N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 86, della L.R. 06/02/2003, n. 2 e, successivamente, abrogato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 28/04/2006, n. 4, così recitava:

“Art. 74 - (Disciplina della gestione e dell'alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli e di altri beni immobili di proprietà dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL))

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni di carattere finanziario) e successive modifiche che nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche e nel D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e degli orientamenti di cui alla comunicazione n. 97/C 209/03 della commissione delle Comunità europee, la Regione disciplina, con apposito regolamento, la gestione e l'alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli nonché dei beni immobili destinati ad enti o istituti culturali, enti territoriali, Aziende USL, ordini religiosi ed enti ecclesiastici, compresi quelli provenienti dall'ex riforma fondiaria, di proprietà ARSIAL, anche ai fini di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 e successive modifiche.

1-bis. L'ARSIAL, sulla base della ricognizione del patrimonio immobiliare, di cui al comma 1, conferisce alla Regione specifico mandato ad alienare per suo conto, in conformità alla normativa vigente, i beni non utili alla politica agricola regionale, individuati dalla Giunta regionale sulla base della suddetta ricognizione. Il ricavato dell'alienazione è introitato dalla Regione ed è destinato alle esigenze finanziarie dell'ARSIAL relative al funzionamento ed alle attività istituzionali nonché ai programmi di investimento.”

Dalla redazione