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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 21/10/2011, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 29/04/2019, n. 6
- L.R. 09/06/2017, n. 22
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 21/12/2012, n. 26
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblic |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l’accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; N6 b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell’accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione; N6 c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni; d) cr |
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CAPO II - FUNZIONI |
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Art. 3 - Compiti della Regione1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l’emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria. |
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Art. 4 - Compiti dei Comuni1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare: a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge; b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari; |
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Art. 5 - Compiti delle Aziende per i servizi sanitari1. Le Aziende per i servizi sanitari: |
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CAPO III - ATTIVITÀ FUNEBRE |
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Art. 6 - Attività funebri1. L’attività funebre è l’attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l’espletamento delle seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri; |
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CAPO IV - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE |
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Art. 7 - Art. 14 Omissis |
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CAPO V - SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO |
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Art. 15 - Strutture obitoriali1. Sono strutture obitoriali: a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura; b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute i |
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Art. 16 - Casa funeraria1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l’attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: |
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Art. 17 - Sala del commiato1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o |
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CAPO VI - TRASPORTO FUNEBRE |
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Art. 18 - Art. 26 Omissis |
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CAPO VII - CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI |
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Art. 28 - Gestione dei cimiteri1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 6, comma 2, secondo periodo, l’attività di g |
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Art. 29 - Area di rispetto1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall’ |
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Art. 30 - Requisiti minimi1. In ogni cimitero sono presenti almeno: a) un campo di inumazione; |
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CAPO VIII - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI |
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Art. 31 - Diritto di sepoltura1. Nel cimitero sono ricevuti: a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; |
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Art. 32 - Identificazione della sepoltura1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. |
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Art. 33 - Inumazione1. L’inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni. |
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Art. 34 - Tumulazione1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomb |
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Art. 35 - Sepoltura privata nel cimitero1. Il Comune può concedere a privati e a enti l’uso di aree per sepoltur |
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Art. 36 - Esumazioni1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall’inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. |
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Art. 37 - Estumulazioni1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione. |
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Art. 38 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all’articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché |
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Art. 39 - Cappella privata fuori del cimitero1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall’articolo 340, secondo comma, del |
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Art. 40 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuo |
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CAPO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI |
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Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o |
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Art. 42 - Affidamento e dispersione delle ceneri1. L’affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all’autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l’acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione. N10 2. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto. N10 |
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Art. 43 - Luoghi di dispersione delle ceneri1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto: a) in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, individuate dai Comuni; |
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Art. 44 - Modalità di conservazione delle urne affidate1. L’urna affidata all’avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza. 2. L’affidatario ha l’obbligo di |
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Art. 45 - Senso comunitario della morte1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell |
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Art. 46 - Realizzazione di crematori1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i se |
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Art. 47 - Piano regionale di coordinamento1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ado |
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Art. 48 - Applicazione retroattiva1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della p |
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CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 49 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell&r |
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Art. 50 - Informazione sulle pratiche funerarie1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i |
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Art. 51 - Sanzioni amministrative1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l’inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate. 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell’arti |
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Art. 52 - Omissis |
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Art. 53 - Disposizioni transitorie1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 3, continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività |
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