Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, della L.R. 26/06/2014, n. 11 e, successivamente, abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 04/03/2022, n. 3, così recitava:

“2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l’attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l’articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012 . Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l’attività agrituristica si applica anche all’attività ittituristica e i riferimenti all’attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all’attività e ai prodotti della pesca.”

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