Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, della L.R. 30/03/2018, n. 13, così recitava:

“90. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di promuovere l’educazione all’attività sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.”.”

Dalla redazione