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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 10/07/2024, n. 11
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CAPO I - Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti |
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 58/2023)1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Gli enti di cui al presente articolo sono competenti anche alla verifica della conformità alle prescrizioni e ai vincoli dei piani di rispettiva competenza."; b) al comma 3 dell’articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della fruizione del consumo di suolo di cui al presente comma rimane ferma la facoltà di ricorrere agli istituti della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 47, 48 e 49."; c) dopo la lettera e) del comma 9 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente: "e-bis) le opere e impianti previsti nel piano carburanti approvato dai Comuni."; d) dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 9 è aggiunta la seguente: "e-bis) riduzione del rischio idraulico attraverso il recupero delle acque piovane e la creazione di piazze d’acqua."; e) al comma 6 dell’articolo 10, dopo le parole "d.m. 1444/1968," sono aggiunte le seguenti: "e comunque non inferiori a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4"; f) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3, dopo le parole "culturali e paesaggistici," sono inserite le seguenti: "con riferimento agli incrementi volumetrici di cui al comma 1, lettere a) e b),"; 2) al comma 4 le parole "In sede di approvazione del PUC" sono sostituite con le seguenti: "Con riguardo alle misure incentivanti di cui al comma 1, lettere a) e b), in sede di approvazione del PUC"; g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: "Art. 11 - (Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali) 1. All'interno del PUC i Comuni possono considerare e prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento volumetrico massimo fino al quaranta per cento rispetto all'esistente. 2. Il valore massimo della misura premiale è aumentato di un ulteriore dieci per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A e di un ulteriore quindici per cento della volumetria esistente in caso di qualificazione energetica superiore alla classe A, ai sensi della normativa vigente. 3. Resta fermo il rispetto di quanto indicato all'articolo 10, commi 5 e 6 ed il reperimento degli spazi per parcheggi di pertinenza nella misura minima di 1,3 mq/10 mc."; h) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12 - (Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici non residenziali) 1. All'interno del PUC i Comuni possono considerare e prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento massimo di superficie utile lorda fino al venti per cento di quella esistente. 2. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore dieci per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B e di un ulteriore dieci per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente. |
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Art. 2 - (Modifica all’art. 5 della l.r. approvata con deliberazione consiliare 4/3 del 13 giugno 2024)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 4/3 del 13 giugno 2024, le parole "il |
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Art. 3 - (Modifica alla l.r. 10/2011)1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regi |
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Art. 4 - Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di cultura ed informazione |
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Art. 5 - (Interventi per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale abruzzese)1. La Regione, in attuazione dell’articolo 8 dello Statuto regionale ed in coerenza con la legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) e con la legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), intende promuovere e potenziare nel territorio regionale la conoscenza dell'illustre poeta e scrit |
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Art. 6 - (Modifiche all'art. 68 della l.r. 20/2023)1. Il comma 10-ter dell’articolo 68 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) è sostituito dal seguente: "10-ter. Al fine di consentire il conferimento da parte della Regione Abruzzo in qualità di socio unico fondatore alla Fondazione Abruzzo Film Commission, è istituito il Fondo di dotazione della Fondazione con uno stanziamento di spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2024. Al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività pre |
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Art. 7 - Art. 8 Omissis
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CAPO III - Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni |
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Art. 9 - (Modifiche alla l.r. 32/1975)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4-bis della legge regionale 9 aprile 1975, n. 32 (Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese) sono inseriti i seguenti: |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - (Modifica alla l.r. 96/1996)1. Al comma ventunesimo dell’articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gest |
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Art. 12 - (Modifiche e interpretazione autentica alla l.r. 77/1999, modifiche alle ll.rr. 9/2000, 8/2019 e attuazione dell’art. 3, commi 5 e 5-ter, del d.l. 44/2023)1. - 3. Omissis 4. Al comma 1-quater dell’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Rico |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Integrazione all'art. 32 della l.r. 3/2014)1. Dopo il comma 9 dell’articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle fo |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Integrazione all'art. 2 della l.r. 20/2016)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) è inserito il seguente: |
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Art. 17 - (Integrazione all'art. 24 l.r. 28/2017)1. Al comma 13 dell’articolo 24 della legge regionale 27 aprile |
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Art. 18 - (Modifiche alle ll.rr. 16/2020, 19/2020, 20/2019 e 61/2023)1. Dopo il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è aggiunto il seguente: "9-bis. Per l’anno 2024, lo stanziamento di spesa per il progetto "Notte dei Serpenti" è incrementato di euro 250.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 4113.3 del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026, esercizio 2024 |
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Art. 19 - (Modifiche alla l.r. 37/2020)1. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regi |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - (Modifiche all'art. 4 della l.r. 53/2023)1. All’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2023, n. 53 (Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed e |
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Art. 22 - Art. 23 Omissis
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Art. 24 - (Modifica all’art. 23 della l.r. 6/2024)1. Al comma 6 dell’articolo 23 della legge regionale 14 febbrai |
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Art. 25 - Art. 31 Omissis
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Art. 32 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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