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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 16/04/2002, n. 8
L. R. Lazio 16/04/2002, n. 8
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/11/2019, n. 24
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 20/06/2017, n. 6
- L.R. 14/07/2014, n. 7
- L.R. 24/12/2010, n. 9
- L.R. 24/12/2008, n. 31
- L.R. 11/08/2008, n. 14
- L.R. 06/08/2007, n. 13
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 06/02/2003, n. 2
- Avviso di rettifica in B.U. 10.5.2002, n. 13
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Art. 1 - Art. 8 Omissis
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Art. 9 - (Conferenze di servizi regionali)1. Al fine di garantire la celere realizzazione di interventi di particolare interesse nell'àmbito degli obiettivi della programmazione Comunitaria, statale e regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie, sentita la competente commissione consiliare permanente, una deliberazione con la quale: a) si impartiscono direttive alle strutture regionali volte a garantire il ricorso e la corretta applicazione degli strumenti di semplificazion |
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Art. 10 - (Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del servizio sanitario regionale e l’istituzione delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere e successive modifiche) |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 142 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2001)1. All’articolo 142 della l.r. 10/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “dal Comune di Roma” sono sostituite dalle seguen |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 53 della l.r. 11/1997 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997, come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e dall’articolo 25 della l.r. 10/2001)1. L’articolo 53 della l.r. 11/1997, come modificato dall’articolo 21 della l.r. 7/1999 e dall’articolo 25 della l.r. 10/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 53 1. Al fine di porre i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi per lo sviluppo industriale, le università agrarie, gli enti pubblici non economici regionali o locali, singoli o associati, in |
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Art. 14 - (Clausola di sospensione degli aiuti alle imprese)1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge, soggetti in base alle norme comunitarie alla procedura di notifica di cui a |
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Art. 15 - Art. 17 Omissis
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Art. 18 - (Abrogazione di disposizioni della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente la razionalizzazione del sistema organizzativo regionale e reviviscenza della L.R. n. 57/1993)1. Nella L.R. n. 6/2002 sono abrogate le segue |
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Art. 19 - Art. 26 Omissis
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Art. 27 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente la disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica)1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/1999, è inserita la seguente: "i-bis) l’individuazione, nell� |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - (Modifica all’articolo 36 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 concernente le aree naturali protette regionali e successive modifiche)1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 36 della I.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: "La Regione e gli organismi di g |
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Art. 30 - (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 concernente la disciplina dell’autorità dei bacini regionali e disposizioni transitorie e successive modifiche)1. All’articolo 5 della l.r. 39/1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 le parole "o l’assessore regionale competente in materia di opere e reti di servizi da lui delegato" sono soppresse; b) la lettera b) del comma 1, è sostituita dalla seguente: "b) gli assessori regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente, lavori pubblici, programmazione ed urbanistica;"; c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche)1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 74/1991 come modi |
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Art. 33 - Art. 34 Omissis
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Art. 35 - (Criteri per la ripartizione del fondo per le spese di investimento in materia socio-assistenziale)1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale 1999-2001 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione, a favore dei Comuni singo |
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Art. 36 - Art. 43 Omissis
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Art. 44 - (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30 e 19 dicembre 2001, n. 35)1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 46 - (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 concernente contributi a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto) |
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Art. 47 - (Ampliamento dell’ambito di applicazione della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici come modificata dalla l.r. 7/1999)1. Le disposizioni di cui alla l.r. 51/1982, come modificata dall’articolo 25 della |
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Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 concernente l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)1. Alla l.r.14/1999, sono apportate le seguenti |
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Art. 50 - Art. 52 Omissis
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Art. 53 - (Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 concernente il Comitato regionale per i lavori pubblici)1. Il comma 1 dell’articolo 2 della I.r. 5/2002 è sostituito dal seguente: "Il comitato è composto dai seguenti, membri, aventi diritto di voto: a) da un coordinatore, |
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Art. 54 - Art. 60 omissis
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Art. 61 - (Interventi straordinari a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1997, n. 20 e 11 gennaio 2000, n. 7 concernenti interventi per le strutture ricettive in occasione del Giubileo del 2000 e alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 in materia di agenzie di viaggi e turismo) |
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Art. 62 - Art. 64 Omissis
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Art. 65 - (Credito sportivo e conclusione di interventi pregressi su impianti sportivi)1. In deroga all’articolo 93 della l.r. 6/1999 possono essere presentate, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 aIl’assessorato regionale competente in materia di cultura, spettacolo, sport e turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo a vaIere per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi della convenzione tra la Regione, l’Istituto per il credito sportivo ed il Coni, avente per oggetto la messa |
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Art. 66 - (Termine per le richieste di finanziamento relative alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 27 concernente la valorizzazione delle città di fondazione. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 concernente la tutela delle fontane artistiche e alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 concernente la programmazione integrata per la valorizzazione del territorio. Contributi per attività culturali)1. Le richieste di finanziamento per l’anno 2002, relative alla I.r. 27/2001, possono essere presentate entro sessanta giorni dall |
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Art. 67 - 71 Omissis
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Art. 72 - (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989 n. 44 concernente interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria e successive modifiche)1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 44/1989 |
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Art. 73 - (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente la tutela della fauna selvatica e la gestione del programma dell’esercizio venatorio e successive modifiche)1. All’articolo 40 della l.r. 17/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ogni commissione rimane in carica per la durata dell’orga |
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Art. 74 - (Disciplina della gestione e dell'alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli e di altri beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL)) |
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Art. 75 - Art. 77 Omissis
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Art. 78 - (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 in materia di acque minerali e termali e successive modifiche)1. Al quinto comma dell’articolo 5 della I.r. 90/1980 |
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Art. 79 - (Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2001 n. 22 concernente interventi di riqualificazione del territorio del centro storico e alla legge regionale 18 novembre 1999 n. 33 in materia di commercio e successive modifiche e cofinanziamento dell’accordo di programma per l’internazionalizzazione delle PMI)1. N8 |
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Art. 80 - (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 concernente la disciplina dei mercati all’ingrosso) |
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Art. 81 - (Risorse per il potenziamento dei consorzi di garanzia fidi)1. La Regione, per il potenziamento dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) e la ricapitalizzazione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2 della legge regi |
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Art. 82 - (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata) |
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Art. 83 - Art. 93 Omissis
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Art. 94 - (Interventi a favore dei piccoli Comuni)1. La Regione interviene a favore dei piccoli Comuni, per promuoverne lo sviluppo socio-economico e migliorare la qualità della vita dei residenti. 2. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo sono considerati piccoli Comuni quelli rientranti nelle classi demografiche previste all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 267/2000, in base ai dati del censimento demografico ovvero a quelli risultanti all’anagrafe comunale nei periodi intracensuari. L’elenco dei comuni classificati come piccoli è predisposto, sulla base dei predetti criteri, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali. 3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono rivolte: a) alla realizzazione, al completamento, alla manutenzione o al restauro: 1) di strutture, anche di pregio, rie |
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Art. 95 - Art. 104 Omissis
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Art. 105 - (Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro)1. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro finalizzato all'erogazione di un contributo straordinario una tantum ai familiari supers |
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Art. 106 - Art. 113 Omissis
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Art. 114 - (Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente norme sul governo del territorio e successive modifiche)1. All’articolo 49 della l.r. 38/1999 e |
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Art. 115 - Omissis
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Art. 116 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione per il 1995 e successive modifiche, Abrogazioni1. Omissis 2. Sono abrogati: |
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Art. 118 - Art. 121 Omissis
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Art. 122 - (Contributo per la realizzazione di aule multimediali presso le scuole medie)1. La Regione al fine di favorire metodologie didattiche-innovative, l’insegnamento delle lingue straniere, l’orientamento, la circolarità delle esperienze formative e l’integrazione dei servi |
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Art. 123 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La |
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Quadro A - Tabelle A - C Omissis
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