Articolo abrogato dall’art. 1, comma 11, della L.R. 11/08/2008, n. 14, così recitava:

“Art. 10 - (Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del servizio sanitario regionale e l’istituzione delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere e successive modifiche)

1. All’articolo 24 della l.r. 18/1994, da ultimo modificato dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunta la seguente lettera: “b-bis facendone oggetto di operazioni di finanza strutturata diverse da quella di cui alla lettera a), incluse operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n.130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare che consentano di massimizzare e/o rendere maggiormente efficiente l’afflusso nelle casse del sistema sanitario regionale di risorse finanziarie, da destinare prioritariamente alle Aziende USL per la copertura dei disavanzi” .;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

“4-bis. Per i beni sottoposti alle operazioni di cui al comma 4, lettera b-bis) si applicano tutte le precauzioni e le garanzie previste dalla normative vigenti a tutela dei diritti di prelazione, delle condizioni di disagio sociale degli affittuari di alloggi e di botteghe artigiane, dei livelli occupazionali delle aziende agro-silvo-pastorali e di trasformazioni di prodotti agricoli, nonché del valore e della disponibilità per il pubblico dei beni di riconosciuto valore culturale, ambientale, storico ed archeologico”.

“4-ter. La Giunta regionale emana entro sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di bilancio e sanità, l’atto con cui si definiscono le tutele di cui al comma 4-bis.

c) Al comma 7, dopo le parole “le aziende unità sanitarie locali” si inseriscono le seguenti “in comunione” ; dopo le parole “comma 4, lettera b)” sono aggiunte le seguenti “e quelli da far oggetto delle operazioni di finanza strutturata di cui al comma 4, lettera b-bis)”;

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Le aziende unità sanitarie locali in comunione provvedono:

a) a costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera a) e ad apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso i beni individuati ai sensi del comma 7;

b) a costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera b) ed affidarle in gestione i beni individuati ai sensi del comma 7;

c) a definire le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle operazioni di finanza strutturata di cui al comma 4, lettera b-bis), ed a compiere tutti gli atti necessari alla loro realizzazione”.”

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