2. All'articolo 12 bis (Contributo alle spese d'istruttoria) della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 R (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo), le parole "di euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "da definirsi con provvedimento della Giunta regionale".
4. All'articolo 36 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi) della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 R (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.".