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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 21/09/2020, n. 30
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L. R. Puglia 21/09/2020, n. 30
- L.R. 13/11/2024, n. 28
- L.R. 24/03/2022, n. 6
- Sent. Corte Cost. 23/12/2021, n. 251
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CAPO I - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE COSTA RIPAGNOLA |
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Art. 1 - Oggetto, classificazione e finalità1. Ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l’area naturale protetta denominata “Costa Ripagnola” classificata parco naturale regionale, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 19/1997. 2. Il parco si estende nei territori dei comuni di Polignano a Mare e di Monopoli su u |
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Art. 2 - Ente di gestione1. La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). |
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Art. 3 - Zonizzazione provvisoria1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, il parco è suddiviso nelle seguenti zone: |
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Art. 4 - Piano per il parco1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita attraverso il piano per il parco predisposto ed adottato dall’ente di gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito dall’articolo 5. 2. Il piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12, comma 1, della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2, della l. 394/1991. 3. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, della l. 394/1991, il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è conforme alle previsioni del Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) approvato con deliberazione della Giunta region |
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Art. 5 - Iter procedimentale del piano per il parco1. L’ente di gestione dell’area protetta: a) predispone e adotta il piano per il parco in conformità all’articolo 20 della l.r. 19/1997 nonché a quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione amb |
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Art. 6 - Regolamento del parco1. La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti indic |
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Art. 7 - Piano pluriennale economico-sociale1. Il piano pluriennale economico-sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente reside |
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Art. 8 - Misure di salvaguardia1. Sull’intero territorio del parco, sono vietati: a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente di gestione del parco; b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal parco; c) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l’equilibrio naturale; e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche; f) l’asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal parco; g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste dall’articolo 1; h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall’ente di gestione; i) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; j) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata; k) l’uso di fuochi all’aperto; |
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Art. 9 - Regime autorizzativo1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 6, sono consentiti: a) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale; b) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse; c) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito d |
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Art. 10 - Nulla osta e pareri1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno del parco è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione che verifica la conformità dell’intervento alle disposizioni del pia |
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Art. 11 - Indennizzi1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di ges |
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Art. 12 - Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi1. La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi del |
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Art. 13 - Sanzioni1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l. 394/1991, per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni: a) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00; b) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00; c) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila; d) la violazione del divieto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00; |
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Art. 14 - Norma transitoria1. Sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco nel termine di cui all’articolo 2, comma 3, la gestione, l’amministrazione e la legale rappresentanza dell’area protetta sono affidate ad un commissario individuato congiuntame |
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Art. 17 - Modifica alla lr 19/19971. Il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 19/1997 è sostit |
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CAPO II - ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE MAR PICCOLO |
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Art. 18 - Oggetto, classificazione e finalità1. Ai sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991 e dell’articolo 6 della l.r. 19/1997, è istituita l’area naturale protetta denominata Parco naturale regionale “Mar Piccolo” classificata parco naturale regionale, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 19/1997. 2. Il parco comprende i territori dei comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico su una superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati nell’allegato C della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui rappresentazione cartografica è contenuta n |
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Art. 19 - Ente di gestione1. La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000. 2. I Comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico partecipano al consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel p |
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Art. 20 - Zonizzazione provvisoria1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 21, il parco è suddiviso nelle seguenti zone: |
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Art. 21 - Piano per il parco1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici affidata all’ente di gestione del parco è perseguita attraverso il piano per il parco predisposto e adottato dall’ente di gestione stesso e approvato secondo quanto stabilito all’articolo 22. 2. Il Piano disciplina i contenuti di cui all’articolo 12, comma 1 della l. 394/1991 e suddivide il territorio del parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2 della medesima legge. 3. Ai sensi dell’articolo 12 comma 7 della l. 394/1991, il piano sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il piano è conforme alle previsioni del PPTR approvato con deliberazione della Giun |
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Art. 22 - Iter procedimentale del piano per il parco1. L’Ente di gestione dell’area protetta: a) predispone ed adotta il piano in conformità all’articolo 20 (Piano per il Parco) della l.r. 19/1997 nonché a quanto stabilito dalla l.r. 44/2012; |
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Art. 23 - Regolamento del parco1. La disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco è definita con il regolamento del parco che ha i contenuti indic |
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Art. 24 - Piano pluriennale economico–sociale1. Il Piano pluriennale economico-sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente reside |
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Art. 25 - Misure di salvaguardia1. Sull’intero territorio del parco sono vietati: a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, a eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente di gestione del parco, nonché le attività di molluschicoltura esistenti e regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal parco; c) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque; d) l’introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l’equilibrio naturale, fanno eccezione le specie introdotte ai fini della molluschicoltura, purché non compromettano gli equilibri ecologici e biogeochimici; e) l’apertura e l’esercizio di cave, miniere e discariche; f) l’asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico e archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente parco; g) la realizzazione di opere e interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici e il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell’articolo 18; h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei |
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Art. 26 - Regime autorizzativo1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, sono consentiti: a) le attività di molluschicoltura preventivamente autorizzate dall’ente parco; b) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale; c) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in at |
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Art. 27 - Nulla osta e pareri1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi a interventi, impianti, opere e attività ricadenti all’interno del parco è subord |
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Art. 28 - Indennizzi1. Ai sensi dell’articolo 15 della l. 394/1991, l’ente di ges |
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Art. 29 - Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi1. La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Giunta regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall’ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell |
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Art. 30 - Sanzioni1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla l. 394/1991, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00; b) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00; c) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila; d) la violazione del divieto di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00; |
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Art. 31 - Norma transitoria1. Sino alla costituzione dell’ente di gestione del parco nel termine di cui all’articolo 19, comma 3, la gestione, l’amministrazione e la legale rappresentanza d |
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Art. 32 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila sul capitolo 581010 “Spese per |
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Art. 33 - Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla legge si rinvia alle disposizioni della l.r. 1 |
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Allegato DParte di provvedimento in formato grafico |
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