L. R. Puglia 31/10/2002, n. 18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 31/10/2002, n. 18

Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale.
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TITOLO I - Finalità e definizioni
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico d'interesse regionale e locale con le seguenti finalità:

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Art. 2 - Definizioni

1. Nella presente legge si indica con D.Lgs. n. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni e integrazioni, con D.Lgs. n. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, la legge 15 maggio 1997, n. 127, con D.Lgs. n. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e con D.Lgs. n. 400/1999 il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, con la legge n. 3/2001 la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e con la legge n. 166/2002 la legge 1° agosto 2002, n. 166. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.

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TITOLO II - Competenze e risorse
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Art. 3 - Ripartizione delle competenze.

1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.

2. Le province e, ove istituita, la Città Metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali compresi nei propri àmbiti territoriali.

3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 422/1997, nonché le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello region

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Art. 4 - Ripartizione delle risorse

N3

1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo regionale trasporti (F.R.T.), destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del T.P.R.L., alimentato dalle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'

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Art. 5 - Servizi minimi

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di T.P.R.L., come definiti all'articolo 16 del D.Lgs. n. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto, monitorata con continuità a cura dell'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 25. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di tr

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Art. 6 - Servizi aggiuntivi

1. Le province, i comuni e le comunità montane, queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L. n. 97/1994, possono istituire, nell'àmbito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi dell

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TITOLO III - Programmazione
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Art. 7 - Piano regionale trasporti

1. Il piano regionale dei trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. II PRT è aggiornato ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità previsto all'articolo 25.

2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida indicate da

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Art. 8 - Piano triennale dei servizi

1. Il Piano triennale dei servizi (P.T.S.), redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 422/1997 e nell'àmbito degli obiettivi del P.R.T., definisce:

a) l'insieme dei servizi istit

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Art. 9 - Accordi di programma per gli investimenti

1. Nell'àmbito degli obiettivi definiti dal P.R.T. la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:

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Art. 10 - Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, velivoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di T.P.R.L., stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA. N7

2. Sulla base dei p

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Art. 11 - Piani Provinciali di bacino

1. I Piani Provinciali di bacino (P.P.B.) definiscono in dettaglio:

a) i programmi di esercizio dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza Provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 18;

b) le risorse

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Art. 12 - Piani urbani del traffico

1. I Piani urbani del traffico (P.U.T.) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 285/1992, dai comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996 e successive modif

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TITOLO IV - Gestione dei servizi
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Art. 13 - Obiettivi generali

1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di T.P.R.L., i seguenti obiettivi:

a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità regionale;

b) ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche attribuite al comp

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Art. 14 - Gestione dei servizi

N9

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Art. 15 - Gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie

1. I servizi di trasporto sono affidati dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 16, comma 7, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuat

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Art. 16 - Procedure per l'affidamento dei servizi

N10

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Art. 17 - Sub affidamenti

1. Il soggetto gestore dei servizi di T.P.R.L. può dare in sub affidamento, previa autorizzazione dell'ente affidante, nei cui confronti rimane comunque unico responsabile, quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziar

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Art. 18 - Autorizzazioni di servizi speciali

1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo rispetto ai servizi di linea. Sono servizi speciali:

a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);

b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in period

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TITOLO V - Disposizioni generali per l'esercizio dei servizi
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Art. 19 - Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di T.P.R.L. e la gestione di infrastrutture ferroviarie per l'affidamento o per l'autorizzazione, fatta eccezione per i servizi non contribuiti di cui al comma 8-bis e per i servizi occasionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola i rapporti tra il soggetto affidante e il soggetto gestore e che prevede, tra l'altro, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica per il rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio possono essere revocati secondo le procedure dell'articolo 20. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti. N12

2. I contratti di servizio devono prevedere un rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi, di un valore non inferiore a 0,35.

3. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio possono essere annualmente incrementati, con provvedimen

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Art. 20 - Revoca, decadenza, cessione

1. Ogni affidamento o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.

2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico incorre:

a) nella decadenza di tutti gli affidamenti o autorizzazioni quando veng

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Art. 21 - Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza

1. I provvedimenti di affidamento o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o a ulteriori servizi, anche limitrofi.

2. Nell'esercizio dei servizi di T.P.R.L. le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di T.P.R.L., di divieti di traffico locale.

3. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazi

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Art. 22 - Subentro nella gestione dei servizi

1. Quando la gestione di servizi di T.P.R.L. o delle infrastrutture ferroviarie è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento o autorizzazione o per qualsiasi altra causa, a un soggetto denominato "entrante" diverso dal precedente gestore, denominato "uscente", tutto il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

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Art. 23 - Compiti degli enti affidanti

1. L'ente competente all'affidamento o autorizzazione di servizi di T.P.R.L.:

a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo e la rispondenza alla carta dei servizi;

b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;

c) provvede, anche avvalendosi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dell'

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Art. 24 - Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la Giunta regionale,

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Art. 25 - Osservatorio e Agenzia per la mobilità

N17

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TITOLO VI - Disciplina tariffaria
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Art. 26 - Princìpi generali in materia tariffaria

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti

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Art. 27 - Titoli di viaggio

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.

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Art. 28 - Prezzi minimi dei titoli di viaggio

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi interurbani di T.P.R.L. sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di T.P.R.L. sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai dieci centesimi di Euro fino all'importo di venticinque Euro e all'Euro per importi superiori ai venticinque Euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.

2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interur

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Art. 29 - Sistema tariffario integrato

1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di T.P.R.L. sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con car

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Art. 30 - Agevolazioni tariffarie

1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

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TITOLO VII - Sanzioni
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Art. 31 - Sanzioni agli enti e imprese di trasporto

1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 a carico dell'ente o impresa inadempiente.

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Art. 32 - Sanzioni agli utenti dei servizi e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto all'evasione

N21

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.

2. Il mancato rispetto, da parte degli utenti dei se

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TITOLO VIII - Norme finali e finanziarie
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Art. 33 - Contratti ponte

N23

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Art. 34 - Avvio delle procedure concorsuali

N24

1. La Regione e gli enti locali competenti, entro il 31 dicembre 2004, hanno l'obbligo di attivare e concludere le procedure di gara di cui all'articolo 16, affinché i servizi di TPRL - esclusi i servizi ferroviari - vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui all'articolo 19.

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Art. 35 - Società regionale trasporto ferroviario

N28

1. La Regione Puglia promuove la realizzazione di un sistema ferroviario regionale unitario, coordinato e integrato con il sistema ferroviario nazionale e con il sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che consenta un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale. N29

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Art. 36 - Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede:

1. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera a), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552012/2002;

2. quant

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Art. 37 - Obbligo di notifica UE

1. L'efficacia della presente legge, limitatamente agli articoli 9 e 10, che prevedono la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, è sospe

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TITOLO IX - Abrogazioni
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Art. 38 - Abrogazioni

1. Sono abrogate: la legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e le sue successive modifiche e integrazioni per quanto incompatibili con la presente e, precisamente, il comma 7, dell'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, l'articolo 15 della legge region

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Art. 38-bis - Norme transitorie

N30

1. Gli atti assunti in forza delle precedenti

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 30/11/2019, n. 52.

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