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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/09/2015, n. 23
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- L.R. 25/07/2019, n. 11
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 29/04/2019, n. 6
- L.R. 28/12/2018, n. 29
- L.R. 28/12/2018, n. 28
- L.R. 06/11/2018, n. 25
- L.R. 10/11/2017, n. 37
- L.R. 09/05/2017, n. 12
- L.R. 24/11/2016, n. 17
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 10/05/2016, n. 7
- L.R. 25/02/2016, n. 2
- L.R. 29/12/2015, n. 34
- L.R. 29/12/2015, n. 33
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità terri |
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Art. 2 - (Oggetto)1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 14), dello Stat |
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Art. 3 - (Principi e obiettivi)1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza. 2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di: a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative; b) valorizzare la qualità delle pro |
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TITOLO II - BENI CULTURALI |
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CAPO I - MUSEI |
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Art. 4 - (Attività dei musei)1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua f |
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Art. 5 - (Sistema museale regionale) |
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Art. 6 - (Azioni per il Sistema museale regionale)1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e |
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Art. 7 - (Reti museali)1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione “ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale”N29. 2. Possono fare parte di una |
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Art. 8 - (Musei e reti museali di rilevanza regionale)1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di |
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Art. 9 - (Organismo regionale di accreditamento dei musei)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018. 2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e da |
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Art. 10 - (Interventi regionali di sostegno)1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzion |
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Art. 11 - (Regolamento e bandi)1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente: a) i requisiti per il ricono |
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Art. 12 - (Ecomusei)1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzat |
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Art. 12.1 - (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario l |
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Art. 12.2 - (Denominazione e marchio) |
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Art. 12.3 - (Contributi nel settore ecomuseale) |
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Art. 12-bis - (Museo regionale etnografico storico e sociale)1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli-Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli-Venezia Giulia. 2. L'Ente regionale per il Patr |
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CAPO II - BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI |
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Art. 13 - (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio. 2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali: a) beni del patrimonio archeologico; b) |
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Art. 13-bis - (Accordi di valorizzazione)1. La Regione, |
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Art. 14 - (Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell’artic |
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Art. 15 - (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico i |
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Art. 16 - (Partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete)1. La Regione concorre al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete, istit |
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Art. 17 - (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mond |
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Art. 19 - (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione |
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Art. 20 - (Obblighi dei beneficiari)1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destina |
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CAPO III - BIBLIOTECHE E ARCHIVI |
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Art. 21 - (Disposizioni generali)1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico |
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Art. 22 - (Rete bibliotecaria regionale)1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche |
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Art. 23 - (Sistema bibliotecario)1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall’articolo 5 della legge regionale 26/2014 ", o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2" N26. 2. Il sistema bibliotec |
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Art. 24 - (Efficienza del sistema bibliotecario)1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, ado |
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Art. 25 - (Costituzione dei sistemi bibliotecari)1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a: a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso; b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b); c) approvare i progetti di costituzione |
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Art. 26 - (Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annu |
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Art. 27 - (Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educat |
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Art. 28 - (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti: a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente; |
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Art. 29 - (Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. |
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Art. 30 - (Biblioteche d'interesse regionale)1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie: a) biblioteche di conservazione; b) biblioteche specializzate; c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale. 2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono es |
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Art. 30-bis - (Modifiche dell’assetto organizzativo dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale)1. I finanziamenti annui concessi a favore dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d’interesse regionale, ai sensi degli articoli 26 e 30, sono fatti salvi anche nel caso di modifiche dell’assetto organizzativo dei soggetti beneficiari, a condizione che dette modifiche non facciano venire meno i requisiti individuati rispettivamente dall’articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, |
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Art. 31 - (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale) |
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Art. 32 - (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di: a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a); b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2; c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo. 2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta: |
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Art. 33 - (Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari)1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istitut |
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Art. 34 - (Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale)1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla coope |
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Art. 35 - (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, fina |
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Art. 36 - (Interventi per edifici a uso biblioteche)1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell’articolo 23 della legge reg |
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Art. 37 - (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di: a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione; N6 b) progetti di aggregazione delle raccolt |
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Art. 38 - (Obblighi dei titolari di archivi)1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati di |
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Art. 39 - (Regolamento di attuazione)1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, so |
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CAPO III-bis - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI BENI CULTURALI |
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Art. 39-bis - (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progetto o delle attiv |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 40 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 16/2014) |
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Art. 41 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 16/2014)1. All’articolo 6 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 le parole “di cui alla presente legge “ sono sostituite dalle seguenti: “dei settori delle attività e dei beni culturali “; b) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente: |
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CAPO II - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE |
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Art. 45 - (Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sost |
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Art. 46 - (Aiuti di Stato)1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi |
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Art. 47 - (Modifiche ai regolamenti)1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere de |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 48 - (Disposizioni transitorie)1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. 2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita |
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Art. 49 - (Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tut |
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Art. 50 - Omissis
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Art. 51 - (Produzione di effetti)1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.
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