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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 21/07/1999, n. 44
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- L.R. 26/04/2004, n. 15
- L.R. 17/04/2003, n. 7
- L.R. 10/05/2002, n. 7
- L.R. 23/02/2000, n. 19
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Art. 2. - Trasformazione IACP1. N25 Gli Istituti Autonomi Case Pop |
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Art. 3. - Azienda regionale per l'edilizia e il territorio - A.R.E.T. e Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R.1. L istituita l'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (A.R.E.T.) con sede nel Capoluogo di Regione. 2. Sono altresì istituite 5 Aziende Territ |
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Art. 4. - Natura dell'ARET e delle ATER1. L'ARET e le ATER sono Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e con |
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Art. 5. - Compiti del Consiglio e della Giunta Regionale1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta: a) determina all'inizio di ogni legislatura gli indirizzi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in aderenza con i contenuti degli atti della programmazione regionale e locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85; b) definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento e la ripartizione dei fondi, affidando la realizzazione degli interventi stessi all'ATER, all'ARET, a Società miste a prevalente capitale pubblico, ad imprese di costruzioni, cooperative e loro consorzi, nonché a singoli cittadini; |
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Art. 6. - Gestione Sociale degli alloggi1. La Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
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Art. 7. - Comitato regionale per l'edilizia residenziale1. L'istituito il Comitato Regionale per l'Edilizia Residenziale composto da: a) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, con funzioni di Presidente; b) il Presidente della Commissione Consiliare competente; c) il Dirigente del Servizio Politica della Casa; d) il Presidente dell'ARET ed i Presidenti delle ATER. 2. Il Comitato Regionale per l'edilizia residenziale, in modo concertat |
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Art. 8. - Attività dell'ARET1. L'ARET provvede a: a) promuovere e sviluppare programmi di ricerca, innovazione e sviluppo di nuove tecniche di costruzione, volte anche al risparmio energetico, tese ad assicurare il miglioramento della qualità della vita negli edifici di edilizia pubblica; b) fornire consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e realizzare in forma autonoma programmi che rientrino negli obiettivi dell'Azienda; e) realizzare progetti di costruzione di dimensione strategica, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, supportando le fasi di istruttoria, approvazione e verifica successiva; d) assicurare lo sviluppo e la diffusi |
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Art. 9. - Attività dell'ATER1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a: a) attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati; |
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Art. 10. - Organi1. Sono organi dell'ARET e dell'ATER: |
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Art. 11. - Consiglio di Amministrazione dell'ARET1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, e tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza. N17 2. I componenti del CDA devono possedere i seguenti requisiti: - aver svolto mansioni di direzione o amministrazione della pubblica amministrazione o nella amministrazione di aziende pubbliche o private; |
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Art. 12. - Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ARET1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale. Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione; b) approvare i regolamenti interni; |
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Art. 13. - Presidente dell'ARET1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati da |
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Art. 14. - Direttore dell'ARET1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da almeno un quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o dirigenza in pubbliche amministrazioni, enti, società, aziende pubbliche o private di grande rilevanza e di adeguato livello territoriale e che siano in possesso del diploma di laurea. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 650 anno di età. Il Presidente stipula il contratto o lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivat |
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Art. 15. - Comitato Tecnico1. L istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante di ogni ATER, designato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione scelto tra i dipendenti dell'Azienda, presiedu |
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Art. 16. - Trasparenza1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'ARET e delle ATER, con apposito regolamento, da adottarsi entro il 31 |
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Art. 17. - Consiglio di Amministrazione dell'ATER1 Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trent |
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Art. 18. - Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER |
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Art. 19. - Presidente dell'ATER1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ATER convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Co |
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Art. 20. - Direttore dell'ATER1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra i dirigenti pubblici che abbiano svolto incarichi dirigenziali per almeno un quinquennio, tra i funzionari pubblici, aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza, titolari di posizione organizzativa che abbiano svolto funzioni dirigenziali vicarie per almeno un quinquennio ovvero tra i dirigenti privati che abbiano svolto incarichi dirigenziali per almeno un quinquennio in enti di diritto privato. N26 2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto priv |
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Art. 21 - Revisione legale1. La revisione legale dell’ATER è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica |
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Art. 22. - Finanza e Contabilità dell'ARET e delle ATER1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione: a) un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Regionale; in particolare nel piano programma devono essere illustrati: - il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento; |
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Art. 23. - Fonti di finanziamento1. L'ARET provvede al raggiungimento degli scopi mediante i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 8 della presente legge. 2. La Giunta Regionale in relazione all'andamento gestionale delle singole ATER può s |
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Art. 24. - Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita la vigilanza sull'ARET e sulle ATER e può disporre le ispezioni e verifiche. 2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta Regio |
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Art. 24-bis - ATER in condizioni di deficit strutturale1. Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci: a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata; b) i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale; c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili; d) i proventi derivanti dall |
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Art. 25. - Controllo di gestione1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l'ARET e le |
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Art. 25-bis - Liquidazione delle ATER1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l' |
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Art. 26. - Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER1. Entro un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte rispettivamente dell'ARET e delle singole ATER, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) - Federcasa. N21 2. Il personale che risult |
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Art. 27. - Norme di prima applicazione1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'insediamento dei Consigli di Amministrazione delle ATER, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta, designato dal Componente la Giunta preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, viene nominato un Commissario straordinario presso ciascun IACP al quale sono conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione con il compito di provvedere, nel termine di 60 giorni dall'insediamento, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta Regionale. 2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario, gli organ |
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Art. 28. - Primo avvio dell'ARET1. La Giunta Regionale provvede a mettere a disposizione dell'ARET i locali necessari per l'inizio delle attività, nonché l'assegn |
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Art. 29. - Norme transitorie ed abrogazione di norme1. L'attività costruttiva di nuovi alloggi, già programmati dalla Regione, è portata ad ultimazione da parte delle ATER a condizione che i relativi lavori siano già in corso ovvero che gli stessi saranno iniziati entro 120 giorni dall'entrata in |
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Art. 30. - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione A |
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23/12/2024
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