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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 06/09/2019, n. 0152/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 06/09/2019, n. 0152/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 06/09/2019, n. 0152/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) e, in particolare, l’articolo 2 bis; |
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CAPO I - FINALITA’ E DEFINIZIONI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, delle deduzioni dall’imponibile dell’imposta regionale sulle attività |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale: coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di uno dei seguenti eventi: 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); 3) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali. b) soggetti disoccupati: in conformit |
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CAPO II - SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DELLE DEDUZIONI |
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Art. 3 - Soggetti destinatari della misura agevolativa1. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997 che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di una situazione di crisi aziendale. 2. Nello specifico, sono ammessi a fruire delle deduzio |
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Art. 4 - Misura dell’agevolazione1. Le deduzioni previste dal presente regolamento, a favore dei soggetti di cui all’articolo 3, sono così così articolate: |
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CAPO III - DURATA E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI |
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Art. 5 - Decorrenza e durata dell’agevolazione1. Le deduzioni di cui al presente regolamento operano a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 201 |
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Art. 6 - Condizioni per l’applicazione dell’agevolazione1. Le deduzioni di cui al presente regolamento possono essere fruite con riferimento al periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione a condizione che, al termine del periodo di imposta medesimo, risulti incrementato il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rispetto al numero di lavoratori a tempo in |
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Art. 7 - Requisiti generali per l’accesso all’agevolazione1. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), non è consentito l’accesso all’agevolazione: |
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Art. 8 - Cumulo con altre misure agevolative1. Le deduzioni di cui al presente regolamento sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dal |
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CAPO IV - REGIMI DI AIUTO |
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Art. 9 - Regime di aiuto1. L’agevolazione di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d’importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui: a) al regolamento generale (UE) n. 1407/2013, oppure |
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Art. 10 - Soglie degli aiuti concessi in regime “de minimis” ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/20141. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L&rsqu |
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Art. 11 - Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"1. Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis”, si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115/2017 ai sensi del qu |
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CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI |
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Art. 12 - Obblighi dichiarativi dei beneficiari1. In conformità con quanto stabilito dall’articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, a far data dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Fino a tale data l’Amministrazione regionale, quale soggetto concedente, è tenuta a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti “de minimis”, anche sulla base d |
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CAPO VI - CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE |
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Art. 13 - Controlli1. I controlli sulla legittima fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento sono effettuati dall’Agenzia |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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Allegato A - Modalità di calcolo del numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente(rif. articolo 2, comma 1, lettera d) ed e)) È il numero che si ottiene sommando, dapprima, il numero di dipendenti a tempo indeterminato che risultano essere stati in forza al soggetto passivo IRAP per ciascuna delle giornate di lavoro previste dal CCNL ricomprese nel periodo di imposta precedente a quello in cui si effettua l’assunzione e, successivamente, dividendo detto importo per il numero di giornate |
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