La legge entra in vigore dal 01/05/2019. Il provvedimento - nato inizialmente con lo scopo di semplificare il Codice dell’edilizia di cui alla L.R. n. 19/2009, nonché di incrementare l’economia e la competitività regionale - lungo il percorso che ha portato alla sua discussione e all’approvazione ha raccolto e fatto confluire poi al suo interno diverse tematiche, comprendendo quindi non solo novità in materia di urbanistica e di edilizia, ma anche sui temi del turismo, del sistema produttivo regionale, del trasporto pubblico locale fino ad arrivare alla caccia, al rilancio del settore dell’aeronautica e così via. Il suo punto focale rimane, comunque, quello riguardante il settore urbanistico ed edile, e in particolare il rilancio del comparto dopo molti anni di grande crisi, andando al contempo però a preservare la riduzione del consumo di suolo, con l’obiettivo di promuovere ed incrementare gli interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio già esistente. La legge si orienta, dunque, ai costruttori e alle imprese edili, consentendo l’aumento dei metri cubi in deroga alle distanze e alle altezze, con l’esclusione chiaramente delle zone storiche, regolate invece da vincoli nazionali.
TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal
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TITOLO II - MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO CAPO I RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA URBANISTICA
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Art. 2 - Razionalizzazione delle varianti di livello comunale
disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
“Art. 63 sexies disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell’articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l’ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l’individuazione grafica dell’area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l’incremento dell’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone o
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Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5/2007
1. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 5/2007 dopo le parole “Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici” sono inserite le seguenti: “di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: “Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l’approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all’approvazione dello strumento urbanistico generale.”.
“1 bis. Sino all’adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall’entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all’articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l’Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).”.
4. Dopo il comma 3 dell’
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Art. 4 - Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione
a) al comma 7 bis dell’articolo 3 le parole “, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all’esproprio o a vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta,” sono soppresse;
b) al comma 7 bis dell’articolo 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l’intero ambito.”;
a) alla lettera c) del comma 1 le parole “quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)”;
b) alla lettera o) del comma 1 dopo le parole “destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie”.
a) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le strutture di cui all’articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d’uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d’uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell’immobile per atto tra vivi che preveda l’uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all’articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell’obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.”.
a) alla lettera n) le parole “di aree” sono sostituite dalle seguenti: “e manufatti assimilabili in aree”;
b) alla lettera x) dopo le parole “strutture ricettive turistiche” sono inserite le seguenti: “e agrituristiche” e, al punto 1, dopo le parole “conservino i meccanismi di movimento in funzione” sono aggiunte le seguenti: “laddove esistenti”.
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole “immobiliari preesistenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore”;
b) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole “nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale” la parola “o” è sostituita dalla seguente: “e”.
a) alla lettera d) del comma 1 le parole “tende relative a locali d’affari e” sono soppresse;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.”.
7. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 19/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: “I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 26.”.
1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 dopo le parole “all’articolo 17” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell’articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006”;
“Capo IX bis Opere di competenza degli enti locali
Art. 51 ter delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali
1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all’esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l’utilizzo di economie e ribassi d’asta conseguiti in corso di realizzazione di un’opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d’asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il del
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CAPO V - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE
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Art. 19 - Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente
1. La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, come inserito dall’articolo 2.
2. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l’applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della
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TITOLO III - MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL’AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE
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CAPO I - MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO
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Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 21/2016
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente:
a) al comma 2 dopo le parole “alberghi o hotel,” è inserita la seguente: “condhotel,”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.”;
c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
“12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell’intera struttura per l’intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell’eventuale frazionamento. La convenzione, da trascri
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Art. 21 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 27/2006
CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL’AERONAUTICA
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Art. 24 - Disposizioni per il rilancio del settore della nautica
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della nautica da diporto attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell’alveo dei fiumi o nella laguna;
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Art. 25 - Disposizioni per il rilancio del settore dell’aeronautica
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell’ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell’aviazione leggera e ultraleggera attraverso:
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Art. 26 - Omissis
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CAPO III - SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE
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Art. 27 - Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive
1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:
“Art. 12 bis interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all’articolo 11 i seguenti interventi:
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Art. 28 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione d
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Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Rimodulazione di scadenze
1-3. Omissis
4. Per consentire l’adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalit
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Art. 41 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29/2018
CAPO V - MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE
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Art. 44 - Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/2007
1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il si
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Art. 45 - Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione
CAPO VI - NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Art. 46 - Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dall’articolo 20, comma 7, e fino all’emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:
a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;
b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;
c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall’intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;
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TITOLO IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT CAPO I NORME URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Finanziamento ai musei privati di interesse regionale
1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) un contributo di 37.000 euro all’Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;
b) un contributo di 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michel
“Art. 17 bis diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia
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Art. 50 - Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica
1. La vigente convenzione, prevista dall’articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4.
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Art. 51 - Art. 53 - Omissis
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CAPO II - NORME URGENTI IN MATERIA DI SPORT
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Art. 54 - Modifica all’articolo 1 bis della legge regionale 8/2003
1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli
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553133911570263
TITOLO V - MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25 /2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA
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CAPO I - MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25/2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI
“Art. 16 bis registri obbligatori per l’esercizio dell’attività venatoria
1. L’individuazione dei registri obbligatori per l’esercizio dell’attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I registri obbligatori sono:
a) il registro dei soci;
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553133911570268
Art. 66 - Omissis
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553133911570269
TITOLO VI - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI
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553133911570270
CAPO I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
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Art. 67 - Disposizioni concernenti l’Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all’articolo 9 quater della legge regionale 20/2016
1. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all’effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite,
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Art. 68 - Norme in materia di sicurezza urbana
1. Qualora sussista un interesse diretto dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezz
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Art. 69 - Modifica all’articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
D. Min. Infrastrutture e Trasporti 17 Gennaio 2018
Con commenti introduttivi a cura di: Ing. Nicola Mordà, Ing. Alfonso Mancini
Testo completo del decreto - Ambito applicativo, vigenza e periodo transitorio - Commento introduttivo alle principali novità - Indici e ausili alla consultazione.
Edizione emendata giugno 2018
LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE
La spesa pubblica per lo sviluppo - Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - La verifica e il monitoraggio degli investimenti pubblici - La valutazione ambientale dei piani e dei progetti - La valutazione dei piani e dei programmi - L’analisi economica e finanziaria delle infrastrutture - Casi di studio.
6° edizione riveduta e aggiornata
La legislazione Urbanistica - La pianificazione urbanistica comunale - I piani sovracomunali - La normativa tecnica del territorio - I programmi di attuazione - La regolamentazione dell’attività edilizia - La normativa tecnica dell’edilizia - La sostenibilità
ISBN 9788862193788
La consegna dei lavori - Il subappalto - I termini dell’appalto - La contabilità dei lavori - Le varianti e i lavori supplementari - Controversie e responsabilità - Risoluzione e rescissione contrattuale - Il collaudo delle opere - Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte - Quadro sinottico della normativa
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