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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 18/05/2017, n. 13
L. R. Puglia 18/05/2017, n. 13
L. R. Puglia 18/05/2017, n. 13
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Puglia, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale. 2. La Regione Puglia valorizza e promuove altresì le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione d |
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Art. 2 - Eccedenze e sprechi alimentari1. Sono considerate eccedenze alimentari: a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, no |
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Art. 3 - Soggetti attuatori1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge si avvale dei seguenti soggetti: a) i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che abbiano promosso nei rispettivi sistemi integ |
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Art. 4 - Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare1. La Regione Puglia, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto di generi alimentari improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficienza, promuove campagne regionali di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle imprese coinvolte. 2. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di en |
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Art. 5 - Interventi1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle sinergie con le risorse e gli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, con programmi nazionali e regionali, e promuove l’integrazione di detti interventi nelle reti locali per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme attivati nei singoli ambiti territoriali sociali. La Regione può, inoltre, prevedere procedure non competitive per l’assegnazione, agli ambiti territoriali sociali di cui all’articolo 5 della I.r. 19/2006, dei fondi necessari per lo svolgimento, mediante i soggetti attuatoci di cui all’articolo 3 della presente legge, comunque individuati nel rispetto della normativa vigente, delle seguenti attività: a) recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore delle persone in stato di povertà e di grave disagio sociale; |
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Art. 6 - Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e-bis), del dl. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 |
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Art. 7 - Accordi con il settore della ristorazione1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della I. 166/2016, al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonch&eac |
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Art. 8 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di marzo dell’ |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Per le finalità di cui all’articolo 5, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziam |
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