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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 17/04/2003, n. 7
L. R. Abruzzo 17/04/2003, n. 7
L. R. Abruzzo 17/04/2003, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/06/2022, n. 9
- L.R. 28/05/2021, n. 13
- L.R. 20/01/2021, n. 1
- L.R. 28/01/2020, n. 3
- L.R. 16/07/2018, n. 16
- L.R. 12/01/2018, n. 2
- L.R. 08/10/2015, n. 28
- Delib. G.R. 10/12/2012, n. 846
- L.R. 17/07/2012, n. 34
- L.R. 03/08/2011, n. 25
- L.R. 21/11/2008, n. 16
- L.R. 31/12/2007, n. 47
- L.R. 09/11/2005, n. 33
- L.R. 08/02/2005, n. 6
- L.R. 26/04/2004, n. 15
- L.R. 19/11/2003, n. 20
- L.R. 19/11/2003, n. 10
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CAPO I - Disposizioni finanziarie |
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Art. 1 - Art. 3 Omissis
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Art. 5 - Omissis
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Art. 61. La promozione di iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle riserve naturali e quella riguardan |
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Art. 7 - Art. 23 Omissis
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Art. 241. Omissis 2. Il 5° comma dell'art. 3 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 è sostituito dal seguente: "5. Lo sviluppo termale viene affidato alla Direzione Attività Produttive: nei procedimenti ammin |
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Art. 25 - Art. 38 Omissis
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CAPO II - Omissis
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CAPO III - Modifiche, integrazioni ed abrogazioni di leggi regionali |
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Art. 44 - Art. 45 Omissis
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Art. 461. È ammesso il ricorso al sistema di effet |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 481. La Regione Abruzzo attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera concorrendo al sostegno degli interventi che i Comuni vorranno assicurare sui tratti di costa di rispettiva competenza. 2. La Regione a tal fine favorisce i seguenti interventi: a) opere foranee e radenti di difesa degli abitati o di strutture pubbliche; b) interventi di sistemazione opere idrauliche e di difesa; |
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Art. 49 - Art. 63 Omissis
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Art. 64 |
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Art. 65 - Omissis
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Art. 67 - Art. 70 Omissis
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Art. 711. All'art. 16 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 concernente "Attua |
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Art. 72 - Omissis
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Art. 731. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2002 concernente: |
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Art. 74 - Art. 91-ter Omissis
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Art. 91-quater |
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Art. 91-quinquies1. Alla L.R. 99/1999 è inserito il seguente capo: CAPO IV (Controllo e monitoraggio degli interventi di cui all'art. 2) Art. 17bi |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 |
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Art. 921. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico, ivi compresi le autorizzazioni, è effettuata in base ai criteri vigenti in materia di normativa statale e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". 2. Al fine di procedere: a) alle modalità di presentazione delle domande di utilizzo del bene o delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere sui corsi d'acqua pubblici, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e le norme per la compilazione degli atti tecnici dei progetti di massima e di esecuzione a corredo delle domande; |
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Art. 92-bis - Concessioni Pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessione delle pertinenze idrauliche, calcolati secondo le leggi statali vigenti in materia, nelle more dell'emanazione da parte della Giunta regionale di prezzi unitari per metro quadro di superficie concessa e riferiti per ogni uso e per zone omogenee, non possono essere inferiori, per ogni tipologia d'uso, agli importi indicati nell'allegata tabella "E". 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il richiedente, prima della firma dell'atto di c |
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Art. 931. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5), il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui ai DD. del Ministero delle Finanze 25.2.1997, n. 90 e 24.11.2000 e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni e i sovracanoni, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31.12.2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare. N25 3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione. 4. I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. 1775/33, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato. 4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell’utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione. N7 4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l’uso igienico che l’uso civile, qualora il quantitativo d’acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis. N7 5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti: a) consumo umano, per ogni modulo di acqua assentito: euro 2.704,00; b) irriguo agricolo: b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito: euro 107,00; per i Consorzi di Bonifica: euro 99,00; b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno: euro 1,05; per i Consorzi di Bonifica: euro 1,00; c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta: c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW; c2) da 220,01 kW a 3.000 kW: euro 40,00/kW; c3) oltre i 3.000 kW, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9; c4) per i Consorzi di Bonifica: euro 17,00/kW; N33 d) industriale, per ogni modulo di acqua assentito, euro 18.981,00, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di mc annui. Il canone unitario è ridotto del 50% se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo; |
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Art. 941. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto di cui al successivo comma 6, i procedimenti amministrativi di concessione delle acque pubbliche sono disciplinate dai riferimenti normativi nazionali e regionali indicati nel suddetto comma, fatta eccezione: a) per le domande di concessione di derivazione di acqua destinata al consumo umano, conformi al vigente Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, non si da luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al 4° comma dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, anche se presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge; b) per le domande di concessioni di cui al precedente comma, unitamente a quelle relative a progetti acquedottistici di interesse regionale, i finanziamenti dei quali sono stati inseriti in programmi nazionali e regionali, anche se non conformi al suddetto PRGA '67, può procedersi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 13 del citato T.U. 1775/1933 anche in pendenza di opposizioni o osservazioni, purché il richiedente la concessione si impegna formalmente di accettare, senza alcuna eccezione, eventuali forme di indennizzo a terzi o di norme di salvaguardia da inserire nel disciplinare di concessione; c) per le domande di concessioni di derivazione d'acqua destinata al consumo umano, non conformi al suddetto P.R.G.A., può procedersi al rilascio della concessione in sanatoria ovvero di nuove concessioni relative a progetti acquedottistici di interesse regionale di cui alla precedente lett. b) in deroga al medesimo P.R.G.A., purché la domanda sia stata presentata in sanatoria ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.lgs. 11.5.1999, n. 152; sia giustificato il fabbisogno d'acqua per abitante residente e fluttuante, calcolato secondo i parametri vigenti nella Regione Abruzzo. Tale procedura si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di detto D.Lgs. le cui opere siano state completamente o parzialmente realizzate, previa istanza di parte da presentare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge N18. |
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CAPO V - Omissis
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CAPO V bis - Norme per il coordinamento dei tempi delle città |
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Art. 106-bis - Art. 106-quater - Omissis
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Art. 106-quinquies - Ruolo delle Comunità montane |
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Art. 106-sexies - Contributi regionali per l'elaborazione e l'adozione dei piani territoriali degli orari |
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Art. 106-septies - Art. 106-undecies Omissis
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 107 - Omissis
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Art. 1081. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino u |
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Tabelle - Omissis
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