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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 20/01/2021, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/07/2024, n. 10
- L.R. 20/12/2023, n. 58
- L.R. 08/11/2023, n. 55
- L.R. 05/06/2023, n. 23
- L.R. 15/02/2023, n. 10
- L.R. 22/08/2022, n. 24
- L.R. 11/01/2022, n. 1
- L.R. 29/11/2021, n. 23
- L.R. 20/10/2021, n. 18
- L.R. 30/07/2021, n. 15
- L.R. 18/05/2021, n. 10
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CAPO I - Disposizioni finanziarie |
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Art. 1 - Art. 4 Omissis
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Art. 5 - Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate pe |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorità nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualità 2021. 2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifich |
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Art. 7 - (Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2021 e 2022, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 10.882.000,00. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, o |
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Art. 8 - Art. 10 Omissis
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CAPO II - Ulteriori disposizioni |
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Art. 11 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - Modifica alla L.R. n. 6/20091. L'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) e sostituito dal seguente: "Art. 26 - (Disposizioni in materia di agenzie, enti, aziende |
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Art. 15 - Integrazioni alla L.R. 8/20191. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) e successive modifiche, dopo il comma 3 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 16 - Integrazione alla L.R. 47/20071. All'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Le |
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Art. 17 - Art. 18 Omissis
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Art. 19 - Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti1. Alla legge regionale 9 luglio 2020 n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole "sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi,"; b) al comma 1 dell'articolo 2, che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 6/2008, le parole "o scarsa produttività" sono soppresse. 2. Omissis 3. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.". 4. - 5. Omissis 6. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con D.M. 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)" sono soppresse; b) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi"; c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno" sono soppresse. 7. Alla legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del tenitorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 18, comma 2, la parola "sempre" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001"; b) all'articolo 23 della L.R. 29/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009"; 2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al D.M. 1444/1968" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)"; c) all'articolo 25, comma 2, le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di 180 gioirli e comunque fino al |
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CAPO III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 20 - Norma finanziaria |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021. Attesto che il Consiglio regionale, |
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Allegato 1 - Allegato 6 Omissis
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