a) dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis - (Prodotti ingombranti)
1. Per il commercio di prodotti non alimentari rientranti nella categoria a basso impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti, quali mobili, autovetture, barche, prodotti per l'edilizia, falegnameria, ecc. la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 0,50 della superficie fisica occupata e destinata alla vendita. Per attività che presentano situazioni miste di prodotti da vendere, con la prevalenza di prodotti ingombranti ma anche a scaffale, il coefficiente riduttivo è pari a 0,50.
Art. 7-ter - (Ampliamento ed accorpamento)
1. È possibile per una sola volta l'ampliamento dell'attività esistente nei limiti del 40% della superficie di vendita in dotazione accorpando medie superfici o negozi di vicinato nel rispetto dei limiti massimi delle superfici di vendita stabiliti dall'articolo 21, i quali non potranno essere superati anche in caso di ampliamento una tantum. Le superfici di vendita sono riferite ad attività ancora in essere ed il titolare non potrà procedere alla riapertura in un termine non inferiore ad anni tre.";
b) dopo la lettera f) dell'articolo 11, è aggiunta la seguente:
"f-bis) il recupero urbano delle aree periferiche in trasform