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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/04/2019, n. 6
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/04/2019, n. 6
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/04/2019, n. 6
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- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 02/08/2022, n. 11
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 27/12/2019, n. 23
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TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal |
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TITOLO II - MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO CAPO I RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA |
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Art. 2 - Razionalizzazione delle varianti di livello comunale1. Dopo l’articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente: “Art. 63 sexies disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici 1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie: a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H; b) l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone; c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell’area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura; d) l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone o |
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Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5/20071. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 5/2007 dopo le parole “Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici” sono inserite le seguenti: “di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati”. 2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: “Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l’approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all’approvazione dello strumento urbanistico generale.”. 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 57 ter della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente: “1 bis. Sino all’adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall’entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all’articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l’Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).”. |
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Art. 4 - Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione1. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 bis dell’articolo 3 le parole “, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all’esproprio o a vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta,” sono soppresse; b) al comma 7 bis dell’articolo 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l’intero ambito.”; c) al comma 5 dell’articolo 4 le parole “al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007”. |
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Art. 5 - Omissis
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CAPO II - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA |
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Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 19/20091. Al comma 2 ter dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fino alla profondità massima di 1,60 metri”; b) al punto 2) le parole “e bussole” sono sostituite dalle seguenti: “, bussole e verande”. 2. All’articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 le parole “quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)”; b) alla lettera o) del comma 1 dopo le parole “destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie”. 3. All’articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le strutture di cui all’articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d’uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.”; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d’uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell’immobile per atto tra vivi che preveda l’uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all’articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell’obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.”. 4. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera n) le parole “di aree” sono sostituite dalle seguenti: “e manufatti assimilabili in aree”; b) alla lettera x) dopo le parole “strutture ricettive turistiche” sono inserite le seguenti: “e agrituristiche” e, al punto 1, dopo le parole “conservino i meccanismi di movimento in funzione” sono aggiunte le seguenti: “laddove esistenti”. 5. All’articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole “immobiliari preesistenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore”; b) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole “nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale” la parola “o” è sostituita dalla seguente: “e”. 6. All’articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 le parole “tende relative a locali d’affari e” sono soppresse; b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.”. 7. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 19/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: “I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 26.”. 8. All’articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 4 le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”; |
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Art. 7 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 44/19851. Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 23 agos |
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Art. 8 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 1/20161. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 19 febbrai |
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CAPO III - RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE |
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Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 11/20151. Al comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole “al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 63 sexies della legge reg |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 12/20161. All’articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modif |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 20/20181. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. |
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Art. 12 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2/20001. Al comma 18 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbrai |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 34/20171. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 dopo le parole “all’articolo 17” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006”; |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modifiche alla legge regionale 5/20161. Dopo la lettera h) del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico in |
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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 16/20091. All’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole “i Comuni |
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CAPO IV - NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 14/20021. Alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 40 della legge |
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Art. 18 - Introduzione del Capo IX bis alla legge regionale 14/20021. Nella legge regionale 14/2002 dopo l’articolo 51 bis è introdotto il seguente capo: “Capo IX bis Opere di competenza degli enti locali Art. 51 ter delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali 1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6. 2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all’esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6. 3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l’utilizzo di economie e ribassi d’asta conseguiti in corso di realizzazione di un’opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d’asta. 4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il del |
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CAPO V - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE |
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Art. 19 - Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente1. La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, come inserito dall’articolo 2. 2. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l’applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della |
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TITOLO III - MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL’AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE |
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CAPO I - MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 21/20161. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente: “a bis) condhotel;”. 2. All’articolo 22 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole “alberghi o hotel,” è inserita la seguente: “condhotel,”; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.”; c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: “12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell’intera struttura per l’intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell’eventuale frazionamento. La convenzione, da trascri |
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Art. 21 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 27/2006 |
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Art. 22 - Modifiche alla legge regionale 2/20021. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le segu |
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Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 25/19961. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), dopo le parole “di campeggiatori o di turisti” è inserita la seguente: “anche”. 2. All’articolo 4 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti mod |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL’AERONAUTICA |
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Art. 24 - Disposizioni per il rilancio del settore della nautica1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della nautica da diporto attraverso: a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell’alveo dei fiumi o nella laguna; |
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Art. 25 - Disposizioni per il rilancio del settore dell’aeronautica1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell’ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell’aviazione leggera e ultraleggera attraverso: |
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Art. 26 - Omissis
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CAPO III - SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE |
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Art. 27 - Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti: “Art. 12 bis interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale 1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all’articolo 11 i seguenti interventi: |
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Art. 28 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 20 febbraio |
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Art. 31 - Modifica all’articolo 85 della legge regionale 3/20151. Dopo il comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 3/201 |
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Art. 32 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 29/20181. Al comma 28 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembr |
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CAPO IV - MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO |
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Art. 33 - Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Modifica all’articolo 86 della legge regionale 9/20071. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 86 della legge reg |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Modifiche alla legge regionale 28/20021. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione d |
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Rimodulazione di scadenze1-3. Omissis 4. Per consentire l’adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalit |
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Art. 41 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/20181. All’articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 42 - Art. 43 - Omissis
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CAPO V - MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE |
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Art. 44 - Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/20071. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il si |
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Art. 45 - Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 25 set |
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CAPO VI - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Art. 46 - Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive1. In sede di prima applicazione dell’articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dall’articolo 20, comma 7, e fino all’emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali: a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali; b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente; c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall’intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali; |
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TITOLO IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT CAPO I NORME URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Finanziamento ai musei privati di interesse regionale1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere: a) un contributo di 37.000 euro all’Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo; b) un contributo di 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michel |
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Art. 49 - Modifiche alla legge regionale 16/20141. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente: “Art. 17 bis diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia |
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Art. 50 - Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica1. La vigente convenzione, prevista dall’articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4. |
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Art. 51 - Art. 53 - Omissis
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CAPO II - NORME URGENTI IN MATERIA DI SPORT |
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Art. 54 - Modifica all’articolo 1 bis della legge regionale 8/20031. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 bis della legg |
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Art. 56 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8/20031. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8/2003 |
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Art. 57 - Omissis
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CAPO III - NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI SPORT |
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TITOLO V - MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25 /2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA |
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CAPO I - MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25/2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI |
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Art. 59 - Art. 64 - Omissis
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CAPO II - NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA |
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Art. 65 - Modifiche alla legge regionale 6/20081. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), è inserito il seguente: “Art. 16 bis registri obbligatori per l’esercizio dell’attività venatoria 1. L’individuazione dei registri obbligatori per l’esercizio dell’attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo. 2. I registri obbligatori sono: a) il registro dei soci; |
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Art. 66 - Omissis
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TITOLO VI - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI |
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CAPO I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE |
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Art. 67 - Disposizioni concernenti l’Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all’articolo 9 quater della legge regionale 20/20161. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all’effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, |
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Art. 68 - Norme in materia di sicurezza urbana1. Qualora sussista un interesse diretto dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezz |
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Art. 69 - Modifica all’articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 21 ot |
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Art. 70 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6/2013 concernente le stazioni ferroviarie regionali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana1. Al comma 11 quater dell’articolo 4 della legge regionale 26 |
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernente il patrimonio immobiliare dell’Ezit1. All’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urge |
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Art. 73 - Omissis
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Art. 74 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13/2018 in materia di diritto allo studio1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta |
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Art. 75 - Art. 77 - Omissis
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Art. 78 - Disposizioni in materia di funzione pubblica |
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Art. 79 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 14/2016 concernente interventi a favore di edifici universitari1. Al comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2 |
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Art. 80 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 29/2018 in materia di edilizia di culto1. Al comma 11 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembr |
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Art. 81 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29/2018 concernente contributi straordinari alle associazioni di volontariato1. All’articolo 9 della legge regionale 29/2018 sono apport |
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Art. 82 - Art. 84 - Omissis
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CAPO II - CAPO III - Omissis
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TITOLO VII - NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE CAPO I NORME FINANZIARIE |
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Art. 93 - Omissis
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CAPO II - ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 94 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato - Omissis
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