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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 20/08/2012, n. 24
L. R. Puglia 20/08/2012, n. 24
L. R. Puglia 20/08/2012, n. 24
L. R. Puglia 20/08/2012, n. 24
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/11/2019, n. 52
- L.R. 28/12/2018, n. 67
- L.R. 02/11/2017, n. 41
- L.R. 04/08/2016, n. 20
- L.R. 07/04/2015, n. 14
- L.R. 13/12/2012, n. 42
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CAPO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - Principi e finalità1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la protezione dell’ambiente. 2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e |
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Art. 2 - Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati “l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale&rdqu |
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Art. 3 - Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la de |
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CAPO II - NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI |
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Art. 8 - Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all’articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni |
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Art. 9 - Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.1. Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari. 2. Gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi. |
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Art. 9-bis. - Accordi1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall’articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l’Agenzia, effettuata la ricognizione della disponibilit&a |
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Art. 10 - Organi e statuto dell’Agenzia1. Sono organi dell’Agenzia: |
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Art. 10 bis - Direttore Generale1. L’Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni, rinnovabile una sola volta. |
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Art. 10 ter - Comitato dei delegati1. È costituito il Comitato dei delegati composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area metropolitana, quale organo collegiale dell’Agenzia per l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei comuni del territorio regionale. |
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Art. 11 - Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l’Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale. N13 2. N17 |
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Art. 13 - Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento1. L’Agenzia ai fini dell’affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11. N13 |
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Art. 14 - Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto1. Gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici. 2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11. I Comuni associati possono avvalersi dell’Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell’Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006. 3. Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell’articolo 8, comma 6, la Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il funzionamento e l’organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano le seguenti funzioni negli organi collegiali: a) individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta; b) approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 7, lettera e); |
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Art. 14 bis. - Poteri sostitutivi1. La Regione esercita i poteri sostitutivi anche ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 |
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Art. 16 - Attivazione dell’Agenzia |
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CAPO III - NORME IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI |
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Art. 18 - Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale1. Nel settore di cui al presente capo, al fine di raggiungere il maggior grado di in |
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Art. 19 - Organo di governo - Composizione e funzionamento1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di governo coincidono con: |
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Art. 22 - Affidamento del servizio in materia di trasporti1. In ciascun ATO, l’Organo di governo procede agli affidamenti dei servizi di trasporto in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale vigente. N31 |
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CAPO IV - DISCIPLINA TRANSITORIA |
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Art. 23 - Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale: |
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Art. 24 - Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti. N13 |
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Art. 25 - Disposizioni finali1. Sono abrogati gli articoli 1 (Ambito di applicazione e finalità), 2 (Principi e obiettivi), 3 (Competenze della Regione), 4 (Competenze delle province), 5 (Competenze dei comuni e delle Autorità d’ambito - Struttura delle autorità d’ambito), 6 (Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti), limitatamente ai commi 1, 4, 5 e 6, 7 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali), 8 (Disciplina ed effetti del Piano d’ambito) e 9 (Gestioni esistenti) della |
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AllegatoAllegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata N21 II sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante del Comune di ………………, facente parte dell’ARO ……………... della Provincia di ………………......, (nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per il periodo 1 settembre 201_ - 31 agosto 201_ il Comune ha prodotto le seguenti quantità di rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata.
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