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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 07/10/2021, n. 0172/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 07/10/2021, n. 0172/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 07/10/2021, n. 0172/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 7, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine, il quale prevede: a) al co |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Te |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) Confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici); b) Confidi operanti sul territorio regionale: con riferimento alle attività svolte e ai soggetti consorziati o soci, i Confidi che, anche in via no |
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Art. 3 - Sicurezza sul lavoro1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneg |
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CAPO II - Assegnazione e utilizzo delle risorse |
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Art. 4 - Soggetti assegnatari.1. Possono essere assegnatari delle risorse di cui al presente regolamento, i Confidi iscritti all'albo previsto per gli intermediari finanziaria oppure all'elenco tenuto dell'Organismo incaricato |
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Art. 5 - Criteri di assegnazione e presentazione delle domande1. Le risorse sono ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri: a) operatività, espressa in termini di operazioni di garanzia a favore delle imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nel territorio regionale; |
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Art. 6 - Modalità di utilizzo1. Le risorse assegnate sono destinate alla costituzione da parte del Confidi di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla conce |
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CAPO III - Operazioni ammissibili e regime di aiuto |
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Art. 7 - Soggetti destinatari e operazioni ammissibili1. Le risorse assegnate sono impiegate dai Confidi assegnatari per l'attivazione di interventi di garanzie, diretti a sostenere il finanziamento di operazioni di investimento o le esigenze di liquidità a breve e medio termine, a favore a favore delle imprese e dei liberi professionisti con sede operativa nel territorio regionale. 2. Gli interventi di garanzia non sono attivabili a favore di imprese e liberi professi |
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Art. 8 - Regime di aiuto1. Le agevolazioni connesse alle garanzie rilasciate a favore dei soggetti destinatari sono concesse dai soggetti assegnatari ai sensi e nel rispetto d |
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CAPO IV - Obblighi e monitoraggio |
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Art. 9 - Vincoli di destinazione e obblighi di trasparenza1. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione e dell'obbligo di trasparenza rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, l'assegnazione è revocata |
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Art. 10 - Monitoraggio1. I Confidi assegnatari trasmettono ogni anno alla Struttura regionale competente, entro 6 mesi dalla scadenza dell'esercizio di bilancio, i dati rela |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A) - (riferito all'articolo 8) Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/20131. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis", tra l'altro: a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. |
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