Comma abrogato dall’art. 46, comma 1, della L.R. 02/08/2022, n. 11, così recitava:

Art. 21 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 27/2006

1. Il comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), è sostituito dal seguente:

“1 bis. Per implementare l’offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, può autorizzare, anche a titolo oneroso, l’utilizzo delle piste da sci, sia in orario di apertura sia fuori orario di apertura, per attività sportive o similari, quali, a titolo esemplificativo, le attività previste all’articolo 2, comma 2, lettere a bis), i) e i bis).”.”

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