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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/02/2024, n. 015/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/02/2024, n. 015/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/02/2024, n. 015/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l’articolo 7, così come modificato dall’articolo 6, comma 28, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il quale dispone che l’Amministrazione r |
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Art. 1 - Modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concession |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023) 1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo |
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Art. 3 - Modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4 - Modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 11-bis del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Al comma 1 dell’articolo 11-bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 7 - Modifica all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Alla fine del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, sono aggiunte le parole: “e sino alla conclusione dell |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Direzione centrale competente in materia di cultura”; b) alla lettera b) del comma 2, le parole: “piano finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “piano economico-finanziario”; c) alla lettera b-bis) del comma 2, le parole: “piano finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “piano economico-finanziario”; d) alla lettera c-bis) del comma 2, |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Individuazione dei progetti) 1. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura sono individuati i progetti d’intervento presentati ai sensi dell’articolo 13, finanziabili attraverso erogazioni liberali rilevanti ai fini della concessione di contributi nella forma del credito di imposta, che abbiano totalizzato, su valutazione della Commissione di cui all’articolo 16, il seguente punteggio minimo: a) 16 punti per i progetti di promozione e organizzazione di attività culturali; b) 20 punti per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. 2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione del progetto. 3. Gli interventi di cui all’articolo 13, comma 1 in tema di organizzazione e promozione di attività culturali sono valutati dalla Commissione sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sotto indicati parametri, con l’attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 0 a 4: a) competenza e affidabilità del soggetto proponente; b) esperienza specifica del soggetto proponente in materia di attività culturali; c) obiettivi del progetto e attività previste per attuarlo secondo parametri di coerenza, validità e importanza; d) metodologia usata per la realizzazione del progetto; e) qualità della proposta progettuale; f) sostenibilità del progetto in termini di benefici di lungo periodo; g) coere |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I progetti di cui all’articolo 15, comma 1 sono ins |
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Art. 13 - Modifica all’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’alinea del comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 le parole: “commi 2, 3 e 8” sono sostituite dalle |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il promotore accreditato, il cui progetto è inserito nell’elenco di cui all’articolo 15-bis e abbia ricevuto erogazioni liberali dalle quali sia derivata la conce |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’ |
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Art. 16 - Modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Al comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, le parole: “cultura e sport” sono sostituite delle seguenti: � |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Al comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - Modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, è inserito il seguente: |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/20191. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) al |
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Art. 22 - Disposizione transitoria1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei promotori accreditati è aggiornato con decreto del Dir |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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