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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 17/10/2012, n. 0209/Pres.
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- D. Pres. R. 03/07/2014, n. 0131/Pres.
- D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese) la quale sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso nuove forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l’accesso al credito da attuarsi attraverso: a) il Fondo di rotazione per iniziative economiche istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - FINALITÀ E INTERVENTI |
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Art. 1 - Finalità1. In attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di incentivi in forma di interventi finanziari agevolati a valere: a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche istituito con la legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), richiamato all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2012, di seguito denominato FRIE; |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per: a) Banche convenzionate: le banche convenzionate con l’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012; b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della legge regionale 2/2012, competente in materia di amministrazione del FRIE e del Fondo per lo sviluppo nonché di deliberazione dei relativi interventi finanziari; N70 c) Segreteria FRIE: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del FRIE, in base alla convenzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002); N71 d) Segreteria Fondo per lo sviluppo: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo, in base alla convenzione di cui all’articolo 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”); N72 e) responsabili delle Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo: i responsabili delle Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo, individuati in base alle disposizioni rispettivamente delle convenzioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 9/2003 e di cui all’articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, che svolgono la funzione di responsabili del procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di proced |
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TITOLO II - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FRIE E SUL FONDO PER LO SVILUPPO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 3 - Istruttoria della domanda per l’attivazione degli interventi1. La domanda per l'attivazione degli interventi di finanziamento mediante l'utilizzo di provvista a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo, nonché per la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, è presentata dall'impresa alla Banca ovvero la società di leasing convenzionata presso la quale intende stipulare il contratt |
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Art. 4 - Istanza di deliberazione degli interventi1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di leasing finanziario, la Banca convenzionata ovvero la società di leasing trasmette l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusa la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, sottoscritta dall'impres |
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Art. 5 - Deliberazione degli interventi da parte del Comitato di gestione1. Le istanze di cui all’articolo 4 sono istruite dalla Segreteria FRIE ovvero dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di deliberazione, completata l’istruttoria amministrativa, i responsabili delle Segreterie propongono al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell’intervento. N83 2. Sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dai responsabili della Segreteria FRIE e della Segreteria Fondo per lo sviluppo riguardanti le istanze ammissibili all’incentivo, il Comitato di gestione delibera gli interventi mediante la concessione del finanziamento agevolato. Qualora le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nel corso del mese considerato, il Comitato di gestione applica i seguenti criteri di valutazione: a) creazione di nuova occupazione ovvero mantenimento del livello occupazionale in presenza di gravi difficoltà di mercato dovute all’andamento negativo della situazione economica del settore interessato, assegnando un punteggio massimo pari a 30; |
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Art. 6 - Contratto di finanziamento e tassi d’interesse1. La concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione è comunicata alla Banca ovvero alla società di leasing convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso, in conformità a quanto previsto nella convenzione, e dell'eventuale contribuzione integrativa. La Banca convenzionata assume il rischio delle perdite sull'operazione di f |
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Art. 7 - Garanzie1. Salvo quanto previsto al comma 1-bis, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, la deliberazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo può essere condizionata, su proposta della Banca ovvero della società di leasing convenzionata, alla prestazione di garanzie personali o reali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, qualitativame |
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Art. 8 - Regimi d’aiuto1. Salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 6-bis, le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) di tale regolamento.N95 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 alle imprese e, nel caso del Fondo per lo sviluppo, ai liberi professionisti che effettuano gli investimenti oggetto di agevolazione nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell’intervento. N96 3. Le a |
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Art. 9 - Intensità dell’aiuto1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE e a valere sul Fondo per lo sviluppo sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l’intensità dell’aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell’intervento. N100 2. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziament |
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CAPO II - FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INVESTIMENTO A VALERE SUL FRIE |
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Art. 10 - Beneficiari1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell’allegato C, modificabile, in relazione ad eventuali variazioni della pertinente normativa dell’Unione europea, con decreto del dirigente del Servizio |
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Art. 11 - Iniziative finanziabili1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul FRIE sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI le dotazioni del FRIE sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d’investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale: a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) acquisizion |
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Art. 12 - Spese ammissibili per nuovi investimenti1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), "e comma 1-bis, lettera a)," N19sono ammissibili le spese concernenti: a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento N6di terreni; b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione N6 di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto; c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali; d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica; e) acquisto di d |
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Art. 13 - Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 1-bis, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto all� |
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Art. 14 - Caratteristiche del finanziamento agevolato1. I finanziamenti agevolati a valere sul FRIE hanno una durata compresa tra cinque e quindici anni. N3 |
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Art. 14-bis - Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE1. Ai sensi dell'articolo 55, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative: |
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Art. 14-ter - Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul FRIE per iniziative nel settore turistico |
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Art. 14-quater - Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative |
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CAPO III - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO |
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Art. 15 - Beneficiari1. Salvo quanto previsto al comma 2 e fermi restando i casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014, richiamati nell’allegato C, sono beneficiari dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per lo sviluppo: a) le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono attività economiche diverse da quelle di cui alla lettera b); nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese; N118 b) le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività di servizi elencate nell’allegato D; nel caso di microcredito possono beneficiare dei finanziamenti agevolati soltanto le microimprese; N118 |
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Art. 16 - Iniziative finanziabili1. Nel caso in cui le agevolazioni relative ai finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 a favore di PMI, le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono utilizzate per la deliberazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziativa d’investimento da realizzare presso unità operative situate sul territorio regionale: a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. N120 |
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Art. 17 - Spese ammissibili per le iniziative d’investimento e avvio d’impresa1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all’articolo 16, commi 1, lettera a), 1-bis, lettera a) e 1-ter, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all’articolo 12. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti l’esecuzione di studi e l’acquisizione di consulenze esterne per l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti o di un prodotto esistente su nuovi mercati e per il ricorso a nuovi sistemi e tecniche di gestione aziendale. Nel caso di iniziative realizzate da liberi professionisti, le spese di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissi |
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Art. 18 - Prestiti partecipativi per il sostegno di iniziative di sviluppo aziendale1. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1, il finanziamento è concesso a fronte dell’impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell’erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell’intervento, l’aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo. La società beneficiaria è ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell’ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile è alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di r |
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Art. 18-bis - Consolidamento finanziario e esigenze di credito a breve e medio termine1. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati: a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine; b) per il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta di cui al comma 5. 2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono finalizzati al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa beneficiaria presso una o più unità operative situate sul terri |
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Art. 19 - Caratteristiche dei finanziamenti agevolati1. I finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo hanno una durata massima di venticinque anni, salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 5-bis.N56 2. Nel caso delle iniziative rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 16, comma 2, lettere a) e b) e dei finanziamenti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), la durata massima è di dieci anni.N57 2-bis. N58 3. I finanziament |
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Art. 19.1 - Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo1. In conformità all'articolo 55, comma 6, lettera d), della legge regionale 3/2021, con la deliberazione del finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo avente ad oggetto le iniziative di cui all'articolo 16 è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo |
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Art. 19.2 - Contribuzioni integrative dei finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo per iniziative nel settore turistico |
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Art. 19.3 - Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative |
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TITOLO II-BIS - INCENTIVI A VALERE SULLA SEZIONE SMOBILIZZO CREDITI PA |
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CAPO I - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMPLEMENTARI |
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Art. 19-bis - Beneficiari |
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Art. 19-ter - Contributi a fondo perduto |
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Art. 19-quater - Finanziamenti agevolati complementari |
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Art. 19-quinquies - Presentazione dell’istanza di concessione |
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Art. 19-sexies - Deliberazione dell’intervento da parte del Comitato di gestione |
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Art. 19-septies - Regime d’aiuto |
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TITOLO III - GARANZIE AGEVOLATE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 20 - Tipologia delle garanzie |
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CAPO II - REGIME D’AIUTO E CONDIZIONI DELLE GARANZIE AGEVOLATE |
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Art. 26 - Entità della garanzia agevolata e intensità dell’aiuto1. La garanzia agevolata: a) è a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione; b) è concessa per un importo massimo garantito non superiore al 40 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria cui si riferisce; c) affianca una corrispondente garanzia del Cogarante e sommata a questa non può essere superiore all’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria garantita; in ogni caso la percentuale di finanziame |
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Art. 27 - Efficacia della garanzia agevolata1. La garanzia agevolata ha effetto dalla data della sua deliberazione da parte del Comitato di gestione o dalla data di perfezionamento dell’operazione finanziaria da parte della Banca convenzionata mediante contratto di finanziamento ovvero dalla data del rilascio della garanzia da parte del Cogarante se queste sono perfezionate o rilasciate dopo la concessione della garanzia agevolata. |
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CAPO III - ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE AGEVOLATE |
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Art. 28 - Inadempimento dell’impresa beneficiaria finale1. In caso di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto beneficiario finale, la Ban |
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Art. 29 - Attivazione della garanzia agevolata1. Entro centoventi giorni dalla data di invio dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 28, o il termine più breve stabilito nella convenzione tra l’Amministrazione regionale e la Banca convenzionata, senza che sia intervenuto il paga |
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Art. 30 - Surroga e azioni di recupero1. Con il pagamento delle somme dovute a seguito dell’attivazione della garanzia agevolata |
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TITOLO IV - VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - VINCOLI E CONTROLLI |
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Art. 31 - Vincoli di destinazione relativi alle iniziative oggetto dei finanziamenti agevolati1. Le imprese e i liberi professionisti beneficiari dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 11, commi 1, 1-bis e 1-ter e 16, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, lettera a), hanno l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell� |
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Art. 32 - Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano “aiuti a finalità regionale” ed i finanziamenti FRIE a favore di imprese artigiane1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 31, nel caso in cui l’agevolazione relativa ai finanziamenti agevolati di cui al titolo II |
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Art. 33 - Conferma dell’incentivo |
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Art. 34 - Adempimenti specifici1. I beneficiari dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo hanno l’obbligo di: a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); N145 b) mantenere |
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Art. 35 - Sicurezza sul lavoro1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a |
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Art. 36 - Documentazione, ispezioni e controlli1. Il Comitato di gestione e le Segreterie FRIE e Fondo per lo sviluppo acquisisce agli atti la documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto degli incentivi di cu |
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Art. 37 - Annullamento e revoca |
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Art. 38 - Restituzione dei finanziamenti agevolati1. L'annullamento e la revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 37 comportano la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 2, commi 15 e 16, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' |
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Art. 39-bis - Revoca dei contributi a fondo perduto |
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Art. 40 - (Assistenza tecnica alle imprese)1. In conformità all’artic |
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CAPO II - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 41 - (Disposizioni transitorie)1. In sede di prima applicazione, l'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo svil |
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Art. 42 - (Abrogazioni e rinvii)1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano); b) il decreto de |
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Art. 43 - Entrata in vigore e durata1. Il presente regolamento entra in vigore il gio |
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Allegato C - Settori di attività e tipologie di imprese esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito agli articoli 10, comma 1, 15, comma 1, 19-bis, comma 1, e 21, comma 1)
Settori di attività e tipologie di imprese esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e) e paragrafo 4, lettera c), nonché dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 651/2014, l’articolo 14 di tale regolamento non si applica in particolare: - agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; - agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata; - agli aiuti alle imprese in difficoltà. 2. Ai sensi dell’articolo 2, numero 18, è considerata “in difficoltà” un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata ( |
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Allegato D - Attività di servizi (riferito all’articolo 15, comma 1, lettera b)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E-bis - Attività di vendita di vicinato(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i-duodecies)
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Allegato E-ter - Servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera i-quaterdecies)
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