N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 107, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

“Art. 80 - (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 concernente la disciplina dei mercati all’ingrosso)

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 74/1984, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis - (Deroghe per i centri agroalimentari all’ingrosso di interesse nazionale di Roma e Fondi)

1. I centri agroalimentari di interesse nazionale di Roma e Fondi, realizzati con le provvidenze della L. 41/1986, possono essere gestiti dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro costruzione, ovvero, previa apposita convenzione tra soggetto costruttore e soggetto gestore approvata dalla Giunta regionale, da soggetti diversi, anche con la prevalente partecipazione di soggetti privati e senza necessità dell’ulteriore approvazione di cui al quinto comma dell’articolo 7.

2. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 1 possono altresì:

a) adottare un regolamento per la gestione del centro nonché i regolamenti per la gestione dei mercati all’ingrosso delle diverse merceologie trattate nel centro, prescindendo da quanto disposto dalla presente legge e dallo schema di regolamento-tipo, di cui all’articolo 21, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

b) adottare regolamenti attuativi interni per lo specifico ordinamento delle diverse funzioni ed attività svolte, non soggetti ad approvazione regionale.

3. Agli enti gestori dei centri agroalimentari all’ingrosso di Roma e Fondi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della presente legge.

4. L’eventuale convenzione istitutiva della cassa di mercato non è sottoposta alla preventiva approvazione della Regione.

5. Ai fini dell’approvazione di cui al comma 2, lettera a), la Giunta regionale esamina i regolamenti entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione.".”

Dalla redazione