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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 21/04/2017, n. 10
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- L.R. 10/05/2024, n. 3
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- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 14/05/2021, n. 6
- L.R. 18/05/2020, n. 8
- L.R. 27/12/2019, n. 24
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- Sent. Corte Cost. 30/05/2018, n. 109
- L.R. 10/11/2017, n. 37
- L.R. 04/08/2017, n. 31
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TITOLO I - Finalità e principi |
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Capo I - Finalità e principi |
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Art. 1 - Oggetto e principi1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del dema |
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TITOLO II - Disciplina delle concessioni e autorizzazioni nella laguna di Marano-Grado ed esercizio delle funzioni amministrative |
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Capo I - Individuazione e pianificazione |
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Art. 2 - Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare1. Appartengono al demanio marittimo regionale i beni siti nella laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato alla Re |
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Art. 3 - Beni regionali e inventario1. I beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei re |
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Art. 4 - Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale - PUDMAR1. La Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, che ha natura ricognitiva e programmatoria ed è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale. 2. Il PUDMAR è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in funzione degli utilizzi di seguito indicati: a) turistico - ricreativo; |
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Capo II - Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni |
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Art. 5 - Normativa applicabile e competenze1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 si applica la disciplina prevista dal regio decreto 30 marzo 1942, n. |
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Art. 6 - Pareri1. Il rilascio della concessione è subordinato, in particolare, all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori: a) parere della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentito anche il Consorzio di bonifica laddove competente, sulla compatibilità con il regime idraulico-lagunare; b) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza; |
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Art. 7 - Affidamento in concessione1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine. 3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamen |
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Art. 8 - Procedure di aggiudicazione della concessione1. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi: a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale; |
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Art. 9 - Durata e piano economico-finanziario1. Le concessioni sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di seguito indicato: a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici: fino a trenta anni; b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, rilasciate a favore di soggetti privati: fino a trenta anni; c) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, per la |
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Art. 10 - Canoni e garanzie1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 1-bis. Dall’1 gennaio 2023 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, con qualunque finalità, non può essere inferiore a 400 euro aggiornato annualmente secondo quanto disposto dal comma 1. N18 2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori. |
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Capo III - Riordino delle funzioni amministrative relative ai beni appartenenti al demanio marittimo regionale |
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Art. 11 - Finalità e principi generali1. Per garantire l'economicità, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e |
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Art. 12 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze delega |
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Art. 13 - Funzioni delegate ai Comuni1. Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni: a) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione ai b |
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Art. 14 - Entrate1. Le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 sono integralmente trattenute dagli enti locali. |
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Art. 15 - Individuazione dei beni oggetto di delega e decorrenza delle funzioni1. Con deliberazione, la Giunta regionale approva il documento con il quale sono identificati i beni del demanio marittimo in relazione ai quali opera la delega di funzioni agli enti locali. |
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Art. 16 - Monitoraggio sulle funzioni delegate1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese di giugno di ogni anno, alla struttura regionale competente a gestire il demanio marittimo i dati relativ |
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Art. 16 bis - Funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015 |
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Capo IV - Demanializzazione e sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo regionale |
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Art. 17 - Rettifiche di intestazione1. Con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i |
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Art. 18 - Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 1-bis. Ai fini dell’incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale compete |
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Art. 19 - Sdemanializzazione1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di deman |
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TITOLO III - Altre norme in materia di demanio |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 17/2009 in materia di demanio idrico regionale e alla legge regionale 28/2002 in materia di consorzi di bonifica |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009.1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobr |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 3-bis della legge regionale 17/20091. Al comma 1 dell'articolo 3-bis della legge regionale 17/20 |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/20091. All'articolo 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 23.- Modifica all'articolo 4-bis della legge regionale 17/2009.1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17/20091. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17/2009 sono apportate |
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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 6-bis della legge regionale 17/20091. L'articolo 6-bis della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/20091. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis dopo le parole "individuazione su base catastale" sono aggiunte le seguenti: "di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere e |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/20091. All'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/20091. All'articolo 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "all'Albo e sul sito informatico del Comune" sono sostituite dalle seguenti: "all'Albo de |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/20091. All'articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua" sono sostituite dalle seguenti: "al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione"; b) al comma 2 le parole "al parere vincolante della str |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 17/20091. L'articolo 11 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 11 concessioni di breve durata 1. È ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/20091. All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole "l'utilizzo di opere e fabbricati" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di aree"; b) |
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Art. 32 - Inserimento degli articoli 14-bis e 14-ter nella legge regionale 17/20091. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto 1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trenten |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28/20021. Il comma 6-bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia |
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Capo II - Demanializzazione, sdemanializzazione e trasferimento del demanio stradale regionale “e del demanio ferroviario regionale” |
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Art. 34 - Rettifiche di intestazione |
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Art. 35 - Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale |
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Art. 36 - Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale |
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Art. 37 - Attività istruttoria |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale 22/2006 in materia di demanio marittimo statale con finalità turistico-ricreative |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/20061. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/20061. All'articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 40 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/20061. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge region |
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Art. 41 - Inserimento dell'articolo 6-bis nella legge regionale 22/20061. Dopo |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22/20061. All'articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 le parole "un piano finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato |
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Art. 43 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 22/20061. Dopo la lettera h) del comma 4 dell'articolo 9 della legge reg |
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Art. 44 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/20061. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 |
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Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 22/20061. L'articolo 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 13-bis della legge regionale 22/20061. All'articolo 13-bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di: a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei c |
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Art. 47 - Inserimento dell'articolo 13-quater nella legge regionale 22/20061. Dopo l'articolo 13-ter della legge regionale 22/2006 è aggiunto il seguente: |
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TITOLO IV - Disposizioni generali, finanziarie, transitorie e finali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 48 -Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale1. È costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruità in ordine: a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante; b) alla durata della concessione; c) al valore dell'indennizzo di cui all'articolo 49; |
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Art. 49 - Indennizzo a favore del concessionario uscente di beni del demanio marittimo e del demanio idrico |
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Art. 50 - Opere di facile e di difficile rimozione1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nei provvedimenti di concessione, per le finalità di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, al fine della determinazione del canone delle concessioni del demanio marittimo e in relazione a ogni altra ipotesi in cui rilevi la classificazione tra opere di facile o di difficil |
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Art. 51 - Vigilanza1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo direttamente o avvalendosi di altre Amministrazioni pubbliche, statali e |
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Art. 51-bis - Affidabilità del concessionario1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. |
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Art. 52 - Principi di selezione1. Limitatamente alle aree identificate nell'articolo 4, comma 2, lettere d) e f), della presente legge, nonché alle aree di cui agli articoli 3 e 13-ter della legge regionale 22/2006, destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e dall'articolo 9, comma 4, della |
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Art. 53 - Clausola sociale1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'amministrazione c |
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Art. 54 - Utilizzo di aree demaniali per finalità di pubblico interesse1. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge, non è soggetta a concessione né alla corresponsione di alcun ca |
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Art. 55 - Requisiti professionali1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali l'amministrazione concedente valuta anche le attività svolte e le p |
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Art. 56 - Catasto Regionale del Demanio1. La Regione predispone e rende pubblica la banca dati delle informazioni relative alle occupazioni delle aree demaniali, denominata Catasto Regionale |
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Capo II - Disposizioni finanziarie |
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Art. 57 - Norme finanziarie1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. ( |
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Art. 57-bis - Rateizzazione1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione |
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Art. 57-ter - Indennità per l’occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio |
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Art. 57-quater - Canone per emungimento |
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Capo III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 58 - Norme transitorie1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non può essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso. 2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 15, comma 2, il Comune di Grado, che già esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni. 3. La disposizione di cui all' |
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Art. 59 - Rinvio dinamico1. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e a ogni altro atto citato nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, |
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Art. 60 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
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Art. 61 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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