N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L’art. 11, comma 21, della L.R. 04/08/2017, n. 31 aveva sospeso l’efficacia del presente articolo fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale avvenuta con la Sent. Corte Cost. 30/05/2018, n. 109 che ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo, così recitava:

“Art. 49 - Indennizzo a favore del concessionario uscente di beni del demanio marittimo e del demanio idrico

1. Fermo restando quanto previsto nella concessione, il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo onnicomprensivo che tiene conto:

a) della quota parte residua degli ammortamenti relativa agli investimenti di cui al regolamento di attuazione della legge regionale 22/2006, effettuati a proprie spese, non previsti nella concessione e autorizzati dall'amministrazione concedente, dei quali alla scadenza della concessione non sia stato conseguito l'integrale recupero mediante il loro totale ammortamento;

b) del valore commisurato all'avviamento, calcolato come la media dei redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi cinque periodi d'imposta anteriori riferiti all'attività oggetto di concessione, moltiplicato per il valore, comunque non superiore a tre, corrispondente al 10 per cento della durata in anni della concessione uscente.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48.

3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione.

4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione deve presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2.”

Dalla redazione