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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 21/05/2015, n. 10
L. R. Abruzzo 21/05/2015, n. 10
L. R. Abruzzo 21/05/2015, n. 10
- L.R. 28/05/2015, n. 11
- Sentenza C. Cost. 16/12/2016, n. 273
- L.R. 24/08/2018, n. 30
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Art. 1 - (Oggetto)1. L'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica avviene attraverso Piani di Vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare: a) la razionale ed economica gestione dell' |
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Art. 2 - (Alienazione degli alloggi)1. Dei Piani di Vendita è data equilibrata informazione ai portatori di interesse. L'alienazione degli alloggi siti in edifici a proprietà mista è prioritaria. 2. Gli Enti proprietari prioritariamente procedono all'alienazione degli alloggi inseriti nei Piani di Vendita in favore degli assegnatari degli stessi da almeno cinque anni o dei familiari conviventi, fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario, purché in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione. 3. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dall'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la g |
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Art. 3 - (Determinazione del prezzo di cessione ai soggetti assegnatari)1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio ai soggetti assegnatari è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a cento alla sua rendita catastale. È possibile una riduzione del prezzo di cessione, così determinato, nella misura del 20 per cento in ragione della |
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Art. 4 - (Limiti al trasferimento di proprietà)1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita a nessun titolo, né su di essi può costituirs |
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Art. 5 - (Gestione e reimpiego dei proventi)1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria. 2. L'utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni alla Giunta regionale per l'approvazione.N4 |
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Art. 6 - (Pubblicità)1. Gli Enti proprietari adottano tutte le necessarie misure di pubblicità sia |
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Art. 7 - (Locazioni con patto di futura vendita)1. Gli alloggi in regime di canone concordato, costruiti con fonti di finanziamento regionale e/o con i proventi della legge 560/1993, già occupati da legittimi assegnatari ovvero da assegnare agli aventi titolo, possono essere ricompresi in un programma di locazione con patto di futura vendita. La durata della locazione non potrà essere inferiore a otto anni. I proventi derivanti dalle locazioni predette sono gestiti secondo il disposto di cui all'articolo 5. Agli stessi trovano applicazione i commi 6 e 7 del predetto articolo 5. |
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Art. 8 - (Unicità della gestione)1. Per favorire l'unicità della gestione degli alloggi i Comuni possono trasfe |
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Art. 10 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bol |
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