N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 99, commi 1-3, della L.R. 06/02/2003, n. 2; dall'art. 88, commi 3-4, della L.R. 27/02/2004, n. 2; dall'art. 1, comma 51, della L.R. 11/08/2008, n. 14; dall'art. 69, della L.R. 24/12/2008, n. 31 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 171, della L.R. 24/12/2010, n. 9, così recitava:

“Art. 82 - (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, è istituito nel bilancio regionale 2002-2004 un apposito fondo di rotazione.

2. Il fondo è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario:

a) per la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo indeterminato o determinato, aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti nei comuni ove si riscontri la deficienza di abitazioni in locazione, con priorità per i comuni ad alta densità abitativa;

b) per l’acquisto in proprietà di alloggi, ivi compresi quelli realizzati o acquisiti dall’INA, anche con contributi statali, posti in vendita da parte di enti privati o di enti previdenziali.

3. I mutui sono concessi a società cooperative edilizie e ad imprese di costruzioni nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi posti in vendita, riservando una quota pari al 25 per cento del fondo alle finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia)" o, da concedere, se vuoti, in locazione secondo la vigente normativa sulle locazioni degli immobili a canone libero o concordato, secondo criteri e procedure allo scopo indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di tutelare il diritto alla casa dei soci di cooperative edilizie di abitazione in situazioni di particolare difficoltà economica, le ATER sono, altresì, autorizzate ad acquistare immobili, costruiti o in corso di costruzione, di edilizia agevolata per le finalità di cui al comma 2, lettera a). I mutui possono essere concessi altresì, in deroga a quanto previsto al comma 5, alle ATER territorialmente competenti per l’acquisto di alloggi di cui al comma 2, lettera b), da destinarsi agli attuali locatari.

4. Abrogato

5. La Regione emana appositi bandi finalizzati al raggiungimento di quanto stabilito dal comma 2.

6. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e le procedure per l’utilizzazione del fondo.

7. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è assegnato dall’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. che lo gestisce ai sensi dell’articolo 24 della I.r. 6/1999.

8. Per la gestione del fondo la Regione stipula con l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. apposita convenzione, che regola in particolare:

a) gli ambiti di applicazione dell’utilizzo del fondo;

b) l’ammontare massimo dei mutui concedibili, il tasso della provvista agevolata, le condizioni generali della concessione dei mutui da parte delle banche convenzionate.

9. L’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con le banche, utilizzando il fondo di rotazione di cui al comma 1 per il conferimento alle banche di provvista agevolata al fine di ridurre gli interessi di acquisizione dei mutui da parte dei beneficiari finali.

10. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è fissata in euro 50 milioni per cinque anni, a decorrere dall’anno 2002. I rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il fondo stesso.

11. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto all’UPB C22.”

Dalla redazione