L. R. Friuli Venezia Giulia 14/11/2014, n. 21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/11/2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/10/2024, n. 8
- L.R. 04/12/2020, n. 24
- L.R. 27/12/2019, n. 24
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 20/11/2018, n. 26
- L.R. 09/08/2018, n. 20
- L.R. 04/08/2017, n. 31
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 10/07/2015, n. 17
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CAPO I - Disposizioni generali
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Articolo 1 - Oggetto

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli

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Articolo 2 - Finalità

1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento

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Articolo 3 - Principi

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:

a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;

b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;

c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli stud

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Articolo 4 - Destinatari degli interventi

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli-Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al

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Articolo 5 - Soggetti attuatori

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:

a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;

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CAPO II - Organismi e strumenti di programmazione e valutazione
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Articolo 6 - Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale n. 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;

c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o

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Articolo 7 - Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:

a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 8;

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Articolo 8 - Linee guida

1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'articolo 22, tra l'altro:

a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;

b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei re

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Articolo 9 - Programma triennale degli interventi

1. Il Direttore generale dell'ARDISS di cui all'articolo 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.

2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in partic

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Articolo 10 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;

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CAPO III - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss)
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Sezione I - Disciplina dell'Ardiss e funzioni della regione nei confronti dell'Ardiss
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Articolo 11 - Agenzia regionale per il diritto allo studio

N19

1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e le parole "ARDISS", queste sono sostituite con: "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".

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Articolo 12 - Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDISS

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività is

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Articolo 13 - Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;

c)

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Sezione II - Organi dell'Ardiss
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Articolo 14 - Organi

1. Sono organi dell'ARDISS:

a) il Direttore g

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Articolo 15 - Direttore generale

N1

1. Il Direttore generale dell'ARDISS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal

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Articolo 16 - Comitato degli studenti

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:

a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;

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Articolo 17 - Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore ge

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Sezione III - Gestione dell'Ardiss
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Articolo 18 - Personale

1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione

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Articolo 19 - Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'ARDISS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

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Articolo 20 - Dotazione finanziaria

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell

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Articolo 21 - Acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDISS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a cont

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CAPO IV - Interventi e tassa regionale per il diritto allo studio universitario
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Articolo 22 - Tipologie di intervento

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

1) borse di studio;

2) prestiti;

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Articolo 23 - Borse di studio

1. La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP d

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Articolo 24 - Cumulo con altre borse di studio

1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite st

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Articolo 25 - Prestiti

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo

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Articolo 26 - Contributi

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;

b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presen

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Articolo 27 - Servizi abitativi

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli-Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della l

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Articolo 28 - Servizi di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1,

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Articolo 29 - Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all

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Articolo 30 - Servizi di orientamento

1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contest

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Articolo 31 - Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi

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Articolo 32 - Servizi di trasporto

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferen

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Articolo 33 - Servizi a favore delle persone con disabilità

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e preve

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Articolo 34 - Servizi di assistenza sanitaria

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'ac

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Articolo 35 - Attività a tempo parziale e tirocini

1. L'ARDISS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012, sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli student

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Articolo 35-bis - Interventi per gli studenti meritevoli

N22

1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti ug

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Articolo 36 - Carta dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDISS adotta la Carta dei servi

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Articolo 37 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge s

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CAPO V - Disposizioni finali
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Articolo 38 - Norme transitorie

1. L'ARDISS, istituita con legge regionale n. 16/2012, continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.

4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla

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Articolo 38 bis - Restituzione di somme erogate

N10

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sia

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1399837 12156955
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale n. 16/2012

1. All'articolo 24 della legge regionale n. 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29," sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito degli indiri

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Articolo 40 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5-bis, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 43, gli articoli 45 e

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Articolo 41 - Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 a valere sullo st

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Articolo 42 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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