27. L'art. 46 della L.R. 7/2003, R è sostituito dal seguente:
"Art. 46 - 1. È ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per lavori, per forniture e per servizi con riguardo alle esigenze degli Organi Regionali, entro i seguenti limiti di spesa, esclusi spese tecniche ed oneri fiscali:
euro 200.000,00 per lavori;
euro 50.000,00 per le forniture e per i servizi.
2. Con specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le tipologie delle spese in economia per lavori, forniture e servizi e la loro disciplina.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 2, è abrogato il Regolamento regionale n. 1 del 22.1.1997".
29. Dopo l'art. 91 della L.R. 7/2003 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 91 quater - 1. Al 1° comma dell'art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni le parole "e comunque nell'ambito delle assegnazioni statali in materia ai sensi del D.Lgs. 112/98" sono abrogate.
2. Dopo il 1° comma dell'art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 viene inserito il seguente:
1.bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di "Incentivi alle imprese", iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale.