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L.R. Abruzzo 25/10/1996, n. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
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TITOLO I

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Art. 1 - Oggetto della legge e campo di applicazione

La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l’assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la determinazione dei relativi canoni.

Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali e loro società in house providing,

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Art. 2 - Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica

N6

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;N112

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito; N113

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni; N114

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi; N131

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Art. 3 - Norme per l’emanazione dei bandi di concorso

All’assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l’ente tenuto all’emanazione del bando.

I bandi vengono emanati di norma oltre il 30 settembre di ogni anno. N7

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Art. 4 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve contenere:

a) l’ambito territoriale di assegnazione;

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Art. 5 - Registro delle autorizzazioni

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

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Art. 6 - Istruttoria della domanda

Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l’esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

Il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall’interessato nei moduli di domanda.

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Art. 7 - Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale corrispondenti a quelle agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3. N16

La Commissione è presieduta da 1 Magistrato o Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica, o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di Presidente di Commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali. N17

Per queste ultime quattro categorie è richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale per aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P. istituito presso gli Uffici della Direzione opere pubbliche della Giunta regionale. N18

La Commissione è altresì composta:

1) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;

2) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

3) da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, più rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;

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Art. 8 - Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l’attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Condizioni soggettive:

a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f):

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;

- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1;

- 4 unità: punti 2;

- 5 unità: punti 3;

- oltre 6 unità: punti 4;

Ai fini della determinazione del pun

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Art. 9 - Formazione della graduatoria

La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Il termine di cui al comma precedente è portato a 60 giorni esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei comuni di oltre 15.000 abitanti.

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Art. 9-bis - Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia

1. Nel caso di sgombero coattivo di stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edi

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Art. 10 - Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lett. f) del precedente art. 2, nonché della determinazione del punteggio spettante, la commissione, nel caso di incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di

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Art. 11 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate mediante bandi di concorso integrati

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Art. 12 - Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione

Il comune prima dell’assegnazione accerta la permanenza in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

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20911 12031520
Art. 13 - Assegnazione e standard dell’alloggio

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si appl

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Art. 14 - Scelta e consegna degli alloggi

Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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Art. 14-bis - Assegnazioni di alloggi nei Comuni capoluogo di provincia per i nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell’Ordine

N5

1. La Regione con proprio atto deliberativo, sulla base delle segnalazioni delle Prefetture, destina una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nei Comuni capoluogo di provincia ai nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell’Ordine che prestano servizio nel territorio regionale.

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Art. 15 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.

Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risana

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Art. 16 - Subentro nella domanda e nell’assegnazione

N1

Il diritto di subentro nell'alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo

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TITOLO II - NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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Art. 17 - (Programmazione della mobilità)

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi dell'articolo 1, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un program

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Art. 17-bis - (Piano di mobilità volontaria riservata)

1. Al fine di evitare situazioni di disagio abitativo legate alla inidoneità delle abitazioni e degli immobili rispetto al

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Art. 18 - Domande e criteri di mobilità

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate all’ente gestore, corredate dalle motivazioni. della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo art. 19 s

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20911 12031529
Art. 19 - Commissione per la mobilità

La commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune ed è così composta:

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Art. 20 - Norme per la gestione della mobilità

Nell’attuazione del programma di mobilità deve essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all’accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l’utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve, altresì, essere concessa priorità ai cambi-alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

Per ciascun assegnatar

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TITOLO III - NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
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Art. 21 - Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2° comma, art. 25, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse im

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20911 12031533
Art. 22 - Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all’art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo

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Art. 23 - Classe demografica dei comuni

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

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Art. 24 - Ubicazione

Per gli alloggi localizzati nei comuni con popo

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20911 12031536
Art. 25 - Calcolo del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Even

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Art. 26 - Aggiornamento del canone di locazione

Il canone definito a norma dell’art. 25, comm

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Art. 27 - Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all’art. 25 sulla base della documentazione già prodotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. N63

2. Nei successivi 90 giorni gli enti gestori sono tenuti a comunicare agli assegnatari i nuovi canoni ed il relativo prospet

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Art. 28 - Aggiornamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di

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Art. 28-bis - Differimento aggiornamento periodico del reddito biennio 2018-2019 e aggiornamento canone di locazione 2021

1. A seguito del

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Art. 29 - Fondo sociale

È istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS. N70

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Art. 30 - Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione pronunciata dall’ente gestore.

La morosità superiore a sei mesi può essere tuttavia sanata, secondo le modalità ed i termini rimessi ad un apposito regolamento approvato dal gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosit�

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TITOLO IV - NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
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Art. 31 - Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo già elaborato dalla Giunta regionale d’Abruzzo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o

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Art. 32 - Alloggi di amministrazione condominiale

È fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l’attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione

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20911 12031546
TITOLO V - ANNULLAMENTO, DECADENZA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO
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Art. 33 - Annullamento dell’assegnazione

L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate

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Art. 34 - Decadenza dall’assegnazione

La decadenza dall’assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l’assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli;

b) non occupi stabilmente l’alloggio, salva preventiva autorizzazione dell’ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d’uso;

b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche; N126

c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato; N75

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Art. 35 - Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’asse

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Art. 36 - Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

1. Nei confronti di coloro che alla data del 28 febbraio 2015 N103 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 3. N105

1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 1° gennaio 2021 N118 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3. N109

1-ter. Nei confronti di coloro che, a seguito della scadenza del termine previsto per l’assegnazione provvisoria, occupino alla data del 1° gennaio 2023 un alloggio di edilizia residenziale pubblica, è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 3. N140

2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso. N83

3. L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è do

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20911 12031551
Art. 36-bis - Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili

1. La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili di alloggi ERP è disciplinata dall'

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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 37 - Norme transitorie

Le commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione ad avv

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Art. 38 - Abrogazione

La presente legge disciplina, in sostituzione della

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Art. 39 - Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

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