertamenti per l'ammissione all'utilizzo dei servizi1. I requisiti per l'accesso alle borse di studio e agli altri servizi sono definiti nel bando annuale predisposto dall'Agenzia. |
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Art. 34 - Sanzioni ed esclusione dai servizi1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e/o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei pr |
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TITOLO VI - Vigilanza e controlli |
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Art. 35 - Vigilanza1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della ADISU-PUGLIA nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia. 2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, |
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Art. 36 - Controllo sugli atti1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse generale dell'Agenzia: |
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TITOLO VII - Norme finali |
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Art. 37 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte annualmente mediante gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione della Regione su: |
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Art. 38 - Norme transitorie1. Il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 10 entro centoventi giorni dalla data di ent |
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Art. 39 - Abrogazione1. La legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e le successive integrazioni e modifiche sono abrogate.
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