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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 16/06/2020, n. 14
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L. R. Abruzzo 16/06/2020, n. 14
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/12/2023, n. 58
- L.R. 20/10/2021, n. 18
- L.R. 20/11/2020, n. 32
- L.R. 31/07/2020, n. 20
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CAPO I - Disposizioni finanziarie e contabili |
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Art. 1 - Interventi in ordine alla funzionalità dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica1. Al fine dell'installazione e gestione del Programma applicativo per le Anagrafi regionali dell'edilizia scolastica realizzate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) nell'ambito del Sistema Informativo del Minis |
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Art. 2 - Art. 6 - Omissis
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CAPO II - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3/2020 e alla L.R. 4/2020 |
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Art. 7 - Copertura finanziaria del comma 3 e modifiche al comma 4 all'articolo 10 della L.R. 3/20201. Al fine di assicurare per l'anno 2020 la copertura finanziaria del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 31 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020 - 2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza: a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 1, Programma 04, capitolo di spesa 11825, denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione" per euro 10.000,00; b) in diminuzione parte Spes |
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Art. 8 - Art. 16 - Omissis
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CAPO III - Modifiche alle leggi regionali 1/2020, 10/2011, 11/1999, 7/2020 e 5/2020 in attuazione del principio di leale collaborazione |
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Art. 17 - Modifiche alla L.R. 1/20201. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2020, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 18 - Modifiche alla L.R. 40/20171. All'articolo 4 della L.R. 40/2017 sono apportate le seguenti |
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Art. 19 - Modifiche alla L.R. 10/20111. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), come modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - Modifiche alla L.R. 11/19991. All'articolo 46-bis della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministr |
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Art. 21 - Modifiche alla L.R. 7/20201. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla |
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Art. 22 - Omissis
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CAPO IV - Modifiche a leggi regionali, disposizioni finanziali e e ulteriori disposizioni urgenti |
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Art. 23 - Modifiche dell'articolo 1 della L.R. 39/2019 e contributo straordinario al Comune di Oricola1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), le parole "2019" sono sostituite con "2020". 2. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 39/2019, le parole "2019" sono sostituite con "2020". |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 7 della L.R. 21/19981. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle |
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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 21/19981. L'articolo 8 della L.R. 21/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Collegamento e monitoraggio) 1. Per consentire le attività di concertazione del CE.RE.MO.CO., vanno assicurate, fra le altre, secondo le modalità e le forme stabilite dallo stesso Tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in merito: a) alla conoscenza generale del settore delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che descrivano: 1) gli andamenti demografici, economici e sociali della Regione in rapporto alla necessità di reti infrastrutturali ed alla qualità dell'abitare; 2) l'analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione per tipo di qualifica e contratto e quanto altro utile per definire gli andamenti ten |
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Art. 26 - Modifiche alla L.R. 9/20201. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'e |
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Art. 27 - Trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. 32/20151. Per il migliore esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione ai sensi degli articoli 7, 8, 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), le attività strumentali e connesse che, anteriormente al trasferimento e secondo le ricognizioni svolte in seno all'Osservatorio di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province svolgevano attraverso società in house sono affidate dalla Regione, su parere dei Dipartimenti interessat |
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Art. 28 - Modifica alla L.R. 2/20181. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 2 |
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Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci - Rifinanziamento L.R. 127/97 per manutenzione porti1. Al fine di promuovere il rilancio delle attività produttive a seguito del Covid-19 ed incentivare il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci". 2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)). |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Misure di supporto tecnico-amministrative alle attività di difesa idrogeologica del territorio1. Al fine di fornire un supporto tecnico ed amministrativo alle attività di contrasto al dissesto idrogeologico della costa abruzzese, nonché alle funzioni di coordinamento del competente Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 53.000,00. |
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Art. 34 - Interventi per la redazione del Piano Bacini Sciistici regionale1. Ai fini della predisposizione del Piano dei Bacini Sciistici previsto dall'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e dall'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 (Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazi |
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Art. 35 - Art. 41 - Omissis
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Art. 42 - Misure di semplificazione in materia di agricoltura1. Al fine dell'erogazione dei benefici comunitari e nazionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recan |
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Art. 43 - Modifiche alla L.R. 96/19961. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale |
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Art. 44 - Art. 46 - Omissis
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CAPO V - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore |
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Art. 47 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 23, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 40, 44 e 46 trovano copertura nelle variazioni |
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Art. 48 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione T |
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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis
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