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L. R. Puglia 20/05/2014, n. 22

Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2021, n. 51
- L.R. 30/11/2021, n. 45
- L.R. 29/12/2017, n. 67
- L.R. 15/02/2016, n. 1
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia con la presente legge, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in conformità con lo Statuto regionale, disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale e riforma gli enti regionali operanti nel settore, al fine di assicurare il diritto sociale all’abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose.

2. L’edilizia residenziale pubblica comprende gli interventi di edilizia sovvenzionata a totale carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli.

3. L�

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Capo II - Funzioni della Regione e degli enti locali
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Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché i poteri di vigilanza e controllo sulle attività degli enti operanti nel settore.

2. La Regione:

a. determina gli obiettivi e le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, adotta piani annuali o pluriennali e ne assicura l’attuazione mediante il controllo e la valutazione dei risultati;

b. concorre con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati, nonché con altri paesi comunitari, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale di interesse nazionale e internazionale;

c. coordina nel territorio regionale l’attività concernente l’edilizia residenziale pubblica e sociale di concerto con gli enti locali;

d. indirizza l’attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti;

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Art. 3 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano in forma singola o associata le seguenti funzioni:

a. rilevare i fabbisogni abitativi nel territorio comunale e segnalare le situazioni di emergenza abitativa;

b. elaborare i Piani casa locali;

c. concorrere all’elaborazione dei piani e programmi regionali volti all’incremento, alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale in locazione permanente e a termine, formulando proposte di intervento e assicurando la loro integrazione c

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Capo III - Programmazione regionale
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Art. 4 - Piano casa

1. La Regione programma gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale attraverso Piani casa pluriennali approvati dalla Giunta regionale sulla base del rilevamento dei fabbisogni abitativi e delle proposte comunali e avvalendosi del supporto conoscitivo e propositivo dell’Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA), di cui all’articolo 5.

2. Il Piano casa stabilisce:

a. gli obiettivi generali e le priorità della politica abitativa regionale in relazione alle diverse forme di disagio abitativo e dei conseguenti fabbisogni r

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Art. 5 - ORCA

1. L’ORCA, istituito con l’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 20062008 della Regione Puglia), in coordinamento con l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e incardinato presso il Servizio politiche abitative regionale, costituisce supporto conoscitivo e propositivo per l’elaborazione, l’attuazione e la revisione delle politiche abitative nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale.

2. In coerenza con i principi di sussidiarietà e il metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, l’ORCA opera in stretta relazione con gli enti locali, gli enti operanti nel settore, le organizzazioni sindacali, nonché con le associazioni di categor

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Capo IV - Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA)
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Art. 6 - Trasformazione degli Enti regionali per la casa (IACP) in Agenzie regionali per la casa e l’abitare

1. Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA).

2. Le Agenzie sono enti regionali di diritto pubblico non economici dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica e informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed econom

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Art. 7 - Funzioni e attività delle Agenzie

1. Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia residenziale pubblica e sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, svolgendo le seguenti attività:

a. gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti pubblici, favorendo l’autogestione dei servizi da parte dell’utenza;

b. interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica

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Art. 8 - Organi delle Agenzie

1. Sono organi delle Agenzie:

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Art. 9 - L’Amministratore unico

1. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, sovrintende al buon funzionamento dell’Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare:

a. adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale;

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Art. 10 - Il Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia. In particolare:

a. vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;

b. verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

c. verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;

d. esp

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Art. 11 - Incompatibilità e durata degli organi

1. Le situazioni che determinano oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell’ARCA costituiscono causa di incompatibilità o di decadenza a carico dei componenti degli organi della stessa agenzia. Tali incarichi sono comunque incompatibili con:

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Art. 12 - L’Organismo indipendente di valutazione (OIV)

1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV), senza nuovi e maggiori oneri finanziari a carico dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavor

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Art. 13 - Il Direttore

1. L'Amministratore unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di idonea procedura di evidenza pubblica, nomina il Direttore. N2

2. La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e all’esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli IACP o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni.

3. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto e, in particolare:

a) coadiuva l'Amministratore unico nell'adozione delle scelte strategiche, nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell'Agenzia nonché nell'adozione di ognuno e tutti i provvedimenti di competenza del primo;

b) col

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Art. 14 - Disciplina delle funzioni e dell’assetto organizzativo

1. Le funzioni e l’assetto organizzativo delle Agenzie sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

2. Lo statuto è adottato dall’Amministratore unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, entro novanta giorni dalla sua nomina ed è trasmesso, tramite l’Assessore competente, alla Giunta regionale, la quale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, provvede alla sua approvazione con unico provvedimento per tutte le agenzie regionali, apportando eventuali modifiche e integrazioni tese a coordinare l’ordinamento e il funzionamento delle agenzie.

3. Lo statuto disciplina l’ordinamento e il funzionamento dell’agenzia in conformità alle disposizioni della presente legge, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le finalità, le competenze e le modalità di funzi

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Art. 15 - Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza

1. A garanzia di un corretto e trasparente rapporto con l’utenza, ogni agenzia, entro centoventi giorni dalla data del primo insediamento dell’Amministratore unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia stessa:

a. adotta la carta dei servizi

b. redige il bilancio sociale.

2. La carta dei servizi è finalizzata a:

a. definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri;

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Art. 16 - Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività e sugli organi delle agenzie nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia e dalle leggi regionali.

2. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta regionale proposta dall’Assessore competente, può:

a. autoriz

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Art. 17 - Fonti di finanziamento

1. Le agenzie provvedono alle attività di cui all’articolo 7 con i fondi rivenienti da:

a. canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e canoni di i

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Capo V - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 18 - Ufficio per la gestione stralcio

1. L’Amministratore unico costituisce, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, apposito Ufficio per la gestione stralcio composto dall’Amministratore unico, dal Direttore generale, dal Presidente del Collegio sindacale e dal personale di supporto necessario, senza la previsione di costi aggiuntivi di funzionamento.

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Art. 19 - Personale dipendente degli IACP

1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti agenzie. Al personale e ai dirigenti si applica il trattam

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Art. 20 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli interventi nel campo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, già avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le previsioni delle leggi previgenti.

2. Alla data di insediamento dell’Amministratore unico delle agenzie, cessano dalle loro funzioni gli organi degli IACP. N1

3. Alla data del primo insediamento dell’amministratore unico delle agenzie, al fine di favorire la continuità amminist

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