Articolo abrogato dalla L.R. 21/07/2017, n. 28, così recitava:

Art. 19 - (Vincolo di destinazione)

1. L’attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all’articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati.

2. Nel caso di adozione di provvedimenti di decadenza dall’esercizio dell’attività agrituristica a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).”

 

L’articolo continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 21/07/2017 e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all’articolo 19, comma 1, al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.

Dalla redazione