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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 12/12/2017, n. 53
L. R. Puglia 12/12/2017, n. 53
L. R. Puglia 12/12/2017, n. 53
- L.R. 07/07/2020, n. 18
- L.R. 03/12/2018, n. 53
- L.R. 30/04/2018, n. 18
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Art. 1 - Principi1. Al fine di semplificare e rendere agevole l’accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extr |
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Art. 2 - Classificazione1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente: |
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Art. 3 - Tipologia di utenza1. La "RSA estensiva"N14, salvo quanto già previsto da altre specifiche norme: a) eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregi |
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Art. 4 - Gestione diretta |
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Art. 5 - Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti1. Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Qualora la ASL non riesca a soddisfare, per il tramite del personale |
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Art. 7 - Regolamento regionale1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta specifico regolamento, che prevede: a) il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e funzionali, nonché requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge e alla formazione continua del personale addetto, in coordiname |
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Art. 7 bis. - Norma Transitoria finale |
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Art. 8 - Consultazione1. Il dialogo, il confronto, la consultazione e ogni altra manifestazione di interesse, in quanto produttiva di collaborazione, tra Regione Puglia e associazioni di categoria, le strutture anche singolarmente intese, nonché le associazioni che rappresentano interessi collettivi, diffusi, o sociali anche di singola materia, sono previsti e tutelati dalla |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Dalla presente legge non scaturiscono oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 |
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