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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 24/12/2008, n. 31
L.R. Lazio 24/12/2008, n. 31
L.R. Lazio 24/12/2008, n. 31
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/08/2020, n. 7
- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 10/08/2010, n. 3
- L.R. 20/05/2009, n. 17
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Capo I - Capo II Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di attività produttive, sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo |
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Art. 19 - Art. 21 Omissis
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Art. 22 - (Disposizioni per completare l’attuazione del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio” e successive modifiche)1. Al fine di portare a piena attuazione il programma integrato degli interventi della L.R. 1/2001 e successive modifiche, la Giunta regionale individua con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente, le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse provenienti da economie, r |
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Art. 23 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”. Disposizione finanziaria)1. N2 |
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Capo IV - Disposizioni in materia di sicurezza, affari istituzionali, tutela ambientale e territoriale, trasporti |
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Art. 27 - Art. 30 Omissis
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Art. 31 - (Incentivazione delle fonti di energia rinnovabili. Esiti del processo di partecipazione)1. A seguito del processo di partecipazione alla proposta del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 della Region |
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Art. 32 - (Interventi in materia di raccolta differenziata)1. La Regione, nell’ambito del programma straordinario di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 |
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Art. 33 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”)1. All’articolo 5 della L.R. 42/1998 sono appor |
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Art. 34 - (Interventi in materia di tutela ambientale e del territorio)1. Al fine di sostenere interventi in materia di tutela ambientale e del territorio, con particolare attenzione al monitoraggio epidemiologico delle aree interessate dal trattamento di rifiuti nella Regione e delle aree interessate dalla presenza di siti nucleari in fase di dismissione, sono is |
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Art. 35 - Omissis |
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Art. 36 - (Interventi regionali di difesa del suolo dal rischio esondazioni)1. Al fine di garantire un’efficace protezione del territorio regionale e di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di vivibilità |
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Art. 37 - (Interventi a seguito del contratto Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici)1. Al fine di consentire l’applicazione del contratto Multiservizio di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2003, n. 653 “Multiservizio tecnologico e for |
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Art. 38 - Art. 39 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di lavoro, servizi sociali e sanità |
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Art. 40 - Art. 41 Omissis
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Art. 42 - (Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro. Modifiche all'articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e successive modifiche)1. All'articolo 105 della L.R. n. 8/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "sul lavoro", sono agg |
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Art. 43 - (Politiche sociali e sostegno alle famiglie. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 “Norme sugli asili nido” e successive modifiche) |
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Art. 44 - Art. 56 - Omissis
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Capo VI - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di lavori pubblici, politiche per la casa e urbanistica |
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Art. 63 - (Disposizioni in ordine ai rapporti con Cassa depositi e prestiti società per azioni e agli interventi di cui alle leggi regionali 26 giugno1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici”, 22 novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”, all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alle sedi comunali, e successive modifiche, e all’articolo 77 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ad edifici scolastici intercomunali)1. Al fine di dare continuità agli interventi di cui alle l.r. 88/1980 |
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Art. 64 - Art. 66 - Omissis
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Art. 67 - (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”)1. Alla L.R. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 48, è aggiunta la seguente: |
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Art. 68 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 |
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Art. 69 - (Modifica all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata e successive modifiche)1. Al comma 3 dell’articolo 82 della L.R. 8/2002, come da u |
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Art. 70 - (Programmi di edilizia agevolata per la locazione permanente)1. Le cooperative edilizie e le imprese di costruzione che realizzano programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico di edi |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)1. Alla L.R. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 21 le parole: “Entro il 31 dicembre 2008,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2009,”; |
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Art. 73 - (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)1. Dopo l’articolo 50 della L.R. 38/1999 è inserito il seguente: “Art. 50-bis (Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità) 1. Nei cas |
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Art. 74 - (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia”)1. Il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 15/2008 è sostituito dal seguente: “2. Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria provvedono a dare immediata comunicazione e, comunque, non oltre le quarantotto ore, delle presunte violazioni urbanistico edilizie riscontrate alle competenti strutture del comune e della Regione, nonché alle altre autorità previste dall’articolo medesimo.”. |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 75 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -Clausola di sospensione)1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I c |
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Art. 76 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione La |
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Allegato - Omissis
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