Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L.R. 17/09/2024, n. 15, al fine di fronteggiare situazioni di criticità eccezionali e temporanee, ha diritto al subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui al presente articolo, anche il discendente diretto non collaterale di secondo grado del titolare dell'assegnazione che, alla data del 01/01/2024, risulti componente del nucleo familiare dell'assegnatario da almeno un anno purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori.

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